CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 45553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Latina ha rigettato l'appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice del dibattimento che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un manufatto residenziale, in relazione all'imputazione di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, art.95 medesimo decreto, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004,osservando che l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ex art. 167 del d.lvo n. 40 del 2004, rappresentava un elemento di novità, rispetto a quanto già valutato dal Tribunale del riesame, limitatamente al reato paesaggistico di cui al capo B) e non già con riguardo al reato urbanistico di cui al capo A) che, infatti, non si estingue a seguito di rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma o di rimessione in pristino, e che, quanto al periculum in mora, esso era pienamente sussistente come chiaramente evidenziato nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagata deducendo, due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione alla mancanza di motivazione sul periculum in mora, motivazione apparente. Lamenta la ricorrente che il tribunale avrebbe mantenuto il sequestro preventivo senza valutare minimamente la sussistenza del periculum in mora non avendo argomentato sull'attualità e concretezza che la libera disponibilità del bene in capo all'indagata avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri. - Violazione di legge in relazione all'art. 310 cod.proc.pen. per l'introduzione di motivi nuovi nel giudizio cautelare di appello (documenti), omessa risposta sugli stessi. Secondo la ricorrente il tribunale avrebbe omesso di valutare gli elementi nuovi introdotti nel giudizio di appello che avrebbe dovuto esaminare in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per mancanza delle condizioni di applicabilità neanche in assenza di fatti sopravvenuti (S.U. n. 46201/2018), sicchè il tribunale avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del sequestro alla luce della documentazione prodotta in giudizio non operando il limiti dell'effetto devolutivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché privo della specificità non coniugandosi con le ragioni della decisione. Va, rammentato che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), non può dedursi, viceversa, il vizio di motivazione, autonomamente denunciabile attraverso l'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare sorretto da logica e congrua motivazione, dunque per nulla apparente, là dove a pag. 3, con riferimento al periculum in mora, richiama le motivazioni del provvedimento impugnato e riportato a pag. 1 della medesima ordinanza condividendolo. A tal proposito il provvedimento impugnato richiama la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che rigettava l'istanza di dissequestro che aveva, a sua volta, evidenziato che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma costituiva un elemento di novità rispetto a quanto già valutato dal tribunale del riesame con riferimento al solo reato paesaggistico e che, viceversa, nulla di nuovo era prospettabile in relazione al reato urbanistico. Evidenziava, inoltre, che l'istanza di dissequestro formulata dal difensore si riferiva all'immobile, ma che il difensore non esponeva le ragioni per le quali, giacché la misura era applicata anche per il reato edilizio di cui al capo A), non sussisteva il periculum in relazione al sequestro dell'immobile per il reato edilizio. In altri termini il provvedimento impugnato, mediante richiamo per relationem al provvedimento di rigetto, evidenzia che il sequestro era anche disposto per il reato edilizio, che non risultava toccato dal rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica, sicchè permanevano ancora i presupposti per il mantenimento del sequestro dell'immobile abusivo. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento consolidato di Questa Corte di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari, la decisione del Tribunale in sede di appello del rigetto di una istanza di revoca - nella specie di sequestro preventivo - è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo, per cui la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto a quello di applicazione della misura cautelare. Ne consegue che il Tribunale non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma solo a stabilire se l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca sia immune da violazione di legge ed incensurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione (Sez. 6, n. 15855 del 05/02/2004, Montalto, Rv. 228809; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01).Ne consegue che il tribunale cautelare ha del tutto correttamente rilevato l'inammissibilità dell'introduzione di motivi nuovi e documenti nuovi (CILA e relazione di CT) che non erano stati posti a base della richiesta di dissequestro e che, non sottoposti a cognizione del giudice a quo, non potevano essere introdotti nel giudizio cautelare di appello, avendo la ricorrente fondato la richiesta di dissequestro solo sulla scorta della autorizzazione paesaggistica, sicché non poteva essere allargato il perimetro di cognizione del giudice cautelare di appello. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 46201 del 2018 (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, Rv. 274092 - 01) non rileva nel caso in esame avendo la ricorrente proposto istanza di riesame. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so