CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suostudio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del difensore– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 67 del 2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 5 marzo 2021 (R.G.N. 230/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale dellaNumero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026medesima sede, per quanto in questa sede ancora rileva, ha dichiaratoche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è obbligato a corrispondere icontributi minimi soggettivi in misura ridotta, ai sensi degli artt. 7,comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento della Cassa forense.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chetali benefici non mirano soltanto a incentivare i nuovi iscritti in giovaneetà, ma anche a mitigare gli effetti penalizzanti della riforma, che haintrodotto una presunzione di continuità dell’attività professionale. Nérileva che il professionista possa vantare un precedente periodod’iscrizione alla Cassa forense, in quanto tale periodo è oramai definitoal momento dell’entrata in vigore del Regolamento. La normativaregolamentare si presta all’interpretazione estensiva che l’appellantepropugna.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la Cassanazionale di previdenza e assistenza forense, che articola due motivi,illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 9, 12 e 13 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9,della legge 31 dicembre 2012, n. 247, deliberato dal Comitato deidelegati il 20 giugno 2014, e dell’art. 21, comma 9, della legge n. 247del 2012.Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere all’avvocatoCafaro le facilitazioni previste dagli artt. 7 e 9 del Regolamento,- 2 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026circoscritte ai primi anni d’iscrizione alla Cassa e finalizzate ad«agevolare i giovani avvocati che si affacciano per la prima volta almondo della libera professione forense» (pagina 11 del ricorso percassazione). Presupposti che, nel caso di specie, la ricorrente nonravvisa.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, “in alternativa”, violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., riproponendo le medesime censure veicolate con il primo mezzosul diverso presupposto che i Regolamenti emanati dalla Cassa forenseabbiano il rango di atti amministrativi o di atti negoziali.3.– All’adunanza camerale del 13 febbraio 2026 è stato fissatoanche il ricorso 5647 del 2021, riguardante un giudizio tra la Cassaforense e il professionista e analoga materia controversa (la spettanzadei benefici contributivi introdotti dal Regolamento della Cassa).Sono così soddisfatte le esigenze di trattazione unitaria prospettatedal controricorrente nell’istanza del 20 maggio 2025.4.– Ha priorità logica l’esame del secondo motivo, che, in coerenzacon la qualificazione negoziale delineata da questa Corte in ordine aiRegolamenti della Cassa (fra le molte, Cass., sez. lav., 2 dicembre2020, n. 27541), censura la violazione delle regole di ermeneuticanegoziale.5.– Il motivo enuncia in modo intelligibile e specifico la violazionedei canoni ermeneutici in cui è incorsa la Corte di merito, avvalorandol’implausibilità dell’interpretazione prescelta, e si palesa fondato, neitermini di séguito esposti.6.– A questa Corte il ricorso devolve la questione della spettanzadei benefici riconosciuti dagli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazionedell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012.6.1.– In particolare, l’art. 7, comma 2, del Regolamento,puntualmente trascritto in ricorso (pagina 9), dispone che il contributo- 3 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026minimo soggettivo sia ridotto alla metà per i primi sei anni d’iscrizionealla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimentodel trentacinquesimo anno di età.In virtù dell’art. 12 del Regolamento, riprodotto alla pagina 10 delricorso, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7 si applicano, aprescindere dai previsti limiti di età, anche a coloro che, alla data dientrata in vigore del Regolamento, erano iscritti a un Albo, ma non allaCassa.6.2.– L’art. 9, comma 1, del Regolamento (pagina 10 del ricorso),a decorrere dall’entrata in vigore di tale fonte e comunque per un arcotemporale limitato ai primi otto anni d’iscrizione alla Cassa, anche nonconsecutivi, accorda ai percettori di redditi professionali a fini IRPEFinferiori ad Euro 10.300,00 la facoltà di versare il contributo soggettivominimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensidell’art. 7, commi 1, lettera a), e 2, del Regolamento.6.3.– A completare il sistema, interviene l’art. 13 del Regolamento(pagina 10 del ricorso), che estende le facoltà e i benefici previsti dalRegolamento anche agl’iscritti alla Cassa da un momento antecedentealla sua entrata in vigore, a condizione che ricorrano i medesimirequisiti soggettivi e oggettivi.7.– Non è contestato che il controricorrente sia stato iscritto allaCassa forense dal 1995 al 2003 e sia poi stato iscritto d’ufficio dal primogennaio 2014, dopo l’entrata in vigore del Regolamento.Alla luce di tali pacifiche coordinate di fatto, non sussiste alcuno deipresupposti tipizzati dal Regolamento per la fruizione delle agevolazioniriconosciute dalla Corte di merito.8.– Il dettato testuale dell’art. 7, comma 2, del Regolamento èinequivocabile nel circoscrivere il beneficio del pagamento in misuraridotta del contributo soggettivo minimo ai primi sei anni d’iscrizionealla Cassa forense, sempre che l’iscrizione decorra da un momentoantecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età.- 4 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026Tale ultima specificazione rivela in modo plastico la ratio delleinnovazioni regolamentari, che si prefiggono di favorire i nuovi iscritti,alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo allaposizione dei giovani iscritti.Anche le previsioni dell’art. 7, comma 3, per il contributo minimointegrativo, menzionano ex professo i primi cinque anni d’iscrizione allaCassa e sono egualmente ispirate, nel loro complesso, al favor per inuovi iscritti e, segnatamente, per i giovani.Lo stesso art. 9, comma 1, del Regolamento, invocato dalcontroricorrente, si riferisce ai primi otto anni d’iscrizione alla Cassa.9.– È ben vero che l’art. 12 del Regolamento estende i benefici dicui all’art. 7, a prescindere dai limiti di età, a coloro che, alla data dientrata in vigore del Regolamento, erano iscritti a un Albo, ma non allaCassa.Tale estensione, nondimeno, deroga expressis verbis soltanto ailimiti di età e non muta il requisito indefettibile enucleato dall’art. 7,comma 2, del Regolamento: l’orizzonte temporale dell’agevolazione èpur sempre quello dei primi sei anni d’iscrizione alla Cassa, anchequando non vengono in rilievo i requisiti anagrafici della fattispeciegenerale dell’art. 7.Il regime di favore si indirizza comunque ai nuovi iscritti alla Cassa,come la parte ricorrente a più riprese rimarca, anche nella memoriaillustrativa.È parimenti innegabile che l’art. 13 del Regolamento estenda ibenefici agl’iscritti alla Cassa da un tempo antecedente alla sua entratain vigore.La disposizione citata, tuttavia, si premura di specificare chedevono sussistere i medesimi requisiti soggettivi e oggettivi. Tra talirequisiti, non si può eludere la necessità che si tratti dei primi annid’iscrizione alla Cassa.- 5 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026Una diversa interpretazione condurrebbe a svilire il significato dellaprecisazione che la fonte regolamentare ha inteso enunciare,preoccupandosi di mantenere inalterati gli altri requisiti e di temperaresolo entro limiti precisi la disciplina di carattere generale.10.– Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, occorreinquadrare la vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte.10.1.– Per il controricorrente, iscritto alla Cassa dal 1993 al 2005e nuovamente iscritto d’ufficio dal 2014, non si può discorrere, per ilperiodo successivo a tale reiscrizione, di “primi sei anni” (art. 7, comma2) o di “primi otto anni” (art. 9, comma 1), considerando il precedenteperiodo d’iscrizione tamquam non esset.Non ha alcun addentellato letterale e sistematico la tesi checonduce ad azzerare il precedente periodo d’iscrizione alla Cassa, solperché il secondo periodo d’iscrizione risulta “forzoso”, come ilcontroricorrente evidenzia.10.2.– La più ampia lettura tratteggiata dalla Corte di meritoconfligge, anzitutto, con la lettera della fonte regolamentare (art. 1362cod. civ.), che, nell’estendere le agevolazioni, claris verbis le subordinaa un requisito temporale: si deve trattare dei primi anni d’iscrizione allaCassa.Le previsioni sulle agevolazioni, peraltro, rappresentano uno iussingulare, soggetto a stretta interpretazione.L’opzione ermeneutica privilegiata dai giudici d’appello collideanche con la necessità di interpretare le previsioni le une per mezzodelle altre, in chiave sistematica (art. 1363 cod. civ.).Da quest’angolazione, non si può trascurare la circostanza chetutte le previsioni invocate convergono nel favorire i nuovi iscritti,anche quando non richiedano i più rigorosi requisiti anagrafici.Né di nuova iscrizione, in senso stretto, si può discutere al cospettodi un professionista già iscritto, seppure in epoca più risalente, allaCassa. Ai fini dell’applicazione di una previsione pur sempre speciale,- 6 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026anche l’iscrizione pregressa non può essere ritenuta irrilevante, indifetto di un’univoca disciplina di segno contrario.Neppure può indurre a diverse conclusioni, in antitesi con la letteradel testo regolamentare, l’adombrata equiparabilità del professionistache non sia mai stato iscritto a colui che sia stato iscritto e poi si siacancellato, per poi essere nuovamente iscritto, seppure d’ufficio.Profonde, difatti, sono le differenze che intercorrono tra le duefattispecie da un punto di vista empirico, prima ancora che sistematicoe teleologico.Un beneficio, volto ad agevolare chi per la prima volta, per effettodell’iscrizione alla Cassa, sia chiamato a farsi carico di oneriapprezzabili e meriti, perciò, una speciale tutela in questo più gravosomomento di esordio, non può essere esteso anche a chi vanti unpregresso, e magari cospicuo, periodo d’iscrizione, sol perché vi è statauna cesura, foss’anche esigua.10.3.– È indicativo, a tale riguardo, che l’art. 9, comma 1, delRegolamento, quanto al requisito dei “primi otto anni di iscrizione”,soggiunga: “anche non consecutivi”.[OSCURATO:PERSONA] accorda dunque il trattamento più favorevole per iprimi otto anni d’iscrizione, anche quando si riscontri una discontinuità.La discontinuità, pertanto, non elide i presupposti di applicabilità delladisciplina speciale, sempre che si ricada nel periodo dei primi otto anni,unitariamente considerati.La previsione citata si ripromette di evitare che la discontinuitàpregiudichi il professionista, quando comunque si tratti dei primi ottoanni d’iscrizione, e denota una considerazione unitaria del periodod’iscrizione rilevante ai fini della fruizione delle agevolazioni, incontrasto con la prospettiva atomistica che la Corte di merito e ilcontroricorrente tendono ad accreditare.10.4.– Quanto all’asserito intento di controbilanciare il sacrificioimposto dalle nuove più restrittive previsioni regolamentari, non può- 7 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026operare che nei limiti tracciati da tali previsioni e non può dare àditoalla surrettizia estensione di una disciplina derogatoria.In definitiva, nessun dato testuale e sistematico persuasivocorrobora la diversa interpretazione che conduce a riconoscerel’agevolazione sol perché vi è stata una reiscrizione, anche quandol’originario periodo dei primi anni d’iscrizione sia già nella sua interezzadecorso.11.– L’esame del primo motivo di ricorso, che ripropone analoghecensure, resta assorbito e resta assorbito, dunque, anche l’esame delleeccezioni d’inammissibilità che il controricorrente a tale riguardosolleva.12.– Dalle considerazioni svolte discendono, dunque,l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e la cassazione dellasentenza d’appello in relazione alla censura accolta.13.– La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sononecessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo comma,cod. proc. civ.).L’oggetto del contendere verte sull’applicazione dei benefici di cuiagli artt. 7, comma 2, e 9, comma 1, del Regolamento.Una volta che sia stata acclarata l’insussistenza dei presupposti perreclamare tale più favorevole regime, dev’essere respintointegralmente l’originario ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine,in via principale, di sentir dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio(profilo già disatteso dalla Corte di merito, con statuizione noncensurata) e, in subordine, di ottenere l’applicazione delle agevolazionicontributive di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento.14.– Le spese dell’intero processo possono essere compensate,tenendo conto della novità della questione interpretativa sottopostaallo scrutinio di questa Corte e della complessità delle tematichedibattute, anche in relazione all’articolata disciplina intertemporaledettata dalla fonte regolamentare.- 8 -Numero registro generale 23063/2021Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 11816/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito ilprimo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censuraaccolta; decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso propostodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese dell’interoprocesso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 febbraio 2026.La PresidenteRossana Mancino- 9 -