CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 40310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, emessa il 5.10.2020, il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice di appello, ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal giudice di pace nei confronti dell'imputata per il delitto di lesioni guaribili in quindici giorni, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la giudicabile tramite il difensore di fiducia, lamentando, col primo motivo, la violazione di norme processuali ai sensi dell'art 606 lett c) cpp, quanto all'incertezza della data di presentazione della querela. La difesa aveva eccepito la mancanza di prova circa la tempestività della querela, deducendo la non corrispondenza tra la data del verbale di ratifica della querela(25.7.2016) e l'atto di denunzia querela, datato 13.7.2016. ed il Tribunale aveva escluso l'incertezza, trascurando il dato che la persona offesa aveva presentato più atti di querela. 2.Tramite il secondo motivo si deduce la violazione della norma incriminatrice ex art 582 cp e la violazione dell'art 192 cpp, poiché il Giudice di pace avrebbe confermato la sentenza di condanna, prendendo in considerazione solo le testimonianze a carico ed ignorando le altre, in particolare la testimonianza Nobile; la difesa nel corpo dell'atto di impugnazione riporta brevi stralci delle prove orali ed argomenta le ragioni di censura al ragionamento probatorio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputata ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo le ragioni per l'accoglimento del ricorso. La difesa della parte civile ha depositato telematicamente memoria, con la quale si è associata alla richieste del PG, e nota spese. Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile. La difesa ha eccepito solo genericamente la tardività della querela, ipotizzando la possibilità di incertezza sulla data di proposizione, non confrontandosi con quanto argomentato dalla Corte di appello alla pagina tre della sentenza, in cui, dopo aver dato atto della consultazione del fascicolo processuale da parte del Giudice di appello, si chiarisce che quella in data 13 Luglio era l'unica denunzia-querela che necessitava della ratifica, avvenuta il successivo 25 Luglio 2016, mentre due precedenti denunzie- querele erano già state formalizzate. Questa Corte regolatrice ha più volte affermato il principio per il quale l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega, quindi di regola sul querelato, e l'eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante. Così : Sez. 5, Sentenza n. 13335 del 17/01/2013 Cc. (dep. 21/03/2013 ) Rv. 255060; In senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008 ) Rv. 239162, che, ribadendo il principio, ha precisato che a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una rigorosa prova contraria circa la tardività.2.11 secondo motivo è pure inammissibile, poiché sotto la veste di violazione di legge penale sostanziale e processuale, la difesa propone censure alla motivazione, come tali non consentite ex art 606/2 bis cpp e 39 Dlvo 274/2000, introdotte dal d. 1gs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018, avverso sentenze di appello su pronunzie del giudice di pace. Infatti,la ricorrente ha sviluppato doglianze circa l'interpretazione delle prove testimoniali, limitandosi a contrapporre la propria versione delle prove assunte nel corso del giudizio a quella operata dal Giudice di pace. In proposito questa stessa Sezione ha già avuto modo di enunciare il principio che ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione - come avvenuto nel presente caso - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Sez. 5 , Sentenza n. 22854 del 29/04/2019 Ud. (dep. 23/05/2019 ) Rv. 275557 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. L'imputata, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1710,00,oltre accessori di legge. Deciso il 12.7.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gre