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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11101/2026

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ro;ricorrenticontroUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 35844/2023 depositata il 22 dicembre 2023della Suprema Corte di Cassazione.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/20261. ─ È impugnata per revocazione la sentenza n. 35844 del 22dicembre 2023 di questa Corte con cui è stato respinto il ricorso percassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Corte di appello di Roma del 17 ottobre 2019.I nominati ricorrenti avevano agito in giudizio nei confronti diBanca di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando l'illegittimità degliaddebiti operati sul conto corrente bancario n. 51113-31 chiedendoaccertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei predettiistituti di credito, all’epoca distinti, condannandoli, in solido tra loro oper quanto di rispettiva ragione, alla restituzione della somma di euro387.178,00 — pari all’ammontare degli illegittimi addebiti contestati —oltre interessi, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, patrimonialie non patrimoniali, maggiorati di rivalutazione ed interessi legali.

Glipure lamentato l’illegittima applicazione di interessi passivi anatocistici,di commissioni di massimo scoperto e di spese.Il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA].,succeduta nella posizione delle convenute originarie, al pagamentodella somma di euro 2.740,54, per illegittima capitalizzazione degliinteressi passivi fino alla data del 30 giugno 2000, mentre la Corte diappello di Roma, «in aggiunta a quanto statuito con la sentenzaimpugnata», aveva condannato la banca convenuta al pagamentodell’ulteriore somma di euro 59.490,42, relativa alla contabilizzazionedelle operazioni eseguite a mezzo di carta di credito.2. ─ Il ricorso per revocazione si fonda su di un solo motivo ed èresistito, con controricorso, da [OSCURATO:SOCIETA].

I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Parte ricorrente lamenta l’errore di fatto ex artt 391-bis e395, n. 4, c.p.c. in cui sarebbe incorsa questa Corte nel pronunciaresull’inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassazione;Sez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026prospetta, poi, la fondatezza del detto mezzo di censura, avente adoggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Gli istantirichiamano il ricorso per cassazione, ove era stato chiarito l’oggettodelle contestazioni da loro sollevate sin dall’atto introduttivo del giudiziodi primo grado, le quali «afferivano all’inesistenza dei contratti diacquisto dei fondi comuni di investimento e/o delle quote di gestionepatrimoniale da cui erano scaturiti gli addebiti contestati» e«all’inesistenza di singoli atti negoziali provenienti dagli odierniesponenti che, soli, avrebbero potuto giustificare l’acquisto (e lavendita) di titoli azionari, tenuto conto che il contratto quadro exadverso prodotto in atti non conferiva alla banca alcun mandato e/opotere di acquistare e rivendere titoli azionari».

Deducono che nelricorso per cassazione avevano riportato i paragrafi dell’atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado e della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. ove erano state descritte le contestazionieffettuate con riferimento all’illegittimità degli addebiti relativi aicontratti di acquisto di fondi comuni di investimento, di quote di gestionipatrimoniali e di titoli azionari e ove era stata inoltre rappresentatal’infondatezza dell’eccezione di decadenza della banca: infondatezzadeterminata dal rilievo per cui le contestazioni operate dagli attoriavevano ad oggetto la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori daiquali derivavano gli addebiti e gli accrediti, fondandosi, dunque, suragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titologiuridico, dell’inclusione o eliminazione di partite del conto corrente.2. — L’impugnazione proposta verte sull’errore di fatto in cuisarebbe incorsa questa Corte nel ritenere che Facco e Locarini, nellaproposizione del ricorso per cassazione, non avessero conferitospecificità alla censura da loro portata contro la decisione della Corte diappello concernente le operazioni di investimento.Nella decisione di primo grado era stato esposto che i ricorrentiodierni non avevano dedotto vizi genetici del contratto diSez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026intermediazione finanziaria, concluso inter partes: secondo il Tribunalegli attori non avevano allegato la nullità del contratto in discorso eneppure «affermato espressamente e chiaramente la nullità dei singolicostituirebbero attuazione (acquisti, rivendite, accredito di cedoleecc.)», sicché la contestazione non investiva l'esistenza e legittimitàdella fonte contrattuale da cui traevano origine gli addebiti (in ipotesicontabilmente corretti e corrispondenti ad eventi realmente accaduti ericonducibili al correntista, ma fondati, a monte, su una pattuizioneviziata), bensì soltanto la corrispondenza di tali addebiti ad operazionieffettivamente compiute dagli attori: i quali risultavano aver perciòsollevato un’eccezione che avrebbe dovuto essere proposta nel termineprescritto per l’impugnazione degli estratti conto.La Corte di appello ha ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ilmotivo di gravame vertente su tale passaggio motivazionale dellasentenza di prima istanza osservando: «Parte appellante non haneppure dedotto in quale atto difensivo […] si rinverrebbe unaconfutazione più ampia di quella evidenziata come carente dalTribunale».Con l’ordinanza n. 35944 del 2023, qui impugnata perrevocazione, questa Corte ha rilevato che quanto rilevato dal Giudice diappello «avrebbe imposto […] alla Facco ed al Locarini di dimostrare(riproducendone, anche sinteticamente, nel loro ricorso, il contenuto,sul punto), in primis, che, diversamente da quanto opinato dalla Cortepredetta, già la citazione introduttiva e/o l’eventuale memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. contenessero quelle contestazioni più specificheritenute carenti, invece, dalla Corte capitolina, così da inficiarne lacontraria affermazione, insufficiente rivelandosi, a tal fine, la meradescrizione del loro atto di appello».

