CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2025 contro5078 [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1145/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 5/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1656/20221. Gli odierni ricorrenti, dipendenti del Comune di Favara a farN umero sezionale 5078/2025Numero di raccolta generale 9455/2026data dal 1995 e sino al 1.3.2006, prima in qualità di LSU Dea ta pubblicazione 14/04/2026successivamente assunti formalmente dall’Ente locale concontratto di lavoro subordinato a termine di 5 anni a partiredall’anno 2006 con scadenza al 28.2.2011 ai sensi della L.R. n.17/2014 reiterato fino al 2015 chiedevano l’accertamentodell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal1.8.1995 e sino al 28.02.2006 (o dalla diversa data ritenuta digiustizia) in relazione alle ulteriori ore di integrazione(mediamente 16 ore settimanali) svolte rispetto a quelle fissatenelle Convenzioni stipulate con l’Inps a titolo di LSU (lavorosocialmente utile) e per le quali venivano rilasciate appositebuste paga e chiedendo di accertare e dichiarare la continuitàfra ciascuno dei predetti rapporti di lavoro subordinato ed icontratti a termine quinquennali decorrenti dal giornosuccessivo - 01.03.2006 - con conseguente condanna dell’Enteconvenuto a riconoscere ed accantonare, per ciascun ricorrente,il TFR maturato durante il predetto periodo precedente al01.03.2006, nonché a calcolare e versare all’Inps i contributiprevidenziali e pensionistici maturati durante il suddetto periodointercorso dal 1995 al 28.02.2006; inoltre, chiedevano diaccertare l’illegittimità della condotta datoriale in relazione allastipula del contratto a termine quinquennale avvenuto il21.2.2006, nonché con riferimento al superamento dei 36 mesidi rapporto lavorativo, dichiarare conseguentemente l’avvenutacostituzione e/o trasformazione dei rapporti lavorativi a tempoindeterminato; chiedevano inoltre di accertare il diritto alsuperiore livello di inquadramento.2. Il Tribunale di Agrigento respingeva la domanda intesa alriconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavorosubordinato per il periodo ante 2006; accoglieva solo laNumero registro generale 1656/2022domanda risarcitoria e condannava il Comune di Favara, aNl umero sezionale 5078/2025Numero di raccolta generale 9455/2026risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno nella misura dDai ta pubblicazione 14/04/2026otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltreinteressi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.3. La Corte d’appello di Palermo, pronunciando sulleimpugnazioni di entrambe le parti, rigettava anche la domandarisarcitoria ritenendo che la riconducibilità dell’ultimo contrattonell’alveo della legge regionale escludesse la possibilità diriconoscere il danno comunitario.In particolare, la Corte territoriale riformava la pronuncia delTribunale che pur partendo dal condivisibile principio secondocui non può escludersi, al di là della qualificazione formale delrapporto, la qualità di lavoratore subordinato agli LSU, se talequalifica formale è solo fittizia e nasconde in tale modo un realerapporto ai sensi del diritto nazionale, non aveva argomentatoin ordine alle caratteristiche dei singoli contratti e al concreto4. Avverso la sentenza domandano la cassazione i lavoratori conricorso assistito da tre motivi illustrato da memoria.5. Il Comune di Favara è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si contesta la nullità della sentenza percontraddizione tra l’esposizione in fatto e la motivazione dellasentenza.Sostengono i ricorrenti la nullità per l’intrinseca contraddizioneed indeterminatezza della motivazione rispetto ai fatti di causa,tale da non consentire di cogliere i motivi che hanno indotto laCorte alla riforma della sentenza di primo grado.Si censura la sentenza impugnata per aver riverberato sulladomanda risarcitoria relativa al solo contratto quinquennale del2006 l’accertata insussistenza della natura subordinata deiNumero registro generale 1656/2022rapporti Lsu precedenti; i contratti del 2006 erano, infatti,N umero sezionale 5078/2025Numero di raccolta generale 9455/2026formalmente e testualmente subordinati. Data pubblicazione 14/04/2026Vi sarebbe intrinseca contraddittorietà e incomprensibilità dellamotivazione della sentenza, nella misura in cui il giudizio eradelimitato dall’appello principale avente ad oggetto ilrisarcimento in relazione ai contratti post 2006 aventi naturageneticamente subordinata richiamando sul puntol’orientamento della Corte di Cassazione.2. Con il secondo motivo, si rileva, in ogni caso, la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo la Corte mancato diconsiderare i fatti, pacifici in causa, che avrebbero smentito larilevanza della mancata indicazione delle mansioni svolte dailavoratori in causa ai fini dell’accoglimento della domanda.3. Con il terzo motivo, si rileva che la sentenza di merito haomesso di esaminare la domanda di riconoscimento ai lavoratoridel livello B, così violando l’art. 112 c.p.c..4. Il primo motivo è fondato.4.1 La Corte distrettuale ha riformato la sentenza del Tribunalesull’errato presupposto secondo cui i lavoratori avrebberodovuto provare la natura subordinata dei rapporti in relazioneai contratti subordinati post 2006. Ciò in quanto i contratti atermine stipulata dal 2006 successivamente ai rapporti LSU inrelazione ai quali era stato chiesto (e riconosciuto in primogrado) il risarcimento ex art. 32 erano geneticamentesubordinati.La Corte di appello ha erroneamente negato il risarcimento deldanno comunitario per la reiterazione abusiva dei contratti atermine stipulati successivamente al 2006, sebbene il Tribunaleli avesse pacificamente considerati di natura subordinata; laCorte ha accertato erroneamente la carenza di prova dellanatura subordinata sull’erroneo presupposto dell’accertatacarenza di prova con riferimento ai diversi pregressi rapNpuomrertoi registro generale 1656/2022Numero sezionale 5078/2025LSU. Numero di raccolta generale 9455/2026Al riguardo è da ribadirsi come, effettivamente, i contratti iDna ta pubblicazione 14/04/2026relazione ai quali era stato chiesto (e riconosciuto in primogrado) il risarcimento ex art. 32 erano geneticamentesubordinati, come risulta dalla documentazione trascritta nelricorso per cassazione.4.2 Non possono non essere richiamate le sentenze di questaCorte nn. 25672, 25673, 25674 e 25675 del 2017 su casisovrapponibili a quello di specie in cui è stato affermato che irapporti a termine siciliani, ancorché seguano un periodo diutilizzo come ASU, sono da considerarsi contratti a terminesottoposti alla disciplina nazionale ed eurounitaria.4.3 In particolare, la Cassazione (Cass. Sez. L - , Sentenza n.25672 del 27/10/2017) ha affermato che i contratti di lavoro atermine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavorisocialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme dilegge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio,dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, daun lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 dellaclausola 2 dell'Accordo, e dall'altro, l'ambito della facoltà diesclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisceagli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice delmerito non può trarre argomento dalle esigenze di naturapolitico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione,né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedereall'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapportorispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse.4.4 Questa Corte (Cass. n. 27584 del 2023) ha riaffermaNtumoe riol registro generale 1656/2022Numero sezionale 5078/2025surriferito principio con un recente arresto che si ricNhuimaemro dai r accolta generale 9455/2026condividendone le motivazioni ai sensi dell’art. 118 disp. atDt.a ta pubblicazione 14/04/2026c.p.c.4.5 Nella specie, il legislatore regionale ha inteso promuoverel’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che erano statiimpegnati nell’ambito dei lavori socialmente utili ex legge n. 85del 1995, tramite rapporti di lavoro che trovano originariofondamento nella matrice assistenziale LSU, ma che benpossono avere assunto, senza per ciò contraddire il parametrolegale regionale, diversa connotazione, come contratti atermine ordinari, in ragione della concreta conformazioneassunta dalla prestazione di carattere lavorativo.4.6 Certo, si potrebbe opporre, in termini generali che sussisteil limite di cui all’art. 77 della l.r. n. 17 del 2004 che, come dettoesclude l’applicabilità ai “contratti a termine volti allastabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio deilavori socialmente utili” (speciali o atipici che dir si voglia) deld.lgs. n. 368/2001. Orbene, al di là di una verifica del rispettoda parte di una norma di tal genere del riparto della potestàlegislativa tra lo Stato e le Regioni, anche ad autonomiadifferenziata, in materia di “ordinamento civile”, in cui rientra ladisciplina dei contratti a termine (si v. Corte cost., sentenza n.96 del 2019 e le sentenze di questa Corte nn. 25673, 25674,25673 del 2017), va evidenziato che proprio il Giudice delleleggi, nella citata sentenza n. 96 del 2019, nel ritenereinammissibile la questione di legittimità costituzionale dellasuddetta norma sul rilievo che sarebbe consentito ilrisarcimento del danno, ha inteso evidenziare che il semplicefatto che venga esclusa l’applicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001non impedisce di valutare la correttezza del ricorso al contrattoa tempo determinato stipulato per la fuoriuscita dal bacino Nduemgerloi registro generale 1656/2022Numero sezionale 5078/2025LSU, alla luce del diritto unionale per il quale il contrNautmteoro dai r accolta generale 9455/2026tempo determinato deve essere necessariamente connotato dDaa ta pubblicazione 14/04/2026temporaneità perché diversamente si ricade nell’ambitodell’abuso.4.7 Ed allora, deve considerarsi l’accordo quadro CES, UNICE eCEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, a cui ha