CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 15711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANGELOZZIPATRIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege”,presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocatoCARLO AMORUSO, pec: [OSCURATO:EMAIL] cheli rappresenta e difende in virtù di procura in atti-ricorrenti-controPRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa“ope legis” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso laquale è domiciliata pec: [OSCURATO:EMAIL],-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.5911/2024 depositata il 23/09/2024;Numero registro generale 6208/2025Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15711/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 22/05/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Così deciso in Roma,il 19/05/2026Il Presidente DelegatoLINA RUBINO