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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06799/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, con il secondo motivo la violazione degli artt. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nell'intercapedine dell'ascensore e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio inflitto dalla sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pag. 3 della sentenza impugnata sull'esclusione dell'uso personale, alle pag. 3 e 4 quanto al possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nell'intercapedine dell'ascensore e a pag. 4, quanto alla determinazione della pena), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, con il secondo motivo la violazione degli artt. 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nell'intercapedine dell'ascensore e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio inflitto dalla sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pag. 3 della sentenza impugnata sull'esclusione dell'uso personale, alle pag. 3 e 4 quanto al possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nell'intercapedine dell'ascensore e a pag. 4, quanto alla determinazione della pena), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o
Sentenza Cassazione n. 06799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris