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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 33970/2026

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i GenovaTribunale di Perugianel processo a carico dicon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pistoiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo chesia riconosciuta la competenza del Tribunale di Pistoia.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto riconoscersi la competenza del Tribunale di Pistoia.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 19 maggio 2026 il Tribunale di Pistoia, in funzione digiudice del dibattimento penale, ha trasmesso alla Corte di Cassazione ladenuncia presentata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] di sussistenza di un conflittopositivo di competenza tra lo stesso Tribunale di Pistoia, il Tribunale di NoceraInferiore, il Tribunale di Genova ed il Tribunale di Perugia.In particolare, nella denuncia di conflitto la difesa dell'imputato haevidenziato che l’imputazione n. 59 del processo pendente a Pistoia (che è unreato per art. 8 d. lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, commesso nel 2019) ècontenuta anche nell’imputazione del processo che l’imputato sta affrontandodavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (capo 21 c) pendente in fase didibattimento ed in cui è stata respinta l’eccezione di incompetenza, l’imputazionen. 61 del processo di Pistoia è contenuta anche nell'imputazione del processo chel’imputato sta affrontando davanti al Tribunale di Genova, pendente davanti algiudice dell'udienza preliminare, l'imputazione n. 62 del processo di Pistoia ècontenuta anche nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della [OSCURATO:PERSONA] e che è destinata ad essere trattata in udienza preliminare davanti alTribunale di Perugia.

I processi di Pistoia e Perugia contengono ancheun’imputazione per art. 416 cod. pen. che, pur descrivendo il ruolo dell’imputatoin modo diverso, secondo la denuncia di conflitto, atterrebbe nella sostanza aglistessi fatti.2.

La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione oraleLe parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl conflitto di competenza non sussiste.1.

Perché sussista conflitto occorre, infatti, una situazione di stasiprocessuale non superabile senza l'intervento risolutore della Corte di cassazione(Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc.

S., Rv.272290).La situazione di stasi processuale non superabile in altro modo che imponel’utilizzo della procedura di cui agli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. si verificaquando i due giudici in conflitto ricostruiscono in modo diverso l’attribuzione dellacompetenza a conoscere di un procedimento (o subprocedimento) penale, e nonsono in grado di risolvere il conflitto se non rivolgendosi alla Corte di cassazione.Perché possa verificarsi il conflitto di cui agli artt. 28 e 30 cod. proc. pen.occorre, pertanto, che entrambi i giudici abbiano preso posizione sullacompetenza, e l’uno abbia ritenuto competente l’altro (conflitto negativo) oppureciascuno abbia ritenuto competente se stesso (conflitto positivo).Nel caso in esame, questa situazione di conflitto non vi è, perché, a frontedella denuncia di conflitto presentata dalla parte privata, il Tribunale di Pistoianon ha preso alcun provvedimento sulla competenza, ma si è limitata atrasmettere la denuncia alla Corte di Cassazione.È vero che la norma dell’art. 30 cod. proc. pen. prevede che il conflitto possanascere perché il giudice rileva il conflitto (primo comma) oppure perché lodenuncia la parte processuale (secondo comma), e che, nel caso in cui si verifichiquesta seconda ipotesi, il giudice “trasmette immediatamente alla corte dicassazione la denuncia”, però l’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità è nel senso che “in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per ilgiudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensidell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove siaastrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici checontemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimofatto attribuito alla medesima persona; sicchè, qualora la parte si limiti asollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto,declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a talesollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione diincompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121cod. proc. pen.” (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, confl. comp. in proc.

Rizzo,Rv. 281760 – 01; conforme Sez. 1, n. 40829 del 28/06/2022, confl. comp. inproc.

Savio, n.m.; v. anche Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. inproc.

Stingaciu, Rv. 254189 – 01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Confl. comp.in proc.

Sarcinelli, Rv. 236368 - 01).Nelle pronunce Rizzo, Stingaciu e Sarcinelli questa Corte ha anche spiegatoquale è la corretta lettura della norma del secondo comma dell’art. 30 cod. proc.pen., precisando che quando la parte “si limita a sollecitare il giudice affinchécrei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice inrelazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso” si è fuoridell’ambito applicativo dell’art. 30 cod. proc. pen., e si è in presenza di unasollecitazione di conflitto, che è diversa dalla denuncia che impone l’obbligo diimmediata trasmissione degli atti di cui al secondo comma della norma citata.

Ladenuncia di cui al secondo comma presuppone la esistenza del conflitto, laddovela sollecitazione tende a realizzarlo.Ne consegue che, a fronte della sollecitazione di conflitto da partedall’imputato [OSCURATO:PERSONA], che contestava la “competenza di altro giudice inrelazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso”, e chiedeva,nella sostanza, di bloccare i processi pendenti nei confronti dell’imputato davantiai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Genova, Perugia, radicando tutti i giudizipendenti davanti al Tribunale di Pistoia, quest’ultimo avrebbe dovuto primadecidere sulla competenza, declinandola o trattenendola, e solo in tale secondaipotesi, avrebbe dovuto rilevare la esistenza di una situazione di conflitto.Senza una previa affermazione di competenza da parte del Tribunale diPistoia, infatti, manca un presupposto essenziale perché si possa incardinare ilpotere regolatore della competenza da parte di questa Corte, ovvero che ilconflitto non possa essere risolto in altro modo; una eventuale declinatoria dicompetenza da parte del Tribunale di Pistoia avrebbe fatto venire meno in radicequalsiasi situazione di conflitto.Va anche aggiunto che, nel caso in esame, l’ordinanza del Tribunale diPistoia è manchevole non soltanto perché non si pronuncia sulla competenza, maanche perché fraintende la denuncia di conflitto proposta dalla parte privata.Nella ordinanza con cui ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, ilTribunale di Pistoia, nonostante rilevi l’esistenza dei processi paralleli anchedavanti ai Tribunale di Genova e Perugia, precisa che la denuncia di conflittoriguarda, in particolare, il capo n. 59 del processo pendente a Pistoia (che è unreato per art. 8 d. lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, commesso nel 2019), ma, inrealtà, se si legge la denuncia, essa ha ad oggetto non soltanto il capo n. 59 incui il conflitto è con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma anche il capo n. 61 in cuiil conflitto è con il Tribunale di Genova, ed il capo n. 62 in cui il conflitto è con ilTribunale di Perugia.Il conflitto ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen. deve avere un perimetro chiaro,e, nel caso in esame la giustapposizione tra la denuncia di conflitto presentatadalla parte, e l’ordinanza che lo solleva, non permette di definirlo.In definitiva, in base alle regole degli artt. 28 – 30 cod. proc. pen., ilconflitto deve ritenersi, allo stato, insussistente.

P.Q.MDichiara insussistente il conflitto.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i GenovaTribunale di Perugianel processo a carico dicon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pistoiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo chesia riconosciuta la competenza del Tribunale di Pistoia.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto riconoscersi la competenza del Tribunale di Pistoia.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 19 maggio 2026 il Tribunale di Pistoia, in funzione digiudice del dibattimento penale, ha trasmesso alla Corte di Cassazione ladenuncia presentata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] di sussistenza di un conflittopositivo di competenza tra lo stesso Tribunale di Pistoia, il Tribunale di NoceraInferiore, il Tribunale di Genova ed il Tribunale di Perugia.In particolare, nella denuncia di conflitto la difesa dell'imputato haevidenziato che l’imputazione n. 59 del processo pendente a Pistoia (che è unreato per art. 8 d. lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, commesso nel 2019) ècontenuta anche nell’imputazione del processo che l’imputato sta affrontandodavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (capo 21 c) pendente in fase didibattimento ed in cui è stata respinta l’eccezione di incompetenza, l’imputazionen. 61 del processo di Pistoia è contenuta anche nell'imputazione del processo chel’imputato sta affrontando davanti al Tribunale di Genova, pendente davanti algiudice dell'udienza preliminare, l'imputazione n. 62 del processo di Pistoia ècontenuta anche nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della [OSCURATO:PERSONA] e che è destinata ad essere trattata in udienza preliminare davanti alTribunale di Perugia. I processi di Pistoia e Perugia contengono ancheun’imputazione per art. 416 cod. pen. che, pur descrivendo il ruolo dell’imputatoin modo diverso, secondo la denuncia di conflitto, atterrebbe nella sostanza aglistessi fatti.2. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione oraleLe parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl conflitto di competenza non sussiste.1. Perché sussista conflitto occorre, infatti, una situazione di stasiprocessuale non superabile senza l'intervento risolutore della Corte di cassazione(Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. S., Rv.272290).La situazione di stasi processuale non superabile in altro modo che imponel’utilizzo della procedura di cui agli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. si verificaquando i due giudici in conflitto ricostruiscono in modo diverso l’attribuzione dellacompetenza a conoscere di un procedimento (o subprocedimento) penale, e nonsono in grado di risolvere il conflitto se non rivolgendosi alla Corte di cassazione.Perché possa verificarsi il conflitto di cui agli artt. 28 e 30 cod. proc. pen.occorre, pertanto, che entrambi i giudici abbiano preso posizione sullacompetenza, e l’uno abbia ritenuto competente l’altro (conflitto negativo) oppureciascuno abbia ritenuto competente se stesso (conflitto positivo).Nel caso in esame, questa situazione di conflitto non vi è, perché, a frontedella denuncia di conflitto presentata dalla parte privata, il Tribunale di Pistoianon ha preso alcun provvedimento sulla competenza, ma si è limitata atrasmettere la denuncia alla Corte di Cassazione.È vero che la norma dell’art. 30 cod. proc. pen. prevede che il conflitto possanascere perché il giudice rileva il conflitto (primo comma) oppure perché lodenuncia la parte processuale (secondo comma), e che, nel caso in cui si verifichiquesta seconda ipotesi, il giudice “trasmette immediatamente alla corte dicassazione la denuncia”, però l’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità è nel senso che “in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per ilgiudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensidell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove siaastrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici checontemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimofatto attribuito alla medesima persona; sicchè, qualora la parte si limiti asollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto,declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a talesollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione diincompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121cod. proc. pen.” (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, confl. comp. in proc. Rizzo,Rv. 281760 – 01; conforme Sez. 1, n. 40829 del 28/06/2022, confl. comp. inproc. Savio, n.m.; v. anche Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. inproc. Stingaciu, Rv. 254189 – 01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Confl. comp.in proc. Sarcinelli, Rv. 236368 - 01).Nelle pronunce Rizzo, Stingaciu e Sarcinelli questa Corte ha anche spiegatoquale è la corretta lettura della norma del secondo comma dell’art. 30 cod. proc.pen., precisando che quando la parte “si limita a sollecitare il giudice affinchécrei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice inrelazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso” si è fuoridell’ambito applicativo dell’art. 30 cod. proc. pen., e si è in presenza di unasollecitazione di conflitto, che è diversa dalla denuncia che impone l’obbligo diimmediata trasmissione degli atti di cui al secondo comma della norma citata. Ladenuncia di cui al secondo comma presuppone la esistenza del conflitto, laddovela sollecitazione tende a realizzarlo.Ne consegue che, a fronte della sollecitazione di conflitto da partedall’imputato [OSCURATO:PERSONA], che contestava la “competenza di altro giudice inrelazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso”, e chiedeva,nella sostanza, di bloccare i processi pendenti nei confronti dell’imputato davantiai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Genova, Perugia, radicando tutti i giudizipendenti davanti al Tribunale di Pistoia, quest’ultimo avrebbe dovuto primadecidere sulla competenza, declinandola o trattenendola, e solo in tale secondaipotesi, avrebbe dovuto rilevare la esistenza di una situazione di conflitto.Senza una previa affermazione di competenza da parte del Tribunale diPistoia, infatti, manca un presupposto essenziale perché si possa incardinare ilpotere regolatore della competenza da parte di questa Corte, ovvero che ilconflitto non possa essere risolto in altro modo; una eventuale declinatoria dicompetenza da parte del Tribunale di Pistoia avrebbe fatto venire meno in radicequalsiasi situazione di conflitto.Va anche aggiunto che, nel caso in esame, l’ordinanza del Tribunale diPistoia è manchevole non soltanto perché non si pronuncia sulla competenza, maanche perché fraintende la denuncia di conflitto proposta dalla parte privata.Nella ordinanza con cui ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, ilTribunale di Pistoia, nonostante rilevi l’esistenza dei processi paralleli anchedavanti ai Tribunale di Genova e Perugia, precisa che la denuncia di conflittoriguarda, in particolare, il capo n. 59 del processo pendente a Pistoia (che è unreato per art. 8 d. lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, commesso nel 2019), ma, inrealtà, se si legge la denuncia, essa ha ad oggetto non soltanto il capo n. 59 incui il conflitto è con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma anche il capo n. 61 in cuiil conflitto è con il Tribunale di Genova, ed il capo n. 62 in cui il conflitto è con ilTribunale di Perugia.Il conflitto ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen. deve avere un perimetro chiaro,e, nel caso in esame la giustapposizione tra la denuncia di conflitto presentatadalla parte, e l’ordinanza che lo solleva, non permette di definirlo.In definitiva, in base alle regole degli artt. 28 – 30 cod. proc. pen., ilconflitto deve ritenersi, allo stato, insussistente. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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