CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 20776/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15297/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -resistente- R.G. 15297/2022 Cron. Rep. C.C. 25/6/2025 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 250/2022depositata il 14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri medici che non figurano più nel giudizio odierno, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1982 e il 1994; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2022, ha rigettato l’appello senza provvedere sulle spese del grado, data la contumacia della parte appellata. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive europee 362/75, 363/75, 76/82, 16/93 e 36/05, degli artt. 4 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli artt. 2935 e ss. cod. civ. in materia di decorso della prescrizione. I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ma poiché, nella specie, una piena attuazione della normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non vi sarebbe, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto. 1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1), del codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre procedere alla liquidazione delle spese, posto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, come detto, ha depositato un mero atto di costituzione. Sussistono, però, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst