CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 1980
Cassazione n. 24128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1980 avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tommaso ANTONA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quaJe la Corte di appello di Messina, in data 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 2 dicembre 2021, dal Tribunale di Messina che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di truffa. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato contestato. Secondo la difesa le condotte criminose poste in essere fino al 18 ottobre 2014 si sarebbero prescritte in data 18 aprile 2022 e quindi in data anteriore alla definizione del giudizio di appello. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto operante la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa ennergenziale da Covid-19 senza tenere conto che la prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado si è svolta in data 7 maggio 2021. Di conseguenza, ad avviso della difesa, non si sarebbe realizzata una effettiva stasi del procedimento pendente nei confronti dell'ANTONA poiché instaurato in un periodo successivo alla sospensione disposta ex lege con conseguente inapplicabilità della disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020. 3. In data 17 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2. Il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 83 cit., nonostante, a giudizio della difesa, non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell'emergenza sanitaria, tale affermazione si basa su una corretta interpretazione della normativa speciale in tema di contrasto della pandemia da Covid 19. Deve esser, in proposito, notato che Vi3d. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in proposito, precisato che la sospensione della prescrizione può operare per tutti i procedimenti in relazione ai quali la disciplina introdotta dall'art. 83 cit. abbia provocato una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. In sintesi, attraverso la sospensione di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni. 3. Le considerazioni che precedono evidenziano l'errore in diritto in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha interpretato la normativa della sospensione dei termini di cui al citato art. 83 nel senso di sancire un arresto generalizzato a tutta l'attività giudiziaria. 3.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che nel presente procedimento non ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale. La prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado si è svolta in data 7 maggio 2021 e, quindi, in un momento successivo al periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale (09/03/2020-11/05/2020). Tale data era stata, peraltro, individuata mediante il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 22 novembre 2019. Nel caso di specie, pertanto, non si è realizzata alcuna stasi processuale proprio perché la prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado è stata fissata prima dell'inizio della fase pandemica, m data successiva all'il. maggio 2020. 3.2. La disposizione di cui all'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, nel prevedere che «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale», fa dipendere la sospensione del corso della prescrizione dalla effettiva sospensione dei termini processuali per il procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 del richiamato art. 83 ossia nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo. La diversa interpretazione implicitamente affermata dai giudici di appello sarebbe inconciliabile con quanto stabilito dal citato comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»; ciò che, evidentemente, presuppone che nel procedimento interessato un atto debba essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza cioè di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione, così come congegnata dal legislatore, non ha motivo di operare.Ne consegue che la sospensione dei termini procedurali di cui al richiamato art. 83, comma 2 pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione soltanto nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad esempio, rinvio dell'udienza, presentazione dell'impugnazione o redazione della sentenza), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. 3.3. In considerazione della data di commissione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (18 ottobre 2014) e della assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 18 aprile 2022 e, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 13 giugno 2022. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato contestato è estinto per prescrizione. P. Q.1411. Annulla s