CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente principale e controricorrente incidentale successivo -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Orso-gna con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente incidentale e ricorrente successivo-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7856/2021 deposita-ta il 25/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con il ricorso notificato il 23/5/2022 il Ministero dell'Economia e delleCorte d'appello di Roma a seguito di gravame spiegato dall'AssociazioneNazionale per Soccorrere i [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) avversola decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di (maggiore)indennizzo per i beni immobili perduti a Pechino e a Tientsin (Cina) a se-guito della conclusione del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e richie-sto nella misura di euro 45.547.172,82, di cui euro 777.676,17 a titolo diinteressi legali, oltre rivalutazione monetaria, ovvero in subordine nellaminor misura indicata nell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. La medesima sentenza è stata impugnata con ricorso notificato il 25/5/2022 dall'[OSCURATO:PERSONA] ed i due ricorsi sono stati riuniti.3. La sentenza in oggetto esaminava le censure mosse dall'[OSCURATO:PERSONA]. In par-ticolare, con il primo motivo l'Associazione aveva contestato l'applicazioneda parte dell'Amministrazione del coefficiente dell'1,90 previsto dalla legge135/1985 per le perdite avvenute dopo il 1/1/1950, con valutazione sullabase dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato nell'anno 1954e moltiplicati per il suddetto parametro. Tale valutazione aveva riguardatoi beni di causa, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], e sarebbe avvenutaricollegandola all'entrata in vigore della Costituzione cinese del 1954.4. Ad avviso dell'Associazione appellante, invece, il coefficiente da applica-re era quello pari a 100, per essere la perdita dei beni avvenuta anterior-mente al 1° gennaio 1950, con la conseguente necessità di procedere allavalutazione dei beni sulla base dei prezzi di comune commercio correntisul mercato nell'anno 1938 e moltiplicati per il fattore 100. Sosteneva inparticolare l'appellante che la datazione dello spossessamento doveva es-sere fatta risalire alle conseguenze del Trattato di pace del 1947, con lanazionalizzazione del 1949.5. In proposito, la Corte d'appello osservava che risultava dalla stessa di-chiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal presidente dell'As-Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026sociazione che i beni erano andati perduti a seguito degli eventi storici epolitici avvenuti in Cina nel corso del 1950 e che le stesse informazioni re-se dall'ambasciata italiana a Pechino rappresentavano la circostanza chegli espropri dei beni pubblici e privati posti in essere dalla Repubblica Ci-nese dopo il 1949 erano avvenuti in via di fatto, senza alcun tipo di provain tal senso, con la precisazione che con assoluta certezza tutti i beni mo-bili ed immobili erano stati requisiti per effetto dell'entrata in vigore dellaCostituzione del 1954. Conseguentemente, non poteva ritenersi che lospossessamento risalisse ad epoca precedente al 1° gennaio 1950. Ne de-rivava per la Corte d'appello il rigetto del motivo in esame.6. Con riguardo al cespite denominato [OSCURATO:PERSONA] di Pechino, l'Ammini-strazione aveva liquidato l'indennizzo applicando il coefficiente di rivaluta-zione 100, ritenendo che la perdita fosse avvenuta in epoca anteriore al 1°gennaio 1950. Per tale cespite, parte appellante chiedeva invece l'applica-zione del coefficiente 225, ai sensi della legge n. 294/1975, in quanto laperdita sarebbe avvenuta nell'ambito del conflitto cino-giapponese, per ilquale la legislazione prevedeva l'ulteriore coefficiente di 200 in aggiunta alcoefficiente 25.7. La Corte d'appello respingeva la doglianza, osservando che l'Ammini-strazione aveva applicato il coefficiente 100 collocando la perdita nel1945, a seguito dell'impossessamento dell'immobile da parte delle truppecinesi, e quindi procedendo alla valutazione dei valori di comune commer-cio del 1938, moltiplicati per 100 volte. Nel fare, ciò secondo il Tribunale,l'Amministrazione aveva correttamente operato, non potendosi ritenereprovata l'imputabilità alle autorità giapponesi o alle truppe armate giappo-nesi della perdita in questione, giacché non vi era alcun riscontro che ilbene in oggetto fosse stato sottratto alla proprietà a causa della guerra ci-no-giapponese, mentre era certamente provato che lo stesso era stato de-finitivamente requisito a seguito dell'occupazione di enti parastatali cinesi.Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/20268. La Corte d'appello confermava tale valutazione, argomentando che nonpoteva ritenersi rilevante la circostanza della temporanea requisizioneoperata dalle truppe giapponesi di immobili ubicati nelle città di Tientsin,Shangai e Pechino dopo l'armistizio dell'otto settembre 1943. In particola-re, secondo la Corte territoriale, non era stato provato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tra gli immobili requisiti e, anzi, risultava provato che ibeni in questione dopo l'occupazione giapponese erano rimasti in parte aicinesi perché abbandonati dai connazionali .9. Quanto alla valutazione operata del cespite [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale respingeva le doglianze della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'operatadecurtazione del valore dell'immobile in ragione della circostanza che l'As-sociazione nel 1917 aveva contrattualmente riconosciuto ad una societàfrancese, per la durata di 24 anni con rinnovo per ulteriori 24 anni, il dirit-to di superficie sul terreno di sua proprietà al fine di costruirvi l'albergo.Poiché tale contratto non risultava risolto precedentemente alla requisizio-ne del medesimo immobile, non poteva trovare accoglimento la prospetta-ta illegittimità della decurtazione per mancato riconoscimento della pienaproprietà in capo all'[OSCURATO:PERSONA]. Assumeva in fatto l'appellante che detto ac-cordo sarebbe stato sciolto di fatto a seguito dell'inadempimento dell'ob-bligo di pagamento del canone di affitto del terreno da parte della societàfrancese. La Corte riteneva non dimostrato il presupposto per il riconosci-mento integrale del valore del cespite.10. L'ulteriore doglianza riguardava la valutazione dell'avviamento com-merciale che, sebbene la normativa di riferimento consentisse di liquidarenella misura pari al 30% del valore riconosciuto per i beni materiali, erastato riconosciuto nella minore percentuale del 20%. La Corte d'appelloconfermava la percentuale riconosciuta in primo grado, rilevando la man-canza di prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento nellamisura massima consentita.Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/202611. Altra doglianza di [OSCURATO:PERSONA] riguardava la valutazione del bene. L'Asso-ciazione lamentava che il provvedimento del 1° febbraio 2005, con cui siera concluso il procedimento d liquidazione ex legge 135/1980 e legge98/1994, aveva omesso la valutazione di un ulteriore piano sesto dell'ho-tel, così come era stato omesso nel calcolo il computo dell'indennizzo delquinto piano. In relazione a tali censure, la Corte d'appello osserva che levalutazioni operate erano conformi alle conclusioni del CTU, e basate suidisegni presenti nella documentazione acquisita. Pertanto, la riconosciutaestensione della superficie commerciale soltanto su tre piani non potevaritenersi errata.12. L'appellante aveva pure contestato il criterio adottato per la valutazio-ne dei beni. La Corte territoriale ricordava però il carattere indennitario enon risarcitorio della valutazione, osservando quindi che le critiche mosseai valori attribuiti dall'Amministrazione erano risultate infondate.13. La Corte d'appello respingeva anche la censura dell'appellante in ordi-ne all'omessa applicazione del metodo reddituale in luogo di quello sinteti-co-comparativo, giacché il primo presupponeva la valutazione del fatturatodella struttura e comunque il reddito prodotto dalla stessa, dati che nelcaso di specie non erano desumibili né da bilanci né da documentazione.14. Infine un altro motivo d'appello riguardava gli interessi che il Tribunaleaveva negato perché aveva escluso l'esistenza di un ritardo colposo dellaAmministrazione nella liquidazione dell'indennizzo.15. La Corte d'appello richiamava la sentenza della Cassazione n. 7468/2020, che aveva riconosciuto che l'indennizzo concesso dalla legge n. 16del 1980 ha natura di debito di valuta e che il coefficiente di rivalutazionedell'1,90 previsto dall'art. 4 della legge n.135/1985 include anche il risar-cimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liqui-dazione amministrativa sia per la parte ragguagliata agli interessi moratorimaturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggiore danno ex art.1224, comma 2, cod. civ.; a ciò conseguiva che gli ulteriori interessi mo-Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026ratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata erano, se del caso,dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazio-ne, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che doveva essere ri-condotta alla proposizione della domanda giudiziale.16. Sulla scorta di tale principio interpretativo la Corte d'appello ritenevache gli interessi moratori fossero dovuti dall'atto di messa in mora del 20/6/1994 fino alla liquidazione del 1/2/2005, poiché detto atto contenevaespressamente la messa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. per gl'in-teressi "spettanti relativamente ad ogni ulteriore deprecato ritardo nel pa-gamento degli indennizzi di cui trattasi”.17. La cassazione della sentenza in oggetto è chiesta dal Ministero dell'E-conomia e delle Finanze con ricorso notificato il 23.5.2022 ed articolato indue motivi, cui resiste l'Associazione articolando a sua volta ricorso inci-dentale, affidato a sei motivi.18. In data 25.5.2022 l'[OSCURATO:PERSONA] ha notificato un separato ricorso avverso lamedesima sentenza n. 7856/2021, articolato in sei motivi, identici a quelliproposti con il ricorso incidentale nel ricorso principale, cui resiste il Mini-stero dell'Economia e delle Finanze con ricorso incidentale affidato a duemotivi, identici a quelli proposti con il ricorso principale. L'Associazione haa sua volta proposto controricorso al ricorso incidentale del Ministero. Inprossimità dell'adunanza camerale l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illu-strativa.19.Come già sopra anticipato i due distinti ricorsi sono stati riuniti.CONSIDERATO CHE20. Con il primo motivo del ricorso principale si censura - in relazione alloart. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 1224 e 2697 cod. civ. nonché delle leggi n. 1066/1971,n. 16/80 n. 135/85 e n. 98/94, per avere la Corte d'appello erroneamenteaccolto la domanda di corresponsione degli interessi moratori sull'inden-Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026nizzo liquidato dall'Amministrazione con decorrenza dall'atto di costituzio-ne in mora, precisando che è fatta salva la prova, il cui onere grava sullaAmministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano di-pesi da causa ad essa non imputabile. Ad avviso del Ministero ricorrente,la spettanza degli interessi moratori non è automatica, ma subordinata aduna specifica prova.21. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza aisensi dell'art. 132, n. 4 cod. proc. civ. per omessa o apparente motivazio-ne, per avere la Corte d'appello accolto la domanda dell'[OSCURATO:PERSONA] e condan-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] interessi moratori, senza motivare sulprofilo dell'esistenza del ritardo colposo da parte dell'Amministrazione.22. Con riguardo al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi,identici a quelli dedotti con il ricorso successivo, con il primo motivo si de-duce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 16/1980, comesostituito dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985, e del d.lgs. 1430/1947,per avere la Corte territoriale, mal interpretando la normativa richiamata,applicato erroneamente il coefficiente di rivalutazione pari a 1,90 sull'as-sunto che la perdita dei cespiti - ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di Pechino -fosse avvenuta dopo il 1° gennaio 1950, mentre la perdita del diritto diproprietà doveva ritenersi verificata direttamente alla stipulazione delTrattato di Pace del 1947, con cui l'Italia rinunciava a beni e privilegi ac-quisiti sul territorio cinese, ed al conseguente processo di nazionalizzazio-ne del 1949, in quanto eventi da considerare presupposto dell'avvenutaperdita dei beni. La Corte avrebbe errato nel ritenere che tutto ciò non co-stituisse circostanza rilevante e che, invece, prevalesse l'argomentazionedella mancanza di prova dell'effettivo spossessamento avallata dalla di-chiarazione resa dal presidente dell'Associazione secondo cui i beni venne-ro perduti negli anni '50. La Corte territoriale aveva infatti trascurato la di-Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026chiarazione giurata del 2.2.2005, laddove veniva indicato che tutti i benisopraindicati - fra i quali anche quelli di proprietà dell'Associazione - furo-no abbandonati a seguito della confisca del governo cinese tra il 1945 ed il1954. Ad avviso dell'[OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe stato un immotivato scostamentodalle risultanze probatorie.23. Il motivo va rigettato, perché la Corte d'appello ha argomentato che ilTrattato di Pace del 1947 e la nazionalizzazione del 1949, pur costituendoun presupposto dell'avvenuta perdita dei beni, non erano criterio sufficien-te a ritenersi verificata effettivamente la perdita, dovendosi a tal propositoavere riguardo alla perdita effettiva del bene. In tale prospettiva ricostrut-tiva, connotata da oggettive difficoltà, la Corte territoriale ha valorizzatoelementi documentali provenienti dalla stessa Associazione e dall'Amba-sciata Italiana a Pechino (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) sicchél'accertamento in fatto compiuto appare sorretto da motivato ragionamen-to, che esula dalla prospettata violazione di legge.24. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2della legge n. 135/1985 e dell'art. 1, comma 1 l.n. 294/1975, nonché de-gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente appli-cato, ai fini del calcolo dell'indennizzo per la perdita del [OSCURATO:PERSONA] di Pe-chino, il coefficiente di rivalutazione 100 piuttosto che quello 225, assu-mendo che non fosse stata raggiunta la prova della riconduzione dellaperdita dell'immobile al conflitto cino-giapponese, e quindi disconoscendorilevanza giuridica alla circostanza che dal 1943 l'hotel fosse stato requisi-to dai giapponesi in seguito al cambio di rotta dell'Italia, divenuta in quelmomento nemica del Giappone, e ritenendo confermata l'attrazione dell'exUTE al 1945. Assume parte ricorrente che l'aver negato rilevanza giuridicaalla requisizione per mano dei giapponesi aveva portato all'applicazione,quale fonte normativa rilevante ai fini della determinazione dell'indenniz-zo, della sola legge n. 135/1985, nella parte in cui prevede che le perditeNumero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026avvenute nel periodo anteriore al 1950 debbano essere indennizzate con ilcoefficiente di 100, escludendo l'applicazione del coefficiente 225, che in-vece è frutto della combinato disposto della legge n. 294/1975 e dell'art. 3comma 2 della legge n. 135/1980, concernente la corresponsione dell'in-dennizzo solo per beni perduti in conseguenza di atti compiuti dai giappo-nesi in [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva, in effetti, rigettato la doman-da di applicazione del maggior coefficiente sull'assunto che non fosse stataraggiunta la prova della riconducibilità della perdita dell'immobile al con-flitto cino-giapponese, poiché la perdita era risalente al 1945, in seguitoall'occupazione di enti parastatali cinesi e non a causa di atti compiuti daautorità giapponesi o da truppe armate giapponesi nei territori dell'estre-mo Oriente, in cui si erano svolte operazioni belliche dell'ultimo conflittomondiale ai sensi della legge 294/1975. La Corte d'appello aveva aderito atale prospettazione, ma tale valutazione, ad avviso di parte ricorrente, ècontraria a quella compiuta dalla Corte in fattispecie analoghe, in relazionealle quali ha già avuto modo di precisare che ”ai fini del riconoscimentodell'indennizzo non è quindi richiesto che la perdita sia stata causata da(solo) dalle truppe giapponesi, essendo sufficiente che essa sia avvenutacomunque «a opera dell'uno o dell'altro belligerante» (id est cinesi o giap-ponesi impegnati nella c.d. guerra cino-giapponese del 1937-1945) «o ingenere determinata dalle vicende belliche in quelle zone» (Cass. 13905/2012).25. La conseguenza di tale principio interpretativo è che risulta del tuttoirrilevante l'individuazione del soggetto autore delle appropriazioni, delleespropriazioni e/o delle distruzioni che hanno causato perdite patrimonialiitaliane trattandosi, sia che il danno sia da ricondurre all'azione giappone-se, alleata o cinese, di pregiudizi patrimoniali conseguenti allo svolgersi dieventi bellici e, pertanto, da ricondurre all'applicazione del coefficiente, inNumero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026combinato disposto dell'art. 3 della legge 135/1985 e della legge 294/1975.26. La censura è fondata27. L'art. 3 della legge 135/1985 così dispone: “L'articolo 4 della legge 26gennaio 1980 n. 16 è sostituito dal seguente: "Godono dei benefici dellapresente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della citta-dinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o cheabbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perdutiin [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone dicui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Le perdite di beni, diritti ed interessisubite in [OSCURATO:PERSONA], comunque avvenute a opera dell'uno o dell'al-tro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vi-cende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno li-quidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294 e dellapresente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevutoper leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Aglistessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base deiprezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sonoverificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di riva-lutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali per-cepiti. Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo com-ma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge".28. Ciò posto, il criterio interpretativo enunciato da questa Corte è esat-tamente quello richiamato dall'[OSCURATO:PERSONA], giacché “gli indennizzi per le perdi-te di beni, diritti ed interessi avvenute in [OSCURATO:PERSONA] durante la se-conda guerra mondiale, comprese le perdite di naviglio, devono essere li-quidate o riliquidate sulla base dell'Accordo Internazionale con il Giappone(legge 7 giugno 1975, n. 294), deducendo quanto già ricevuto per leggiprecedenti. Ne consegue che, in caso di perdita di un piroscafo italiano,requisito per uso bellico dall'addetto navale italiano a Tokio durante la se-Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026conda guerra mondiale e successivamente noleggiato ad una società ar-matrice giapponese, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo sopraindica-to non è necessario che la perdita sia stata causata da atti limitativi odimpeditivi della proprietà o da atti d'imperio adottati dalle truppe giappo-nesi, essendo sufficiente che essa sia comunque avvenuta ad opera dell'u-no o dell'altro belligerante o, comunque, sia stata determinata da situa-zioni create da vicende belliche in quelle zone” (Cass., sez. 1, 2/08/2012,n. 13905).29. La Corte territoriale ha quindi errato nel disapplicare tale criterio, in-terpretativo sicché la censura va accolta con cassazione della decisione sulpunto e disposto nuovo esame da parte del giudice del merito.30. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione,in relazione anche alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale, discostandosi dagli accertamenti e dalle valutazioni delCTU, formulato una erronea determinazione della consistenza del GrandHotel di Pechino, in relazione all'estensione di ciascun piano ed al numerodegli stessi, che erano stati considerati essere tre anziché sei, come indi-cato sulla base delle planimetrie allegate alla domanda di determinazionedell'indennizzo.31. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte territoriale avrebbeomesso di considerare che l'appellante aveva comunque aderito in via su-bordinata alla determinazione della consistenza dell'hotel fatta dal CTU equantificata in metri quadrati 14.794 in luogo della diversa consistenzacomplessiva di metri quadrati di 19.945,56. La Corte avrebbe errato nelvalutare le conclusioni del CTU, dal momento che il sesto piano esisteva,come visibile dalla planimetria progettuale, ed aveva la consistenza indica-ta di mq 745.Numero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/202632. La censura appare meritale, riguardando la ritenuta consistenza in fat-to dell'Hotel e non il criterio normativo di determinazione del relativo valo-33. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3e n. 5 cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell'art. 5 commi 4 e5 della legge n. 16 del 1980 come modificati dall'art. 4 della legge n. 135/1985, nonché del contratto di locazione firmato a Pechino il 27.3.2017, eper avere omesso l'esame di un fatto controverso e decisivo, cioè per ave-re la Corte d'appello non riconosciuto in favore dell'Associazione un inden-nizzo comprensivo del diritto di proprietà sul [OSCURATO:PERSONA] di Pechino, a se-guito dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, erroneamenteriducendo l'indennizzo con la decurtazione del 36,78% del valore del ce-spite, sull'assunto che l'indennizzo richiesto nel caso di specie poteva ave-re ad oggetto il diritto di riscatto ma non la piena proprietà del bene che,secondo la Corte territoriale, alla data di confisca del [OSCURATO:PERSONA] di Pe-chino per mano dei cinesi nel 1945 ancora non sarebbe stato acquistatodall'Associazione.34. Sul punto la Corte territoriale condivideva la ricostruzione della fatti-specie contrattuale proposta da parte appellata, secondo la quale essa do-veva essere ricondotta allo schema del riconoscimento del diritto di super-ficie a tempo determinato, della durata in concreto di 24 anni a partire dal2017, solo decorso il quale l'Associazione sarebbe divenuta proprietariadell'immobile, con la conseguenza che, non essendo ancora trascorso det-to termine, essa era stata espropriata solo del diritto a godere dell'immo-bile e dell'aspettativa a divenirne proprietaria, ma non del pieno diritto diproprietà. Tale interpretazione doveva ritenersi errata, perché escludevaingiustificatamente l'inadempimento di parte conduttrice al versamentodel canone di locazione, documentato dall'Associazione appellante comeverificatosi già nell'ottobre 1943 e idoneo a determinare l'intervenuto ef-fetto devolutivo della proprietà in capo all'appellante, con la conseguenzaNumero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026che in sede di determinazione del valore avrebbe dovuto reputarsi acquisi-ta la piena proprietà in capo all'Associazione richiedente.35. Il motivo appare meritale e carente sotto il profilo della specificità, permancata trascrizione del contenuto contrattuale in esame, rilevante ai finidella verifica della ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale.36. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5cod. proc. civ., l'omesso ed insufficiente esame di fatto decisivo ai fini del-la applicazione corretta dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere confermatola stima concreta dei cespiti in contrasto con le risultanze probatorie ed inparticolare con la CTU e della CTP.37. La censura appare inammissibile sotto il profilo dedotto dell'art. 116cod. proc. civ. atteso che nel quadro del principio, espresso da tale norma,di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di provalegale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementiprobatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad es-si valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttoririchiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di le-gittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito,sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176/2017).38. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n.16/1980, come modificato dalla legge n. 135/1985, in ordine alla spettan-za degli interessi anatocistici, per non avere la Corte territoriale ricono-sciuto gli interessi anatocistici, disattendendo il principio che li vede rico-nosciuti in relazione alla natura dell'indennizzo quale debito di valuta dalladomanda giudiziale.39. La censura è assorbita (assorbimento proprio, Cass. n. 13534/2018)dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso successivo.40. Parimenti assorbiti (assorbimento proprio, Cass. n. 13534/2018) sonoil primo e secondo motivo del ricorso principale, riguardanti l'accoglimentoNumero registro generale 13097/2022Numero sezionale 447/2026Numero di raccolta generale 15596/2026Data pubblicazione 21/05/2026e la relativa motivazione in ordine ai riconosciuti interessi moratori sull'in-dennizzo liquidato dall'Amministrazione pur in mancanza di prova in ordi-ne all'attribuibilità di un ritardo colpevole in capo a quest'ultima.41. In conclusione, quindi, va accolto il secondo motivo del ricorso succes-sivo, mentre vanno respinti il primo, terzo e quarto motivo, dichiaratoinammissibile il quinto ed assorbito il sesto motivo del ricorso successivoed il primo e secondo del ricorso principale; la sentenza va cassata, in re-lazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diver-sa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso successivo, respinge il pri-mo, terzo e quarto motivo, dichiara inammissibile il quinto motivo e as-sorbiti il sesto motivo del ricorso successivo ed il primo e secondo motivodel ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino