CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 05843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9133-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; nonché [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avversola SENTENZA N. 3393/2019 della CORTE D ’ APPELLO di MILANO, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 27/1/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato costituito un consorzio tra punti vendita (supermercati), con denominazione "[OSCURATO:PERSONA]", avente per oggetto “la creazione di un ufficio che provveda ad acquistare in nome e per conto del Consorzio tutti i prodotti dei settori merceologici "alimentare" e "non alimentare", con esclusione dei farmaci … e quindi cederli ai singoli consorziati al prezzo di costo”. 1.2. Il 28/6/2004, il [OSCURATO:PERSONA] si è trasformato in società consortile a responsabilità limitata, denominata [OSCURATO:PERSONA] Ovest società consortile a r.l., e successivamente, il 27/6/2005, in società consortile per azioni, con denominazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avente per oggetto, tra l’altro, “la gestione di un centro distributivo comune di prodotti alimentari e non alimentari, ... destinato a operare a beneficio di supermercati, ipermercati o altri punti di vendita di prodotti alimentari e non alimentari”. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] operava, nell’area Nord-Ovest d’Italia, nell’ambito del “ sistema commerciale - distributivo SISA ” , divenendone socio. 1.4. Il consiglio di amministrazione del Consorzio, il 10/12/2009, ha deliberato all’unanimità di “dare mandato al Presidente … affinché definisca l’accordo di risoluzione con [OSCURATO:PERSONA]. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 S.p.A.” e di “predisporre la domanda di ingresso, in qualità di socio ordinario, in SIGMA”. 1.5. Con l’accordo risolutivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Consorzio, Cedi e Sisa hanno disciplinato la cessazione dei loro rapporti, pattuendo, con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che: -il Consorzio sarebbe uscito dal “[OSCURATO:PERSONA]”per entrare nel “[OSCURATO:PERSONA]”, con risoluzione di ogni precedente accordo; -tutte le licenze e sub- licenze, uso del nome e marchio "Sisa" e di altri nomi e marchi di proprietà di Sisa, concesse da Sisa al Consorzio e ai suoi [OSCURATO:PERSONA],si sarebbero risolte; - anche i “ [OSCURATO:PERSONA] ” sarebbero dovuti uscire dal [OSCURATO:PERSONA] per entrare nel “[OSCURATO:PERSONA]”; -Sisa avrebbe dovuto collaborare con il Consorzio per fornirgli tutti i dati e le informazioni concernenti i clienti dei [OSCURATO:PERSONA]; - i dati e le informazioni economiche e co mmerciali concernenti il “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbero dovuto considerarsi riservati; - in data 1/1/2010 il Consorzio ha quindi aderito al “sistema commerciale-distributivo SIGMA”. 2.1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., con atto di citazione del 13/1/2011, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Pavia, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di: - inibire ai convenuti i comportamenti illeciti ivi descritti, ordinando agli stessi di cessare ogni conseguente azione e/o attività; - ordinare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di cessare ogni attività lavorativa e prestazione svolta, direttamente e/o indirettamente, alle dipendenze e/o per conto e/o a favore e/o nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e/o di società appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]; - fissare ai sensi dell ’ art. 614-bisc.p.c. la somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successive ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del/i provvedimento/i di cui al precedente punto; Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 - condannare i convenuti, anche in via solidale, a risarcire al consorzio tutti i danni arrecati con i comportamenti descritti nell’atto, da quantificare in corso di causa e/o rimessi a giudizio equitativo del giudice. 2.2. I convenuti hanno resistito alle domande proposte nei loro confronti chiedendone il rigetto. 2.3. Il tribunale di Pavia, con sentenza del 5/4/2017, ha rigettato le domande proposte dalla società attrice. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza. 2.5. Gli appellati hanno resistito al gravame. 3.1. La corte distrettuale, con la pronunciain epigrafe, ha rigettato l’appello. 3.2. La corte, in particolare,dopo aver rilevato che: - la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo la pubblicazione della sentenza appellata e nelle more del termine per l’impugnazione, era stata dichiarata fallita con sentenza del 27/9/2017; - il difensore dell ’ appellante aveva notificato l ’ atto d’appello al Fallimento, ribadendo nei confronti dello stesso le domande già proposte in primo grado contro la società in bonis; ha, in sostanza, ritenuto che: -tali domande sono improcedibili nei confronti del Fallimento sul rilievo che, a seguito della sentenza dichiarativa, ognipretesa creditoria nei confronti della società fallita è soggetta alle regole del concorso e dev ’ essere, pertanto, necessariamente proposta , in sede fallimentare, mediante domanda d’insinuazione al passivo; -soltanto nel caso in cui il credito vantato nei confronti del fallito risulti accertato da una sentenza intervenuta prima della dichiarazione di fallimentoed in quel momento non ancora definitiva, il processo, ai sensi dell’art. 96 l.fall., prosegue nelle forme ordinarie anche per quanto riguardai mezzi d’impugnazione; - q uando , invece , non è intervenuta, prima della dichiarazione di fallimento, una Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 sentenza diaccertamento del credito nei confronti del fallito, il creditore deve comunque far valere il propriopreteso diritto nei confronti del fallimento, mediante la domanda di insinuazione nel passivo; -nel caso in esame, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non ha richiesto, com ’ è rimasto pacifico, l ’ insinuazione del suo preteso credito nel passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; -la sua domanda è, pertanto, improcedibile . 3.3. La corte ha, quindi, evidenziato che l ’ attrice, nel giudizio di primo grado, “oltre ad una generica, poco comprensibile e comunque non argomentata domanda di accertamento di responsabilità per avere i convenuti agito contro la libertà di impresa e l’integrità patrimoniale del consorzio”, “ha proposto … una domanda diretta ad accertare l’illeceità dei comportamenti tenuti da … [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto costituenti atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c.”; -l’attrice, in particolare, “nell’atto di citazione in primo grado … ha allegato … i …comportamenti, che sarebbero stati posti in essere dagli odierni appellati e che sarebbero stati "diretti a compromettere e/o ostacolare la decisione del consorzio di uscire dal sistema commerciale- distributivo SISA ed entrare nel concorrente sistema commerciale-distributivo SIGMA, cercando di stornare a loro vantaggio l’organizzazione e i soci-clienti del consorzio”; - “ il piano di Sisa e [OSCURATO:PERSONA] era quello di minare la stabilità del Consorzio e pregiudicarne lo sviluppo imprenditoriale, provocando cosìla repentina fuori- uscita dei soci - consorziati e la loro rinnovata adesione al sistema Commerciale - distributivo SISA”; - “ il piano si è concretizzato attraverso: - lo storno di dipendenti .... occupanti posti chiave e difficilmente sostituibili nell’organigramma aziendale … -il convincimento e/o l’induzione dei soci del Consorzio a rendersi inadempienti alle loro Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 obbligazioni e a rimanere nel sistema commerciale-distributivo SISA, recedendo da ogni rapporto contrattuale con il Consorzio; l’illecito convincimento e l’induzione all’inadempimento sono stati attuati: a) mediante offerte di denaro e di bonus contrari alla correttezza professionale e/o imprenditoriale; b) acquisendo illecitamente il listino prezzi -forniture praticato dal Consorzio e ribassandolo del 5%; c) denigrando l’attività del Consorzio e del suo presidente [OSCURATO:PERSONA]; d) diffondendo tra i soci notizie false e tendenziose sulla stabilità organizzativa, finanziaria e tenuta commerciale del Consorzio; e) inviando ripetute e martellanti proposte commerciali ai soci e clienti del Consorzio, utilizzando data base e registri del Consorzio indebitamente acquisiti; f) proponendo ai soci del Consorzio di partecipare ad una costituenda società concorrente, con promessa di premi, contributi e utili superiori di circa un punto e mezzo rispetto a quanto normalmente praticato per gli altri soci del sistema commerciale-distributivo SISA”; - “ il progetto divisato è stato attuato con la complicità e il concorso di [OSCURATO:PERSONA] …, [OSCURATO:PERSONA] …, [OSCURATO:PERSONA] … e [OSCURATO:PERSONA] …”; -“le descritte condotte costituiscono un illecito contro la libertà di impresa e l’integrità patrimoniale del Consorzio” ed “integrano pure fattispecie di concorrenza sleale”. 3.4. La corte ha, tuttavia, ritenuto che “dai confusi e generici atti difensivi dell’appello sembra di comprendere che l’appellante … continui a lamentare i seguenti fatti di asserita concorrenza sleale: 1) Storno di dipendenti, in quanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che occupavano posizioni apicali presso [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero dimessi pressocché contemporaneamente e avrebbero iniziato a collaborare a vario titolo, immediatamente o dopo un breve intervallo di tempo, … con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. …”; “2) Sviamento di clientela, in quanto: [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni nel gennaio e nel febbraio Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 2010 (quando ancora era amministratore di [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe proposto ad alcuni centri vendita associati di [OSCURATO:PERSONA] di chiudere il rapporto con quest’ultimo e di intraprendere un nuovo rapporto con Sisa, da cui avrebbero potuto ottenere premi migliori; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2010 (quando non erano più dipendenti di [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero proposto ad un centro vendita associato di [OSCURATO:PERSONA] di chiudere il rapporto con quest’ultimo e di intraprendere un nuovo rapporto con Sisa, da cui avrebbero potuto ottenere premi migliori”; “3) Diffusione di notizie false e denigratorie sull’attività e gli organi del Consorzio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quindi poco prima dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei consorziati, che avrebbe dovuto approvare il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] dalla collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA] alla collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA]), quando ancora era amministratore del Consorzio, ha inviato ai consorziati una lettera asseritamente denigratoria dell’attività del consorzio”;“4) Trasmissione al concorrente di informazioni riservate, in quanto [OSCURATO:PERSONA], quando ancora era dipendente di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trasmesso a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di Ginelli, dirigente di [OSCURATO:PERSONA], due Email, la prima il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del seguente tenore: "allegati: premi da evadere il 11.2.2010 diss_xis (83k) materiale promozionale diss_12.02.2010 x ls (23k). Cela faremo. [OSCURATO:PERSONA]", la seconda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del seguente tenore: "Costi premi. Allegati: costi premi 2009-2010 xls (27k). [OSCURATO:PERSONA] in allegato il dettaglio costi premi 2009/2010 con indicazione del relativo fornitore. Ciao. Clà"”;“5) Costituzione di una società che ha svolto attività concorrente, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrati nel consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]., società costituita il 9.6.2010 (con iscrizione nel registro delle imprese il 14.6.2010) che ha svoltoattività in concorrenza con [OSCURATO:PERSONA]. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 Europa, alla quale si sarebbero associati alcuni centri vendita, già associati di [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbero stati rappresentati in assemblea da [OSCURATO:PERSONA]”. 3.5. La corte ha , quindi, ritenuto che , nel giudizio d’appello, non potevano essere presi in considerazione “profili di responsabilità differenti da quelli eventualmente determinati da atti di concorrenza sleale”. 3.6. La corte, inoltre, dopo aver rilevato che: -“nessuna delle persone suddette si trovava né si trova in rapporto concorrenziale con l’appellante, in quanto nessuna di loro svolgeva in proprio attività imprenditoriale nel medesimo settore di [OSCURATO:PERSONA]”; - “ la loro responsabilità solidale con i soggetti”, come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., “che si sarebbero invece avvantaggiati dell’eventuale attività di concorrenza sleale, lamentata da [OSCURATO:PERSONA], sussisterebbe”, pertanto, solo nel caso in cui “siano presenti i seguenti presupposti: a) la persona è l ’ effettivo autore materiale dell’attività di concorrenza sleale; b) la persona ha agito per conto o in collegamento con l’imprenditore che si trova in rapporto di concorrenzialità con l ’ imprenditore in ipotesi danneggiato”, laddove, “nel caso … in cui tale rapporto non sussista la persona potrebbe essere eventualmente responsabile dell’illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.”; -ha, in sostanza, escluso la sussistenza degli atti concorrenza sleale che l’appellante aveva contestato ai convenuti. 3.7. La corte, sul punto, ha ritenuto che: a) - la società attriceaveva “solo allegato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, a dire dell’appellante, occupavano una posizione apicale nella sua organizzazione) si erano dimessi pressocch é contemporaneamente per passare alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma non ha allegato (e men che meno provato) alcun fatto da cui potesse desumersi che ciò era Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 avvenuto in quanto avevano agito di concerto tra loro con l’intenzione di arrecare a [OSCURATO:PERSONA] un danno ulteriore rispetto a quello derivante dalla semplice perdita della collaborazione del dipendente”; - “ deve ”, pertanto, “ escludersi che gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possano essere ritenuti responsabili in solido di un ’ attività di storno di dipendenti, eventualmente posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. e/o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; b) - la società attrice ha “ solo allegato che in un’occasione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che potrebbero aver agito per conto o in collegamento con [OSCURATO:SOCIETA]. e/o [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avrebbero contattato un centro vendita associato per proporgli di chiudere il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] ed aprirlo con Sisa, operazione grazie alla quale avrebbero potuto usufruire di premi migliori”; - “ non ha ”, tuttavia, “allegato (e men che meno provato) che tale attività sia stata sistematica, né che l’offerta di premi più vantaggiosi sia stata fatta in regime di dumping, né che per effettuare l’offerta abbiano potuto avvalersi di notizie riservate, acquisite mentre erano alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]”; - “ non risulta in ogni caso provata l’attività di concorrenza sleale mediante sviamento di clientela, attribuita a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”;- l ’ attrice, infine, non ha allegato né comunque risulta provato che [OSCURATO:PERSONA], “mentre era amministratore di [OSCURATO:PERSONA], abbia agito nel senso da questi lamentato (abbia cioè cercato di indurre i centri vendita associati a [OSCURATO:PERSONA] a chiudere il rapporto con questo e ad aprire uno nuovo con [OSCURATO:SOCIETA].) per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. e/o di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ovvero in collegamento con tali soggetti”; - pertanto, “l’eventuale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sussistere solo per violazione dell’obbligo di fedeltà a carico degli amministratori del consorzio, ma tale domanda non è stata proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]”; c) -l’attività di “diffusione di notizie Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 denigratorie” “è stata attribuita da [OSCURATO:PERSONA] all’amministratore [OSCURATO:PERSONA]”; - “ a prescindere dal carattere denigratorio o meno della missiva inviata il 16.2.2010 da [OSCURATO:PERSONA] ai consorziati di [OSCURATO:PERSONA]”, “non è stato allegato né comunque risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nel senso lamentato da [OSCURATO:PERSONA] per conto … di cedi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ovvero in collegamento con tali soggetti”; - è , pertanto , “ esclusa qualunque sua responsabilità per atto di concorrenza sleale, mentre potrebbe sussistere una responsabilità per eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà a carico degli amministratori delconsorzio ovvero ai sensi dell’art.2043 c.c., ma tale domanda … non è stata proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]”; d) - quanto alla “rivelazione di informazioni riservate”, le testimonianze assunte non hanno provato che “[OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe agito per conto o comunque in collegamento con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) abbia effettivamente trasmesso a Ginelli le Email di cui ai doc. n. 13 e 14 appellante, asseritamente contenenti informazioni riservate dell’attività di [OSCURATO:PERSONA]”; e) –infine, “ la costituzione di una società che svolge attività concorrente non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale”; - tale attività è illecita ai sensi dell’art. 2598 c.c. soltanto nel caso in cui sia svolta in violazione della correttezza professionale; - [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, “non ha neppure allegato quali siano i profili di scorrettezza professionale nell’attività degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero costituito [OSCURATO:SOCIETA]., mesi dopo le loro dimissioni dal consorzio”; - “ men che meno si comprende quale sia la scorrettezza professionale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di aver rappresentato, addirittura ad ottobre 2010 (cioè sette mesi dopo le sue dimissioni dal consorzio) nell’assemblea di [OSCURATO:SOCIETA]. i Centri vendita a questa associati e receduti dal Consorzio”. Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 3.8. La corte d’appello ha, quindi, rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., con ricorso notificatoil 26/2/2020, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del la sentenza della corte d’appello. 4.2. IlFallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con distinti controricorsi. 4.3. Hanno depositato memorie la società ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 43 e 93 ss. l.fall. e dei principi in materia di insinuazione al passivo e degli artt. 112 e 339 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e/o n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver dato atto che la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dopo la pubblicazione della sentenza appellate e nelle more del termine per l’impugnazione, era stata dichiarata fallitadal tribunale di Vicenza con sentenza del 27/9/2017 e che il difensore dell’appellante aveva notificato l’atto d’appello al curatore del relativo fallimento, ha ritenuto che le domande così riproposte erano improcedibili sul rilievo che, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa, ogni pretesa creditoria nei confronti della società fallita è soggetta alle regole del concorso e dev’essere, quindi, necessariamente proposta in sede fallimentare mediante domanda d’insinuazione al passivo. 5.2. La corte d’appello, tuttavia, così facendo, ha omesso di considerare che: - il principio, che attribuisce al giudice delegato una cognizione inderogabile sull’esistenza, l’ammontare e il grado dei crediti, non opera quando, prima del fallimento, sia già intervenuta, come nel caso di specie, una Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 sentenza di primo grado; -tanto nell’ipotesi in cui sia il curatore a non accettare la sentenza di condanna, quanto nell’ipotesi in cui sia il creditore a dolersi del rigetto, il giudizio d’appello dev’essere, pertanto, proposto o, se già proposto, deve proseguire innanzi al suo giudice naturale; - la società attrice, peraltro, entro il termine di dodici mesi dal deposito in data 26/3/2019, del decreto di esecutività dello stato passivo, ha chiesto, comeemerge dal doc. M, l’ ammissione con riserva del credito vantato nei confronti della società fallita. 5.3. Il motivo è inammissibile. Non v’è dubbio, invero, che, in linea di principio: -nel caso in cui il credito azionato con la domanda d’ammissione al passivo risulti, anche solo in parte, “accertato” con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, il giudice delegato, a norma dell’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall., lo ammette al passivo della procedura con riserva dell’impugnazione, che è sciolta all’esito dell’inutile scadenza del termine per l’impugnazione ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio; -si tratta, com’è noto, di una parziale eccezione alla regola dell’esclusività del giudizio di verificazione poiché, in definitiva, l’accertamento (dell’an e/o del quantum ) del credito è rimesso (anche ai fini della sua ammissione al passivo) al giudizio di impugnazione della sentenza ed al rito cui lo stesso è assoggettato; - l’ammissione con riserva, infatti, presuppone che il curatore contesti l’esistenza del credito e/o la sua quantificazione (ovvero condivida la contestazione già proposta sul punto dalla società poi fallita), proponendo, appunto, l’impugnazione avverso la sentenza o proseguendo l’impugnazione già proposta dal fallito; -la norma, peraltro, trova applicazione, oltre che nel caso in cui il giudice (ordinario o speciale) ne abbia accertato l’esistenza (all’esito di un’azione di condanna del debitore poi fallito oppure Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 di accertamento meramente negativo proposta da quest’ultimo: Cass. n. 17154 del 2024), anche nel caso in cui il giudice (ordinario o speciale), con sentenza non ancora passata in giudicato, ne abbia accertato, in tutto o in parte, l’inesistenza (Cass. n. 26041 del 2010 ; Cass. n. 5113 del 2008 ; Cass.n.18088 del 2007; Cass. n. 24847 del 2011; Cass. n. 17834 del 2013; Cass. n. 15796 del 2015; Cass. n. 11362 del 2018; conf., più di recente, Cass. n. 2949 del 2021; Cass. n. 11741 del 2021; Cass. 10616 del 2025); -i n tali ipotesi, il (presunto) creditore, onde evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve, pertanto, proporre (o proseguire) l’impugnazione in via ordinaria nei confronti del Fallimento,con la conseguenza che la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura (Cass.10616 del 2025). 5.4. La legittima proposizione o prosecuzione del giudizio d’impugnazione nei confronti del Fallimento, tuttavia, non presuppone, semplicemente, che, prima della dichiarazione di fallimentodel debitore, sia stata pronunciata una sentenza che , nei confronti di quest’ultimo, abbia accert ato l ’ esistenza (o l’inesistenza)di un credito azionato nei suoi confronti e che tale sentenza sia stata impugnata poi dall’una e/o dall’altra parte in sede ordinaria: è anche necessario, onde assicurare al (presunto) creditore l’interesse alla prosecuzione in sede ordinaria del giudizio d’impugnazione, che lo stesso abbia domandato l’ammissione di tale creditoal passivo del Fallimento con riserva dell’esito del giudizio d’impugnazione della sentenza extrafallimentare e che tale domanda sia stata accolta come tale dal giudice delegato (o, in sede di opposizioni, dal tribunale). 5.5. Solo a tali condizioni, infatti, il processo d’impugnazione in sede ordinaria (convertito dalla legge in un Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 eccezionale incidente di cognizione del giudizio di verificazione dello stato passivo in funzione dell’accertamento dell’ane/o del quantumdella pretesa ivi azionata) può essere proseguito , con effetti nei confronti della massa,dal curatore del fallimento o nei confronti dello stesso: con la conseguenzache la sentenza resa all’esito dello stesso , nella parte in cui abbia provveduto al definitivo (ed esclusivo) accertamento dell’an e/o del quantum del credito vantato nei confronti del debitore poi fallito, spiega (su tali punti) la sua efficacia nei confronti del Fallimento (tanto nel caso in cui, rigettando l’impugnazione proposta, abbia confermato la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, quanto nel caso in cui, accogliendola, l’abbia, viceversa, in tutto o in parte riformata). 5.6. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che la società appellante non aveva richiesto, com’è rimasto pacifico, l’insinuazione del suo preteso credito nel passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ed, in forza di tale rilievo, ha ritenuto che la sua domanda fosse, pertanto, improcedibile, si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure svolte sul punto dalla società ricorrente: a nulla, per contro, rilevando (come eccepito, tra gli altri,dal Fallimento controricorrente) che quest’ultima, solo dopo il deposito della sentenza impugnata (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), abbia provveduto, (come emerge dal ricors o, p. 18, e, soprattutto, dalla memoria, p. 2)a chiedere ed ottenere (in data 6/3/2020) l’ammissione con riserva del credito in questione. Nel giudizio per cassazione, infatti, come può desumersi dall’art. 372 c.p.c., è ammissibile la produzione di documenti (come la domanda di ammissione del 6/3/2020 e il contestuale decreto di accoglimento) non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, sicché non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 (come quelli in esame) alla procedibilità della domandaproposta innanzi al giudice di merito. 5.7. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omessa pronuncia su motivo di appello, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 345 с.р.с., in relazione all’art. 360 n. 3 e/o 4 c.p.c., nonché l’omessa motivazione in violazione e/o con falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver rilevato che l’attrice con l’atto introduttivo del giudizio aveva proposto una “domanda di accertamento di responsabilità per avere i convenuti agito contro la libertà di impresa e l’integrità patrimoniale del consorzio” ed “una domanda diretta ad accertare l’illeceità dei comportamenti tenuti” dagli stessi “in quanto costituenti atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c.”, ha, poi, ritenuto, senza fornire alcuna motivazione di tale convincimento, che la “domanda di accertamento di responsabilità per avere i convenuti agito contro la libertà di impresa e l’integrità patrimoniale del consorzio” era “generica, poco comprensibile e comunque non argomentata”, che l’attrice, con l’atto d’appello, aveva continuato a lamentare solo i“fatti di asserita concorrenza sleale”, con la conseguenza che, nel giudizio d’appello, non potevano essere presi in considerazione “profili di responsabilità differenti da quelli eventualmente determinati da atti di concorrenza sleale”commessi dai convenuti. 5.8. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che: - l ’ attrice, con l’atto introduttivo del giudizio, aveva espressamente dedotto la commissione da parte dei convenuti di “comportamenti” che, in quanto “diretti a compromettere e/o ostacolare la decisione del Consorzio di uscire dal sistema commerciale-distributivo SISA Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 ed entrare nel concorrente sistema commerciale-distributivo SIGMA, cercando di stornare a loro vantaggio l’organizzazione e i soci-clienti del Consorzio”, costituivano “un illecito contro la libertà di impresa e l’integrità patrimoniale del Consorzio”, ed integravano pure “fattispecie di concorrenza sleale”; -la stessa attrice, con l’atto d’appello, senza dedurre fatti nuovi, aveva espressamente censurato la sentenza del tribunale per aver trascurato di considerare la “violazione … dei doveri di buona fede e correttezza e di quelli derivanti dal rapporto di lavoro e dal rapporto di amministrazione in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” sul rilievo che ciascuno di essi, pur avendo il compito“di attuare l’Accordo” “ in ragione dei doveri del suo ufficio (di amministratore e dirigente)”, aveva contribui to a trasgredirlo, integrando in tal modo“un illecito (contrattuale e/o extracontrattuale) e un concorso nella concorrenza sleale”. 5.9. Il motivo è inammissibile. La corte d ’ appello , in effetti, dopo aver rilevato che la società attrice, nel giudizio di primo grado, “oltre ad una … domanda di accertamento di responsabilità per avere i convenuti agito contro la libertà di impresa e l’integrità patrimoniale del consorzio”,aveva proposto nei confronti degli appellati“una domanda diretta ad accertare l’illeceità dei comportamenti tenuti” dagli stessi “ in quanto costituenti atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c.”, ha ritenutoche l a stessa attrice, nel giudizio di secondo grado, aveva continuato “a lamentare”, come risulta “ dai confusi e generici atti difensivi dell’appello”, solo i “ fatti di asserita concorrenza sleale” e che non poteva, di conseguenza, esaminare “ profili di responsabilità differenti da quelli eventualmente determinati da atti di concorrenza sleale”. 5.10. Tale statuizione è rimasta priva di una censura specifica.Il ricorrente per cassazione che censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 d’appello, ha, infatti, l’onere, rimasto nella specie inadempiuto, di precisare, nelricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021)né, tanto meno, a riprodurre in ricorso il contenuto dello stesso. 5.11. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stessoricorso per cassa zione, per il principio di specificità dei relativi motivi(cfr. Cass. n. 29495 del 2020). 5.12. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, la ricorrente, ha lamentato rispettivamente: (a) la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2 Cost. nonchédegli art. 2043, 2105, 2390, 2392, 2598, 2697, 2727 e 2729с.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 e/o 4 c.p.c.,e l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio discussi tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. ; (b) l’omessa motivazione, in violazione e/o con falsa applicazione degli art. 111, comma 6°, Cost. e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; (c) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 115, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza una motivazione o con motivazione solo apparente, ha escluso la sussistenza degli atti concorrenza sleale che l ’ appellante Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 aveva contestato ai convenuti, come lo storno dei dirigenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo sviamento della clientela e la diffusione di notizie denigratorie, la rivelazione di informazioni riservate e la costituzione di una società concorrente, omettendo, tuttavia, di considerare che, in realtà, le prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio avevano dimostrato la sussistenza di fatti che, se esaminati in modo complessivo, avrebbero dimostrato, anche in via indiziariao per non contestazione, le condotte concorrenziali illecite commesse dagli stessie la loro idoneità lesiva. 5.13. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, escluso che i convenuti avevano commesso gli atti illeciti che l’attrice aveva contestato agli stessi. 5.14. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), al pari della scelta degli elementi che ne costituiscono la baseed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto (Cass.n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono, in linea di principio,sindacabili in cassazione. 5.15. Si tratta, in effetti, di un accertamento che, essendo riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per ilvizio Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: -(a) omesso del tutto l’esame (e cioè la “ percezione ”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero verosimilmente imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - ( b ) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta. 5.16. E’ vero che – si è affermato - questa Corte può essere investita, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare (o, simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione, cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia), e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriori requisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma 1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti, così competendo, dunque, alla Corte di cassazione di controllare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito) lo sia stata anche a livello di Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. SU n. 1785 del 2018). 5.17. Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, che “vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo la migliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una “conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.). 5.18. L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti , di quelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle predette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essere oggetto del sindacato di legittimita (Cass. n. 3854 del 2019 ; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.). 5.19. La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, “quando (come nel caso in esame) si concreta”: -“o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “ o nella mera Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (e ciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge al concetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c. (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.). 5.20. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio factie, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dal n. 3 dell’art.360 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.). 5.21. Si tratta di un sindacato che, a fronte dell’art. 360 n.5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice di merito ha del tutto omesso l’esame di un fatto controverso, principale o (come nel caso delle presunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe stato decisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio, sempre che tale fatto sia dedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) mediante l ’ indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la sua emergenza istruttoria e la riproduzione in ricorsodi tale emergenza. 5.22. Resta, pertanto, fermo che l ’ omesso esame di elementi istruttori (compresa la mancata contestazione) non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso in Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 esame, l’effettiva commissione da parte dei convenuti degli di concorrenza sleale ad essi contestati), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014). 5.23. La corte d’appello, dopo aver valutato le prove raccolte ovvero offerte in giudizio, haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulle domand e proposta dalla società attrice (e cioè la domanda di inibizione nei confronti dei convenuti alla prosecuzione dei comportamenti illeciti descritti in citazione e la domanda di condanna degli stessi al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati) e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che i convenuti non avevano commesso gli atti concorrenza sleale che l’appellante aveva loro contestato. 5.24. Ed una volta escluso, in fatto, (con apprezzamento che non è stato utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice di merito ha del tutto omesso di valutare uno o più fatti storici controversi e decisivi risultanti dagli atti del processo e doverosamente esposti in ricorso) che i convenuti non avevano commesso gli atti illeciti ad essi contestati, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’attrice in quanto volta, appunto, all’inibizione di tali comportamenti, quali illeciti concorrenziali, e alla condanna dei rispettivi autori al risarcimento dei conseguenti danni. 5.25. D’altra parte, nell’ipotesi (come nel caso in esame) di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5°, c.p.c. (ed applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi Ric. 2020, n. 9133–Sez. 1 – CC del 27 /1/202 6 d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/9/2012), il ricorrente in cassazione, onde evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11/92012), ha l’onere (rimasto, invece, inosservato) di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; conf., Cass. n. 5947 del 2023). Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, di conseguenza, dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara