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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 13661/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMANUELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura alternativa della semilibertà in relazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 marzo 2013, irrevocabile dal 13 febbraio 2014.

La ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda del Melechì veniva rinvenuta nel fatto che tutti i reati oggetto della sentenza di condanna dovevano considerarsi "ostativi di prima fascia", atteso che anche i delitti di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti erano stati commessi in favore dell'associazione mafiosa, così come si evinceva dalla lettura della medesima pronuncia.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge", contestando il mancato "scioglimento del cumulo" anche in considerazione del rilievo che il Magistrato di sorveglianza aveva, nel decidere le istanze del ricorrente aventi a oggetto la concessione di permessi premio, proceduto allo "scorporo della quota parte di pena ostativa", come risultava evidente dal tenore delle ordinanze del 7 novembre 2018 e del 6 marzo 2020.

La difesa ha, inoltre, censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che anche i delitti in materia di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti fossero stati commessi in favore dell'associazione mafiosa di riferimento.

3. Con requisitoria scritta, il S. Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Come in precedenza cennato, il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della propria decisione la circostanza che tutti i reati oggetto della sentenza di condanna dovevano considerarsi "ostativi di prima fascia", atteso che anche i delitti di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti erano stati commessi in favore dell'associazione mafiosa, così come si evinceva dalla lettura della medesima pronuncia; cosicché, la domanda di concessione dell'invocata misura alternativa era inammissibile per l'espresso divieto previsto dall'art. 4-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), non essendo stata neppure proposta da parte del condannato richiesta ai sensi dell'art. 58 -ter della citata legge.Ebbene, il Tribunale, così argomentando, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis Ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla

I. 12 luglio 1991, n. 203, relativa a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o per agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso, non sia stata oggetto di formale contestazione, ma sia verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati" (Sez. 1, n. 41235 del 26/6/2019, Rv. 277451 - 01).

2. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a contestare il mancato "scioglimento del cumulo", senza però confrontarsi in maniera specifica con l'argomentazione decisiva, che costituisce la ratio decidendi dell'impugnata sentenza e con la quale sono state spiegate, in modo adeguato e congruo, le ragioni per cui non si è proceduto a detta scissione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMANUELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione della misura alternativa della semilibertà in relazione alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 5 marzo 2013, irrevocabile dal 13 febbraio 2014. La ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda del Melechì veniva rinvenuta nel fatto che tutti i reati oggetto della sentenza di condanna dovevano considerarsi "ostativi di prima fascia", atteso che anche i delitti di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti erano stati commessi in favore dell'associazione mafiosa, così come si evinceva dalla lettura della medesima pronuncia. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge", contestando il mancato "scioglimento del cumulo" anche in considerazione del rilievo che il Magistrato di sorveglianza aveva, nel decidere le istanze del ricorrente aventi a oggetto la concessione di permessi premio, proceduto allo "scorporo della quota parte di pena ostativa", come risultava evidente dal tenore delle ordinanze del 7 novembre 2018 e del 6 marzo 2020. La difesa ha, inoltre, censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che anche i delitti in materia di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti fossero stati commessi in favore dell'associazione mafiosa di riferimento. 3. Con requisitoria scritta, il S. Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Come in precedenza cennato, il Tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento della propria decisione la circostanza che tutti i reati oggetto della sentenza di condanna dovevano considerarsi "ostativi di prima fascia", atteso che anche i delitti di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti erano stati commessi in favore dell'associazione mafiosa, così come si evinceva dalla lettura della medesima pronuncia; cosicché, la domanda di concessione dell'invocata misura alternativa era inammissibile per l'espresso divieto previsto dall'art. 4-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), non essendo stata neppure proposta da parte del condannato richiesta ai sensi dell'art. 58 -ter della citata legge.Ebbene, il Tribunale, così argomentando, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis Ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla I. 12 luglio 1991, n. 203, relativa a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o per agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso, non sia stata oggetto di formale contestazione, ma sia verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati" (Sez. 1, n. 41235 del 26/6/2019, Rv. 277451 - 01). 2. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a contestare il mancato "scioglimento del cumulo", senza però confrontarsi in maniera specifica con l'argomentazione decisiva, che costituisce la ratio decidendi dell'impugnata sentenza e con la quale sono state spiegate, in modo adeguato e congruo, le ragioni per cui non si è proceduto a detta scissione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2022 Il Consigliere estens
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