I ricorrenti si erano invece limitatia riportare ampi stralci del gravame promosso contro la decisione delTribunale al fine di dimostrare l'idoneità delle censure ivi formulate.Sez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026Nella decisione impugnata per revocazione è spiegato che il ricorso percassazione, anche nel caso di denuncia di errores in procedendo,impone di indicare il vizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.366, n. 6, c.p.c. e 369, n. 4, c.p.c., onde il motivo di ricorso devecontenere, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte leprecisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedottaviolazione processuale.3. — La pronuncia di cui è chiesta la revocazione ha dunqueritenuto che il ricorso per cassazione non soddisfacesse il requisitodell’autosufficienza, dal momento che in esso non risultava trascritto,nemmeno in forma riassuntiva, il contenuto delle deduzioni svolte inprimo grado: deduzioni asseritamente incentrate sui vizi genetici delrapporto contrattuale da cui traevano origine gli addebiti.

Significativo,al riguardo, è il passaggio dell’ordinanza n. 35844 del 2023 ove vienerimarcato che ai ricorrenti spettava di riprodurre «anchesinteticamente, nel loro ricorso» quelle contestazioni che la Corte diappello aveva reputato carenti.4. — Ciò detto, la configurabilità dell'errore revocatoriopresuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione siafondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che larealtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anchequando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendoesclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di una valutazione: ne conseguel'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espressodalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principiodi autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. 14 agosto2020, n. 17179; Cass. 31 agosto 2017, n. 20635).Si è nondimeno chiarito che il rimedio revocatorio è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emergeSez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegionon abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultantedal ricorso o della sua effettiva allegazione (Cass. 13 maggio 2024, n.13109).È da credere, in effetti, che nel caso in cui una pronuncia dellaCorte di cassazione sia impugnata per revocazione ex artt. 391-bis,comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., la deduzione vertente sulla completezzadel richiamo agli atti processuali e ai documenti sui quali si fonda ilricorso (art. 366, n. 6, c.p.c.) si atteggi diversamente a seconda di comel’impugnazione sia concepita: se chi ricorre fa emergere l’errorepercettivo della Corte occorso con riguardo all’indicazione dei detti attie documenti e all’illustrazione del loro contenuto, l’impugnazione perrevocazione è ammissibile; non lo è, invece, ove non sia identificato unerrore percettivo puntualmente riferito agli atti e ai documenti indicatie al contenuto della relativa illustrazione.5. — Ora, nel caso in esame il difetto di autosufficienza rilevatodalla Corte di legittimità è stato individuato in un dato — la mancatariproduzione nel ricorso per cassazione di deduzioni svolte nellacitazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., atte ainficiare il giudizio della Corte di appello circa la mancata prospettazionedi vizi afferenti all’esistenza e legittimità della fonte contrattuale postaa fondamento dei vari addebiti — che trova in effetti smentitanell’impugnazione proposta ex art. 360 c.p.c..

Infatti, a pag. 18 deldetto ricorso per cassazione è menzione di doglianze che «afferivanoall’inesistenza dei contratti di acquisto dei fondi comuni diinvestimento» e «all’inesistenza di singoli atti negoziali provenienti dagliodierni esponenti», mentre la pag. 19 del ricorso stesso contiene ilpuntuale riferimento ai brani, contenuti nella citazione introduttiva enella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ove erano statededotte la mancata conclusione dei contratti di acquisto di fondi comunidi investimento e di quote di gestioni patrimoniali, l’assenza di unaSez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026autorizzazione o disposizione circa l'acquisto di titoli azionari e la nonoperatività dell'eccezione di decadenza riferita agli estratti conto, peressere le contestazioni operate dagli attori relative alla validità edefficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivavano gli addebiti e gliaccrediti.L’ordinanza impugnata deve essere per conseguenza revocata, inpresenza di un errore di fatto di carattere sicuramente decisivo(siccome incidente sulla legittimità della statuizione di inammissibilitàdi una censura di appello).6. — Il rescissorio dell’impugnazione revocatoria si esaurisce nellacassazione della sentenza per la denunciata violazione dell’art. 342c.p.c., posto che, come giustamente rilevato nella sentenza in questasede impugnata, la declaratoria di inammissibilità dell’appelloimpedisce di conferire rilievo alla statuizione di infondatezza del mezzodi gravame (statuizione che si riassume nel seguente passaggiomotivazionale: «Sotto altro autonomo profilo la doglianza è infondatanel merito.

Questa Corte non solo condivide e fa proprio quanto soprarilevato dal Tribunale, ribadendo quanto osservato dal Tribunale».Come è risaputo, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibileuna domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto alloro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersiininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, dimodo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse adimpugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazioned'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione(Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675;cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092).7. — In conclusione, il ricorso per revocazione è accolto e perl’effetto la sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, mentre ilterzo (che investe il merito delle doglianze reputate inammissibili) restaSez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026assorbito.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corterevoca l’ordinanza impugnata, accoglie il secondo motivo delricorso per cassazione e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza diappello in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro;ricorrenticontroUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 35844/2023 depositata il 22 dicembre 2023della Suprema Corte di Cassazione.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/20261. ─ È impugnata per revocazione la sentenza n. 35844 del 22dicembre 2023 di questa Corte con cui è stato respinto il ricorso percassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza della Corte di appello di Roma del 17 ottobre 2019.I nominati ricorrenti avevano agito in giudizio nei confronti diBanca di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando l'illegittimità degliaddebiti operati sul conto corrente bancario n. 51113-31 chiedendoaccertarsi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei predettiistituti di credito, all’epoca distinti, condannandoli, in solido tra loro oper quanto di rispettiva ragione, alla restituzione della somma di euro387.178,00 — pari all’ammontare degli illegittimi addebiti contestati —oltre interessi, nonché al risarcimento degli ulteriori danni, patrimonialie non patrimoniali, maggiorati di rivalutazione ed interessi legali. Glipure lamentato l’illegittima applicazione di interessi passivi anatocistici,di commissioni di massimo scoperto e di spese.Il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA].,succeduta nella posizione delle convenute originarie, al pagamentodella somma di euro 2.740,54, per illegittima capitalizzazione degliinteressi passivi fino alla data del 30 giugno 2000, mentre la Corte diappello di Roma, «in aggiunta a quanto statuito con la sentenzaimpugnata», aveva condannato la banca convenuta al pagamentodell’ulteriore somma di euro 59.490,42, relativa alla contabilizzazionedelle operazioni eseguite a mezzo di carta di credito.2. ─ Il ricorso per revocazione si fonda su di un solo motivo ed èresistito, con controricorso, da [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Parte ricorrente lamenta l’errore di fatto ex artt 391-bis e395, n. 4, c.p.c. in cui sarebbe incorsa questa Corte nel pronunciaresull’inammissibilità del secondo motivo del ricorso per cassazione;Sez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026prospetta, poi, la fondatezza del detto mezzo di censura, avente adoggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Gli istantirichiamano il ricorso per cassazione, ove era stato chiarito l’oggettodelle