CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, denuncia l'omessa motivazione in riferimento alla qualificazione alternativa della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato\( èt5rIdo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, peraltro, che il motivo è generico, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato le ragioni poste a fondamento della qualificazione alternativa dedotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., fe1F4"‹-tc-orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 202