CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca il 19/01/1973,[OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d’America il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d’America il [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità deiricorsi;letta per i ricorrenti la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 23 dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli harigettato l’istanza di sospensione e/o revoca dell’ordine di demolizione dell’ultimolivello del fabbricato di proprietà degli istanti sito in Monte di Procida.2. I ricorrenti eccepiscono il vizio di motivazione in relazione al giudizio diirrilevanza che la Corte d’appello ha espresso rispetto all’impossibilità tecnica dellademolizione del fabbricato abusivo quando dipenda da causa imputabile alcondannato (primo motivo) e in relazione all’affermazione della mancatadimostrazione dell’impossibilità tecnica della demolizione (secondo motivo).Nella memoria ribadiscono le proprie ragioni e producono documentazionerelativa alla fiscalizzazione di cui agli art. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per aver eseguito, inassenza di concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo, in sopraelevazionesul preesistente edificio di due piani fuori terra, un nuovo corpo di fabbrica chiusoin muratura e sorretto da pilastri in cemento armato.I ricorrenti hanno contestato l’ordine di demolizione essenzialmente sullabase di due argomenti, l’impossibilità tecnica della demolizione e la fiscalizzazionedell’abuso, argomenti entrambi esaminati dalla Corte di appello che ha offerto unamotivazione puntuale e approfondita sul punto, immune da censure.2.Con riferimento al primo profilo, i ricorrenti hanno richiamato la relazionedel proprio consulente secondo cui la demolizione della sopraelevazione “potrebbeavere quale conseguenza un aumento della vulnerabilità sismica e unpeggioramento della classe di rischio sismico”, donde l’impossibilità tecnica di dareesecuzione alla demolizione del manufatto abusivo senza danneggiare la partelecita del fabbricato. La Corte territoriale, invece, per un verso, ha ritenutomaggiormente pregnante la consulenza del professionista nominato dalla Procura,secondo cui la prospettazione di parte non era verificabile, in assenza delleinformazioni strutturali necessarie, per altro verso, ha rimarcato l’irrilevanzadell’impossibilità tecnica della demolizione quando sia dipesa da causa imputabileal condannato, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7789 del09/02/2021, Severino, Rv. 281474 – 01, che ha richiamato, a sua volta, Sez. 3,n. 28740 del 27/4/2018, Ferrante, non massimata; Sez. 3 n. 51056 del9/10/2018, Chimirri, non massimata; si vedano, inoltre, Sez. 3, n. 9859 del21/01/2016, Fontana, Rv. 266466 – 01; Sez. 3, n. 19387 del 27/4/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 267108; Sez. 3, n. 35972 del 22/9/2010, Lembo, Rv. 248569; Sez. 3, n.32706 del 27/4/2004, Giardina, Rv. 229388).Sennonché, la Corte territoriale non ha spiegato esattamente in cosa siaconsistita la colpa dei condannati per cui la difesa ha insistito in una contraddizionelogica dell’ordinanza che avrebbe valorizzato la colpa dell’abuso, irrilevante ecomunque inesistente dal momento che per il piano in sopraelevazione erano statidepositati anche i calcoli in cemento armato al Genio civile, invece di esaminare ilpregiudizio della demolizione.Al di là di una qualche incertezza interpretativa, il punto nodaledell’ordinanza rimane comunque la valutazione degli effetti della demolizione. LaCorte territoriale ha analizzato la questione in modo ineccepibile perché havalutato entrambe le consulenze di parte nonché le successive integrazioni e haconcluso che il rischio di aumento della vulnerabilità sismica e il pregiudizio per lastaticità dell’intero edificio sono solo eventuali e non sufficientemente riscontrati.Va ribadito che, in tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non devestabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminatedal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se laspiegazione fornita sia razionale e logica. Infatti, non è giudice delle acquisizionitecnico-scientifiche, essendo solo chiamato a valutare la correttezza metodologicadell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare,indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate aifini della spiegazione del fatto. Ne deriva che non può operare una differentevalutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento difatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (tra le piùrecenti, Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 – 01).D’altra parte, non risulta che i ricorrenti abbiano eseguito saggi strumentalie prove di laboratorio come indicato dal consulente della Procura, ma hannocomunque ulteriormente interloquito sul punto, producendo a) una relazione del26 maggio 2025 in cui il consulente di parte ha affermato che i “maschi murari delsecondo livello non beneficiando più della massa dei maschi murari ad essisoprastanti saranno maggiormente vulnerabili per meccanismo di pressoflessionefuori dal piano (ribaltamento fuori dal piano)”, b) della documentazione relativaalle verifiche e alle operazioni eseguite il 5 maggio 2025 non diversamentespecificate, con la precisazione che era stato presentato un certificato di idoneitàstatica nel 2019 sia presso il Comune che presso la Regione, c) un’ulteriorerelazione tecnica del 30 giugno 2025 in risposta alla richiesta di chiarimenti del 13giugno 2025.Come detto, la Corte territoriale ha esaminato interamente tale produzionee l’ha ritenuta inidonea a ribaltare le conclusioni del consulente della Procura. Iricorrenti non hanno ritenuto di sottoporre alla Corte di cassazione l’analisicomparata delle consulenze per sollecitare una revisione critica delle conclusionidella Corte territoriale. Ai fini della specificità del ricorso, poi, non basta addurreun inconveniente se non si afferma l’impossibilità assoluta della demolizione,anche con l’adozione di misure preventive e cautelative maggiormente onerose.La circostanza poi della sospensione dell’esecuzione in attesa di ulterioriaccertamenti non è significativa perché la Corte territoriale ha comunque rigettatoil ricorso dopo gli approfondimenti. Pertanto, il ricorso è inammissibile per questaparte.3.I ricorrenti hanno anche chiesto di apprezzare favorevolmente lafiscalizzazione dell’abuso, ai sensi degli art. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, cuihanno dato inizio nel corso del giudizio, tema non esplorato nell’ordinanzaimpugnata, ma anticipato nel ricorso e sviluppato nella memoria integrativa. E’precluso, tuttavia, al giudice di legittimità l’esame di una questione fattuale nuova.Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale sulla fiscalizzazione è molto rigorosoperché l’istituto trova applicazione con riguardo alle sole opere realizzate inparziale difformità dal permesso di costruire, che, non potendo essere demolitesenza danneggiare la parte lecita del fabbricato, sono tollerate nello stato in cui sitrovano in funzione della sola conservazione di quest'ultima, mentre non èapplicabile alle nuove unità abitative, implicanti aumento volumetrico e disuperficie (tra le più recenti, Sez. 3, n. 40565 del 03/10/2024, Carulli, Rv. 287157– 01). Nel caso in esame, invece, è stato accertato con sentenza irrevocabile chei condannati hanno realizzato un piano sopraelevato del fabbricato in totaleassenza di permesso a costruire, fatto che non può essere rivalutato dopo ilgiudicato della sentenza.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, l’8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]