contestazioni da loro sollevate sin dall’atto introduttivo del giudiziodi primo grado, le quali «afferivano all’inesistenza dei contratti diacquisto dei fondi comuni di investimento e/o delle quote di gestionepatrimoniale da cui erano scaturiti gli addebiti contestati» e«all’inesistenza di singoli atti negoziali provenienti dagli odierniesponenti che, soli, avrebbero potuto giustificare l’acquisto (e lavendita) di titoli azionari, tenuto conto che il contratto quadro exadverso prodotto in atti non conferiva alla banca alcun mandato e/opotere di acquistare e rivendere titoli azionari». Deducono che nelricorso per cassazione avevano riportato i paragrafi dell’atto di citazioneintroduttivo del giudizio di primo grado e della prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. ove erano state descritte le contestazionieffettuate con riferimento all’illegittimità degli addebiti relativi aicontratti di acquisto di fondi comuni di investimento, di quote di gestionipatrimoniali e di titoli azionari e ove era stata inoltre rappresentatal’infondatezza dell’eccezione di decadenza della banca: infondatezzadeterminata dal rilievo per cui le contestazioni operate dagli attoriavevano ad oggetto la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori daiquali derivavano gli addebiti e gli accrediti, fondandosi, dunque, suragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titologiuridico, dell’inclusione o eliminazione di partite del conto corrente.2. — L’impugnazione proposta verte sull’errore di fatto in cuisarebbe incorsa questa Corte nel ritenere che Facco e Locarini, nellaproposizione del ricorso per cassazione, non avessero conferitospecificità alla censura da loro portata contro la decisione della Corte diappello concernente le operazioni di investimento.Nella decisione di primo grado era stato esposto che i ricorrentiodierni non avevano dedotto vizi genetici del contratto diSez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026intermediazione finanziaria, concluso inter partes: secondo il Tribunalegli attori non avevano allegato la nullità del contratto in discorso eneppure «affermato espressamente e chiaramente la nullità dei singolicostituirebbero attuazione (acquisti, rivendite, accredito di cedoleecc.)», sicché la contestazione non investiva l'esistenza e legittimitàdella fonte contrattuale da cui traevano origine gli addebiti (in ipotesicontabilmente corretti e corrispondenti ad eventi realmente accaduti ericonducibili al correntista, ma fondati, a monte, su una pattuizioneviziata), bensì soltanto la corrispondenza di tali addebiti ad operazionieffettivamente compiute dagli attori: i quali risultavano aver perciòsollevato un’eccezione che avrebbe dovuto essere proposta nel termineprescritto per l’impugnazione degli estratti conto.La Corte di appello ha ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ilmotivo di gravame vertente su tale passaggio motivazionale dellasentenza di prima istanza osservando: «Parte appellante non haneppure dedotto in quale atto difensivo […] si rinverrebbe unaconfutazione più ampia di quella evidenziata come carente dalTribunale».Con l’ordinanza n. 35944 del 2023, qui impugnata perrevocazione, questa Corte ha rilevato che quanto rilevato dal Giudice diappello «avrebbe imposto […] alla Facco ed al Locarini di dimostrare(riproducendone, anche sinteticamente, nel loro ricorso, il contenuto,sul punto), in primis, che, diversamente da quanto opinato dalla Cortepredetta, già la citazione introduttiva e/o l’eventuale memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. contenessero quelle contestazioni più specificheritenute carenti, invece, dalla Corte capitolina, così da inficiarne lacontraria affermazione, insufficiente rivelandosi, a tal fine, la meradescrizione del loro atto di appello». I ricorrenti si erano invece limitatia riportare ampi stralci del gravame promosso contro la decisione delTribunale al fine di dimostrare l'idoneità delle censure ivi formulate.Sez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026Nella decisione impugnata per revocazione è spiegato che il ricorso percassazione, anche nel caso di denuncia di errores in procedendo,impone di indicare il vizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.366, n. 6, c.p.c. e 369, n. 4, c.p.c., onde il motivo di ricorso devecontenere, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte leprecisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedottaviolazione processuale.3. — La pronuncia di cui è chiesta la revocazione ha dunqueritenuto che il ricorso per cassazione non soddisfacesse il requisitodell’autosufficienza, dal momento che in esso non risultava trascritto,nemmeno in forma riassuntiva, il contenuto delle deduzioni svolte inprimo grado: deduzioni asseritamente incentrate sui vizi genetici delrapporto contrattuale da cui traevano origine gli addebiti. Significativo,al riguardo, è il passaggio dell’ordinanza n. 35844 del 2023 ove vienerimarcato che ai ricorrenti spettava di riprodurre «anchesinteticamente, nel loro ricorso» quelle contestazioni che la Corte diappello aveva reputato carenti.4. — Ciò detto, la configurabilità dell'errore revocatoriopresuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione siafondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che larealtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anchequando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendoesclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di una valutazione: ne conseguel'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espressodalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principiodi autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. 14 agosto2020, n. 17179; Cass. 31 agosto 2017, n. 20635).Si è nondimeno chiarito che il rimedio revocatorio è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emergeSez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegionon abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultantedal ricorso o della sua effettiva allegazione (Cass. 13 maggio 2024, n.13109).È da credere, in effetti, che nel caso in cui una pronuncia dellaCorte di cassazione sia impugnata per revocazione ex artt. 391-bis,comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., la deduzione vertente sulla completezzadel richiamo agli atti processuali e ai documenti sui quali si fonda ilricorso (art. 366, n. 6, c.p.c.) si atteggi diversamente a seconda di comel’impugnazione sia concepita: se chi ricorre fa emergere l’errorepercettivo della Corte occorso con riguardo all’indicazione dei detti attie documenti e all’illustrazione del loro contenuto, l’impugnazione perrevocazione è ammissibile; non lo è, invece, ove non sia identificato unerrore percettivo puntualmente riferito agli atti e ai documenti indicatie al contenuto della relativa illustrazione.5. — Ora, nel caso in esame il difetto di autosufficienza rilevatodalla Corte di legittimità è stato individuato in un dato — la mancatariproduzione nel ricorso per cassazione di deduzioni svolte nellacitazione e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., atte ainficiare il giudizio della Corte di appello circa la mancata prospettazionedi vizi afferenti all’esistenza e legittimità della fonte contrattuale postaa fondamento dei vari addebiti — che trova in effetti smentitanell’impugnazione proposta ex art. 360 c.p.c.. Infatti, a pag. 18 deldetto ricorso per cassazione è menzione di doglianze che «afferivanoall’inesistenza dei contratti di acquisto dei fondi comuni diinvestimento» e «all’inesistenza di singoli atti negoziali provenienti dagliodierni esponenti», mentre la pag. 19 del ricorso stesso contiene ilpuntuale riferimento ai brani, contenuti nella citazione introduttiva enella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ove erano statededotte la mancata conclusione dei contratti di acquisto di fondi comunidi investimento e di quote di gestioni patrimoniali, l’assenza di unaSez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026autorizzazione o disposizione circa l'acquisto di titoli azionari e la nonoperatività dell'eccezione di decadenza riferita agli estratti conto, peressere le contestazioni operate dagli attori relative alla validità edefficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivavano gli addebiti e gliaccrediti.L’ordinanza impugnata deve essere per conseguenza revocata, inpresenza di un errore di fatto di carattere sicuramente decisivo(siccome incidente sulla legittimità della statuizione di inammissibilitàdi una censura di appello).6. — Il rescissorio dell’impugnazione revocatoria si esaurisce nellacassazione della sentenza per la denunciata violazione dell’art. 342c.p.c., posto che, come giustamente rilevato nella sentenza in questasede impugnata, la declaratoria di inammissibilità dell’appelloimpedisce di conferire rilievo alla statuizione di infondatezza del mezzodi gravame (statuizione che si riassume nel seguente passaggiomotivazionale: «Sotto altro autonomo profilo la doglianza è infondatanel merito. Questa Corte non solo condivide e fa proprio quanto soprarilevato dal Tribunale, ribadendo quanto osservato dal Tribunale».Come è risaputo, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibileuna domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto alloro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersiininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, dimodo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse adimpugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazioned'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione(Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675;cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092).7. — In conclusione, il ricorso per revocazione è accolto e perl’effetto la sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, mentre ilterzo (che investe il merito delle doglianze reputate inammissibili) restaSez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 14287/2024Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 11101/2026Data pubblicazione 25/04/2026assorbito. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corterevoca l’ordinanza impugnata, accoglie il secondo motivo delricorso per cassazione e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza diappello in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 14287/2024camera di consiglio 26.2.2026 8
Sentenza Cassazione n. 11101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris