CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputata ha depositato nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 25 luglio 2023, con la quale l'imputata veniva ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 187, commi 1 e 1 bis, DLIgs. n. 285/92. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, come previsto dall'articolo 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.. In particolare, in ordine al motivo di appello concernente la causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., non riconosciuta dal giudice di primo grado, ha osservato che l'appellante nulla aveva evidenziato in riferimento alle ragioni addotte dal giudicante per escludere che il fatto in contestazione fosse di particolare tenuità. Inoltre, quanto alla censura concernente il giudizio di bilanciamento delle circostanze, formulato in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, ha affermato che l'appellante si era limitato ad un generico richiamo al corretto comportamento processuale dell'imputata, alla sua incensuratezza e al contenuto disvalore del fatto. Per converso, il Tribunale, in ordine alla causa di non punibilità, aveva ampiamente motivato sulle ragioni che l'avevano indotto a ritenere il reato di significativa gravità e così pure in ordine alle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti. 2. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge la decisione impugnata, osservando che l'atto di appello, riportato testualmente in ricorso, era stato ritualmente formulato, essendo stati indicati i capi o i punti della decisione oggetto di impugnazione ed esposti i motivi di fatto per cui la sentenza avrebbe dovuto essere riformata. Tanto premesso, con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod.pen ed al giudizio di bilanciamento delle attenuanti, dopo aver richiamato le massime giurisprudenziali in cui sono illustrati i criteri a cui ispirarsi nella suddetta valutazione, ha evidenziato che nell'atto di appello era stata sottolineata l'incensuratezza dell'imputata, l'assenza di danni alle persone, la non volontà della condotta; tali elementi, avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere l'istanza di riconoscimento della causa di esclusione della pena o, in subordine, a formulare il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si rammenta che, con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, rv. 268822, le Sezioni Unite di questa Corte hanno definito l'ambito di operatività della sanzione dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi in riferimento al mezzo d'impugnazione dell'appello e hanno affermato che lo stesso" (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata", e che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla precisione e puntualità con le quali le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. L'esame da condursi deve riguardare una prima fase necessaria di delibazione di ammissibilità, che ha per oggetto le verifiche imposte ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., ivi compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi, ed una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Alla stregua di tale impostazione assume corretto significato anche l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per cui la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice di appello viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri, ossia solo se il suo intervento sia sollecitato da impugnazione rispettosa delle previsioni di cui all'art.581 cod. proc. pen. Da un punto di vista sistematico, le Sezioni Unite hanno precisato che la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella circostanza che essi non sono diretti a sollecitare un nuovo giudizio, del tutto sganciato dal precedente, bensì a operare un controllo del provvedimento impugnato su punti ben individuati e per dettagliate ragioni. Si è precisato che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. 2. Alla luce dei superiori principi, è agevole rilevare la correttezza giuridica del giudizio di inammissibilità formulato dalla Corte distrettuale. 2.1 Si rammenta che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266591 - 01 ). Inoltre, se è vero che il comportamento abituale costituisce presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ciò tuttavia non autorizza a ritenere che la non abitualità equivalga, di per sé, a particolare tenuità del fatto. In tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). 2.2 Tanto premesso, si osserva che nella sentenza di primo grado, per descrivere la gravità dei fatti, venivano puntualmente evidenziati il gravissimo stato di alterazione psicofisica riscontrato in occasione del sinistro stradale cagionato dalla inattitudine alla guida conseguente al predetto stato; il valore elevato di sostanza stupefacente riscontrato nel sangue (cocaina pari a 20,3 ng/rril e suo metabolita, rispetto al cut- off di 10 ng/ml); la causazione di danni al proprio veicolo e al patrimonio pubblico, provocati dalla perdita di controllo del mezzo in prossimità di una intersezione. Quanto al giudizio di bilanciamento, si evidenziava che il contegno collaborativo manifestato dall'imputata e la sua incensuratezza consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, in considerazione della gravità del fatto. Per contro, nell'atto di appello, in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen., veniva dedotto che il giudicante avrebbe dovuto tener conto dell'incensuratezza dell'imputata, dell'assenza di danni a persone e della non abitualità. Per le stesse ragioni e per il contegno processuale, il giudizio di bilanciamento delle circostanze avrebbe dovuto essere modulato in termini di prevalenza delle attenuanti generiche. Dal raffronto tra la puntuale e precisa motivazione richiamata e i motivi di appello, emerge il difetto del requisito della "specificità estrinseca" dell'impugnazione - ossia della corrispondenza dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L'atto di appello si limita a indicare l'incensuratezza dell'imputata, la dedotta assenza di danni a persone, la non abitualità e il contegno processuale, ma non spiega perché tali circostanze sarebbero risultate idonee a prevalere sugli elementi indicati dal Tribunale per descrivere la gravità del fatto, o per quale ragione le stesse avrebbero giustificato un differente giudizio di bilanciamento. L'ordinanza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., ha pertanto correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, rilevando che esso si limitava a prospettare elementi, senza tuttavia criticare dialetticamente il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass