CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 26 settembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato il verdetto di condanna pronunciato nei loro confronti dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625, co. 1, n. 1, I parte, co. 2, c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una cassaforte, sottraendola dall'interno dell'esercizio commerciale. 2. I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.Considerato che il motivo, comune a entrambi i ricorrenti, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., si è messo in luce come le modalità esecutive del reato abbiano dimostrato un elevato grado di professionalità, essendosi gli imputati introdotti nel cuore della notte nel locale ove è ubicata la gioielleria, praticando un foro nel muro del locale attiguo, ove era ubicata un'agenzia immobiliare. Perciò, la Corte, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena, ha motivato correttamente sul fatto che, anche a fronte della confessione, comunque necessitata dalla flagranza, non sussiste alcun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,