CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14121 /202 5 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 7825/2025 depositata in data 27 maggio 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre [OSCURATO:PERSONA] necessario di competenza 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] or e [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese e ottenne dal Tribunale di Roma l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 69.000,00, oltre interessi e spese , a titolo di restituzione di indebito oggettivo, assumendo trattarsi di somma versata in eccedenza rispetto al prezzo convenuto in un contratto preliminare di compravendita per l’acquisizione di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]; con la proposta opposizione il Giussani eccepì, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando il foro inderogabile del consumatore ex artt. 3 e 66 - bis cod. c ons . , in ragione della propria residenza in [OSCURATO:PERSONA] (VA) e della natura personale dell’operazione, estranea alla sua attività professionaledi avvocato; con sentenza n. 7825/2025, pubblicata i l 2 7 maggio 2025, il Tribunale di Roma ha accolto tale eccezione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; ha,infatti, ritenuto che Giussani dovesse essere qualificato come consumatore, non essendo stato « documentato che l’opponente [avesse] stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare con la controparte per perseguire finalità inerenti all’esercizio della propria attività professionale forense»; per impugnare tale statuizione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositandoscrittura difensiva ex art. 47 c.p.c.; il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; laricorrente ha depositato memoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo della normativa sul codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206del 2005 ; sostiene infatti che il Giussani, nelle trattative intercorse tra le parti, non ha agito come consumatore, ma come mandatario ed adiectus solutionis causa della soc. Edilsesto , proprietaria formale dell’immobile che ne costituiva oggetto, il che, in thesi , poteva desumersi dall’atto pubblico di compravendita (allegato sub doc. 13 del fascicolo del monitorio) per mezzo del quale essa odierna ricorrente ha acquistato l’immobile suindicato dalla soc. Edilsesto e nel quale [OSCURATO:PERSONA] compare come adiectus solutionis causa dell’alienante , pure per conto della quale rinuncia all’ipoteca legale; richiama documenti che attestano i legami societari e familiari tra Giussani e le società coinvolte ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].), nonché la gestione di pagamenti imputati al preliminare di vendita; soggiunge quindi che, esclusa l’applicabilità alla fattispecie de qua del codice del consumo, dovrà essere rigettata o dichiarata inammissibile anche l’eccezione di incompetenza per territorio sotto i profili degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. in quanto incompleta, non avendo l’opponente contestato tutti i fori concorrenti ex artt. 19 e 20 c.p.c., in particolare il forum destinatae solutionis, coincidente con la sede legale della società creditrice in Roma; il ricorso èfondato e merita accoglimento; ai sensi dell’art. 66-bis cod. cons. la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore postula che si tratti di controversie relative ai contratti disciplinati dal codice; secondo pacifica acquisizione l’applicazione della disciplina consumeristica prescinde dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass.24/11/2008, n. 27911), essendo rilevante il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell'attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass.27/02/2009, n. 4914; 26/09/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass. 10/07/2008, n. 18863; 13/06/2006, n. 13643), ed altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia finalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (v. Cass.10/03/2021, n. 6578; 15/10/2019, n. 25914; 05/05/2015, n. 8904; 04/11/2013, n. 24731; 20/03/2010, n. 6802; 18/09/2006, n. 20175; 25/07/2001, n. 10127); il foro del consumatore è stato ritenuto applicabile anche alle azioni che, pur non avendo natura strettamente contrattuale, sono connesse al rapporto di consumo(cfr. Cass. n. 5658 del 07/03/2017 ; n. 5705 del 12/03/2014): tale dunque, in ipotesi, potrebbe anche ritenersi l’azione di ripetizione di indebito derivante da nullità o inefficacia di clausole contrattuali; l a ratio è la tutela del contraente debole, che permane anche quando la domanda non abbia fondamento contrattuale, purché il fatto generatore sia comunque connesso alla stipula di un contratto di consumo; ebbene, nel caso di specie