datomembri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioninazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l’abusocostituito dalla successione nel tempo dei contratti a termine.Sebbene, come risulta dal considerando 17 della direttiva1999/70 e dalla clausola 2, punto 1, dell’Accordo quadro, taledirettiva lasci agli Stati membri il compito di definire i termini«contratto di assunzione» o «rapporto di lavoro», impiegati intale clausola, secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, ciònon toglie che il potere discrezionale conferito agli Stati membriper definire tali nozioni non sia illimitato. Infatti, siffatti terminipossono essere definiti in conformità con il diritto e/o le prassinazionali a condizione di rispettare l’effetto utile di tale direttivae i principi generali del diritto dell’Unione (si v. sentenza CGUE,1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10, punto 34). Basti ricordareche uno degli obiettivi perseguiti dall’Accordo quadro è quello dilimitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti dilavoro a tempo determinato, considerato come una potenzialefonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certonumero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare laprecarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti(CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, Mascolo e a., nellecause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, puntoNumero registro generale 1656/202272). La clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro stabilisceN umero sezionale 5078/2025Numero di raccolta generale 9455/2026«Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successionDea ta pubblicazione 14/04/2026di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Statimembri, previa consultazione delle parti sociali a norma delleleggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le partisociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di normeequivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo chetenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici dilavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive perla giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b)la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro atempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi deisuddetti contratti o rapporti».4.8 La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva1999/70/CE e l’accordo quadro ad essa allegato devono essereinterpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapportidi lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazionie gli altri enti del settore pubblico (decisioni causa C-177/10,[OSCURATO:PERSONA]; sentenza 7 settembre 2006, in causa C-53/04, Marrosu e Sardino; causa C-212/04, Adeneler). Comeaffermato, tra le altre, nella già richiamata sentenza Mascolo,dalla formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell’accordoquadro, risulta che l’ambito di applicazione di quest’ultimo èconcepito in senso ampio e la definizione della nozione di«lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro,enunciata alla clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, include tuttii lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla naturapubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dallaqualificazione del loro contratto nel diritto interno (cfr.,sentenza CGUE 3 luglio 2014, Fiamingo e a., cause riunite C362/13, C 363/13 e C 407/13). Pertanto, l’accordo quadro siapplica all’insieme dei lavoratori che forniscono prestaNzuimoenroi registro generale 1656/2022Numero sezionale 5078/2025retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a Ntuemmerop doi r accolta generale 9455/2026determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché quesDtai ta pubblicazione 14/04/2026siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro aisensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto ladiscrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2,punto 2, dell’accordo quadro per quanto attiene all’applicazionedi quest’ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti dilavoro nonché l’esclusione, conformemente al quarto commadel preambolo dell’accordo quadro, dei lavoratori interinali(CGUE, 16 luglio 2020, C-658/18 UX, punto 116). Comeaffermato al punto 119 della sentenza C-658/18 UX, la direttiva1999/70 e l’accordo quadro trovano applicazione nei confrontidi tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuitenell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che livincola al loro datore di lavoro.4.9 Nella fattispecie in esame assume, in particolare, rilievo ladecisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causaC157/11, Sibilio, ove si è affermato, con riguardo al punto 1della clausola 2, che «Tenuto conto degli obiettivi perseguitidall’accordo quadro (…), si deve rilevare che la qualificazioneformale, da parte del legislatore nazionale, del rapportocostituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili el’amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questilavori non può escludere che a detta persona debba tuttaviaessere conferita la qualità di lavoratore in base al dirittonazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia enasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di talediritto». La CGUE ha inoltre affermato, nella suddetta sentenza,richiamando il punto 2 della clausola 2 dell’accordo quadro, che«tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere allaconclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e Nduemlelreo registro generale 1656/2022Numero sezionale 5078/2025circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente uNutmilei rod dai r accolta generale 9455/2026persone quali il ricorrente, il rapporto tra quest’ultimo Dea ta pubblicazione 14/04/2026l’amministrazione pubblica italiana che lo ha assuntocostituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del dirittonazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto2, dell’accordo quadro conferisce agli Stati membri un marginedi discrezionalità riguardo all’applicazione dell’accordo quadro atalune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, laclausola 2, punto 2, dell’accordo quadro offre agli Stati membrie/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo diapplicazione di tale accordo quadro i “rapporti di formazioneprofessionale iniziale e di apprendistato” nonché i “contratti erapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specificodi formazione, inserimento e riqualificazione professionalepubblico o che usufruisca di contributi pubblici”».4.10 Precisa la CGUE nella medesima decisione Sibilio (par. 56)che l’applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di dettopotere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata inmodo trasparente e poter essere controllata per impedire cheun lavoratore impiegato in un programma che non rientri nellecategorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell’accordo quadrosia privato della tutela che quest’ultimo intende garantirgli (cfr.,sentenza CGUE 8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-177/10,par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola 4 dell’accordoquadro).4.11 La Corte d’appello nel riferire i contratti in esame al d.lgs.n. 81 del 2000, non solo non ha effettuato un compiuto eapprofondito vaglio dei rapporti di lavoro in questione conriguardo alle fonti e alla causale dell’atto negoziale costitutivo,alle reciproche obbligazioni, al concreto conformarsi degli stessiin ragione dell’attività prestata, ma soprattutto non ha verifNicumaetroo registro generale 1656/2022Numero sezionale 5078/2025la compatibilità del concreto atteggiarsi del rapportNou mecroo dni r accolta generale 9455/2026l’accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimentDoa ta pubblicazione 14/04/2026del cd. danno comunitario, in presenza della illegittimareiterazione dei contratti a termine (Cass., SU, n. 5076 del2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamenteriferibile alla precarizzazione.4.12 La affermata diversità strutturale dei contratti in questionerispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che neescluderebbe la riconducibilità all’accordo quadro, non puòtrarsi, come argomenta la Corte d’appello né dalle generaliesigenze di natura politico sociale che ne avrebbero costituitol’origine, né dalla finalità (che la Corte d’appello assume qualecausa dello schema negoziale legale) di superare il rapportoassistenziale costituito dal lavoro socialmente utilecontemperando l’esigenza di mantenere i livelli occupazionali eil contenimento della spesa pubblica con quella dellastabilizzazione del personale precario proveniente dal regimetransitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe lacausa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilitàdell’accordo quadro in ragione della clausola 2 dell’accordoquadro medesimo, deve procedersi all’esame del contratto e delconcreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina cheprevede le fattispecie legali escluse.4.13 Infine, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n.5072 del 2016, nell’escludere la trasformazione, hanno stabilitoi criteri per la determinazione del risarcimento del dannocomunitario, e tale statuizione è stata ritenuta conforme aldiritto eurounitario dalla CGUE causa C-494/16, Santoro.5. In conclusione, il motivo va accolto non avendo la Corte fattobuon governo dei principi affermati da questa Corte in subiectaNumero registro generale 1656/2022materia alla luce della pacifica natura subordinata dei rapportNi umero sezionale 5078/2025Numero di raccolta generale 9455/2026di lavori intercorsi fra le parti. Data pubblicazione 14/04/20266. Le restanti due censure (secondo e terzo motivo) sonoassorbite dall’accoglimento del primo motivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti. Cassa erinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizioneanche sulle spese del giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezionelavoro del 4/12/2025 della Corte Suprema di Cassazione.La PresidenteCaterina Marotta