CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 747-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dei medesimi, in [OSCURATO:PERSONA] 191, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall' [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata in ROMA, presso la sede della medesima in [OSCURATO:PERSONA] 12 - resistente- avverso la sentenza n. 139/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.41 Giudice di Pace di Penne, con sentenza del 31/12/2018, condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Pescara al risarcimento dei danni riportati da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di impatto della autovettura da lei condotta con un cinghiale avvenuto su una strada nel territorio del comune di Montebello dì Bertona' ì 241 Tribunale de L'Aquila, adito in appello dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], e nel contraddittorio con l'appellata [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Pescara, ha dichiarato l'appello inammissibile ed ha disposto, "considerata la peculiarità del caso", l'integrale compensazione delle spese del grado) 3.1vverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo' t h Regione [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di formale costituzione in giudizio; 41 ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ fa proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che:1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, 132, co. 2 n. 4 c.p.c. Motivazione apparente e/o contraddittoria - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia disposto la compensazione delle spese invocando non meglio precisati motivi discendenti dalla "peculiarietà del caso", non osservando affatto quanto previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c. circa la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese; 1.1 41 ricorso dev'essere accolto dando séguito alla specifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., 6-5, n. 14411 del 14/7/2016: "In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo), 2. conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza cassata in parte qua e la causa rinviata al Tribunale de L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa al Tribunale de L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella Camera dì Consiglio della [OSCURATO:PERSONA]