non è dato scorgere nella controversia alcun elemento che consenta di ricondurla al così descritto ambito di applicazione della disciplina, né essi vengono per vero evidenziati nella assai scarna motivazione della sentenza impugnata; a fondamento della pretesa azionata nei confronti del Giussani è dedotta una fattispecie di indebito oggettivo, vale a dire l’avvenuto versamento di somme in assenza di alcuna causa giustificativa, che nemmeno secondo le astratte allegazioni delle parti può dirsi connessa ad un rapporto di consumo; la società pretesa creditrice assume, nell’atto introduttivo (il ricorso per d.i.), trattarsi di somme corrisposte al Giussani, in diverse soluzioni e modalità, nel corso di trattative per l’acquisto, da parte della prima,di una unità immobil iare sita in [OSCURATO:PERSONA] del quale il Giussani assicurava di poter acquisire la titolarità; l’opponente ha resistito alla pretesa contestandone in radice la fondatezza, contestando cioè di aver mai ricevuto le somme che controparte afferma di avergli corrisposto in eccedenza rispetto a quelle previste nel preliminare ad essa ceduto; non è contestato, dunque , tra le parti che non esistesse a lcun a fonte negoziale che potesse giustificare il versamentodelle somme in questione: quel che si contesta è piuttosto e soltanto che tale versamento indebito di somme ( eccedenti quanto pattuito nel preliminare di acquisto dell’immobile in questione) sia effettivamente avvenuto; peraltro, anche a ritenere che la descritta fattispecie di indebito oggettivo sia connessa ad un rapporto contrattuale (per essere la pretesa correlata, come detto, alle trattative intercorse tra la società e il Giussani per l’acquisizione da parte della prima della proprietà del descritto immobile) resta comunque difficile , anche in questa prospettiva,scorgere dalle allegazioni e dai documenti prodotti i tratti di un rapporto che veda il Giussani relazionarsi con la società per soddisfare esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale; il ruolo del Giussani che da tali documenti emerge appare essere, invero, quello di soggetto impegnato nell’acquisizione di immobili destinati (attraverso varie modalità negoziali) ad essere poi trasferiti a terzi: è documentato che eglisi sia reso, nello stesso arco di tempo, promissario acquirente di una intera palazzina sita in Oleggio stipulando con la proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], in data 13 gennaio 2001, un contratto preliminare nel quale già dichiarava che avrebbe ceduto il contratto a una società, come di fatto poi accaduto con la cessione del preliminare alla stessa odierna ricorrente, prova certa di un ’operazione programmata in funzione un intento speculativo o professionale, non certo per soddisfare esigenze personali; inoltre, come rimarca il P.G. nelle proprie conclusioni, dal rogito notarile attraverso il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. procedette all’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] – nella parte concernente la descrizione delle modalità di pagamento del prezzo dell’immobile (che si ricorda sarebbe oggetto della operazione nel corso delle cui trattative sarebbero state versate le somme non dovute) – emerge con evidenza che il Giussani abbia comunque svolto un mandato di natura professionale e, in ogni caso, un ruolo ausiliario della Società venditrice Edilsesto s.s. essendo stato espressamente delegato a incassare la somma pattuita; non vi sono, in definitiva, negli elementi offerti in giudizio ragioni che possano suffragare l’assunto posta a base della accolta eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, ma anzi ne emergono di segno univocamente opposto; come fondatamente evidenziato in ricorso non vi sono, poi, i presupposti perché l’eccezione di incompetenza per territorio possa essere valutata sotto i profili degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., non avendo l’opponente contestato tutti i fori concorrenti exartt. 19 e 20 c.p.c.; in accoglimento della proposta istanza di regolamento deve dunque affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma sul monitorio (e conseguentemente, sulla opposizione a decreto ingiuntivo), erroneamente denegata dal giudice a quo , davanti al quale le parti dovranno dunque riassumere la controversia nel termine indicato in dispositivo; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706); P.Q.M accoglie il ricorso e d ichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Fissa per la riassunzione il termine di cui tre mesi con decorso dallacomunicazione del deposito della presente. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del la ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquidain Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro