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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16094/2026

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ersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.2100/2018 depositata il 10/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da atto impo-esattivo, consistente in cartella di pagamento emessa a seguito dicontrollo automatizzato per l’anno di imposta 2010.Più precisamente, il sistema aveva scartato la sua dichiarazione 2009per irregolarità, donde la dichiarazione per quell’anno risultava omessa,disconoscendo quindi il credito di imposta ivi indicato, che si riflettevaanche nei confronti della dichiarazione 2010, dove risultava inesistente ecomportava una ripresa a tassazione con atto impo-esattivo emesso concartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973.Esperiva ricorso la contribuente, senza trovare apprezzamento delleproprie ragioni in entrambi i gradi di merito, qui essendo in controversia lacartella per l’anno di imposta 2010.Donde ricorre per cassazione la medesima contribuente, agitando duemotivi di ricorso, ulteriormente illustrati con memoria depositata inprossimità dell’adunanza, mentre l’Agenzia delle entrate si è riservata dispiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 bis, 36 ter d.P.R. n 600/1973, art. 54 bis e54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 24 della Costituzione.Nello specifico si lamenta la compressione del diritto di difesa, perchéallo scarto della dichiarazione dei redditi per il 2009, detta dichiarazionerisultava omessa per quell’anno, ma all’insaputa della contribuente, laquale aveva esposto il credito dichiarato nella -irrituale- dichiarazione2009 anche per il 2010.Non trovando il credito esposto, in assenza di dichiarazione dell’annoprecedente, dove era maturato, l’Ufficio ha emesso la cartella a seguito diNumero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026controllo automatizzato per irregolarità ed incongruenze sulle stessedichiarazioni di parte contribuente.

Né è previsto dalla norma un confrontoendoprocedimentale con la parte contribuente che erroneamente invocal’applicazione dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, ove è previsto unpreventivo invito a fornire chiarimenti, ma in diversa ipotesi di controlloautomatizzata non basato sull’omessa (o equiparata, quando scartata)dichiarazione dei redditi.1.1.

Non giova alla difesa della parte contribuente il richiamo allapronuncia di questa Corte n. 19861/2016 che si limita a distinguere le duetipologie di controllo automatizzato.

Nel caso che occupa, l’anno 2010 èrisultato irregolare perché la contribuente ha esposto un credito, indicatonella dichiarazione 2009 che, essendo stata scartata dal sistema, risultaomessa.

Ne consegue che ritualmente la sentenza in scrutinio hacorrettamente applicato il principio per cui il credito esposto nel 2010 nontrovava riscontro negli stessi dati forniti dalla contribuente, poichérappresentato nella dichiarazione 2009, ad ogni effetto qualificata comeomessa.Ed infatti, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti icasi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quandosussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazioneche non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del meromancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in taleipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dallaomissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o lariduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, deld.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (cfr. Cass.

T., n.18163/2025).Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata che ha fattobuon governo delle norme a presidio della dichiarazione automatizzata.Numero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026Donde il primo motivo non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degliarticoli 2697 e 2727 del codice civile, degli articoli 115 e 116 del codice diprocedura civile, dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 eart. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentandoche la sentenza in scrutinio non abbia accordato “alcuna valenzaprobatoria alla documentazione difensiva prodotta dalla contribuente aifini dell’accertamento induttivo in misura maggiore alla motivazione delsuccessivo avviso di accertamento relativo all’annualità omessa (2009)”.2.1.

Così come posto, il motivo tende a sollecitare una rivalutazionedell’apporto probatorio, con un giudizio di merito opposto a quello cui ègiunta la sentenza d’appello ed inammissibile avanti questa SupremaCorte di legittimità.

Ed infatti, è stato statuito che il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di leggeimplicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adNumero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).2.2.

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n.9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Numero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/20263.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Non vi èluogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Agenziadelle entrate.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.2100/2018 depositata il 10/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da atto impo-esattivo, consistente in cartella di pagamento emessa a seguito dicontrollo automatizzato per l’anno di imposta 2010.Più precisamente, il sistema aveva scartato la sua dichiarazione 2009per irregolarità, donde la dichiarazione per quell’anno risultava omessa,disconoscendo quindi il credito di imposta ivi indicato, che si riflettevaanche nei confronti della dichiarazione 2010, dove risultava inesistente ecomportava una ripresa a tassazione con atto impo-esattivo emesso concartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973.Esperiva ricorso la contribuente, senza trovare apprezzamento delleproprie ragioni in entrambi i gradi di merito, qui essendo in controversia lacartella per l’anno di imposta 2010.Donde ricorre per cassazione la medesima contribuente, agitando duemotivi di ricorso, ulteriormente illustrati con memoria depositata inprossimità dell’adunanza, mentre l’Agenzia delle entrate si è riservata dispiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 bis, 36 ter d.P.R. n 600/1973, art. 54 bis e54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 24 della Costituzione.Nello specifico si lamenta la compressione del diritto di difesa, perchéallo scarto della dichiarazione dei redditi per il 2009, detta dichiarazionerisultava omessa per quell’anno, ma all’insaputa della contribuente, laquale aveva esposto il credito dichiarato nella -irrituale- dichiarazione2009 anche per il 2010.Non trovando il credito esposto, in assenza di dichiarazione dell’annoprecedente, dove era maturato, l’Ufficio ha emesso la cartella a seguito diNumero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026controllo automatizzato per irregolarità ed incongruenze sulle stessedichiarazioni di parte contribuente. Né è previsto dalla norma un confrontoendoprocedimentale con la parte contribuente che erroneamente invocal’applicazione dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, ove è previsto unpreventivo invito a fornire chiarimenti, ma in diversa ipotesi di controlloautomatizzata non basato sull’omessa (o equiparata, quando scartata)dichiarazione dei redditi.1.1. Non giova alla difesa della parte contribuente il richiamo allapronuncia di questa Corte n. 19861/2016 che si limita a distinguere le duetipologie di controllo automatizzato. Nel caso che occupa, l’anno 2010 èrisultato irregolare perché la contribuente ha esposto un credito, indicatonella dichiarazione 2009 che, essendo stata scartata dal sistema, risultaomessa. Ne consegue che ritualmente la sentenza in scrutinio hacorrettamente applicato il principio per cui il credito esposto nel 2010 nontrovava riscontro negli stessi dati forniti dalla contribuente, poichérappresentato nella dichiarazione 2009, ad ogni effetto qualificata comeomessa.Ed infatti, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti icasi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quandosussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazioneche non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del meromancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in taleipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dallaomissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o lariduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, deld.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis (cfr. Cass. T., n.18163/2025).Ne consegue la correttezza della sentenza impugnata che ha fattobuon governo delle norme a presidio della dichiarazione automatizzata.Numero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026Donde il primo motivo non può essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degliarticoli 2697 e 2727 del codice civile, degli articoli 115 e 116 del codice diprocedura civile, dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 eart. 55, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentandoche la sentenza in scrutinio non abbia accordato “alcuna valenzaprobatoria alla documentazione difensiva prodotta dalla contribuente aifini dell’accertamento induttivo in misura maggiore alla motivazione delsuccessivo avviso di accertamento relativo all’annualità omessa (2009)”.2.1. Così come posto, il motivo tende a sollecitare una rivalutazionedell’apporto probatorio, con un giudizio di merito opposto a quello cui ègiunta la sentenza d’appello ed inammissibile avanti questa SupremaCorte di legittimità. Ed infatti, è stato statuito che il vizio di violazione dilegge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimentoimpugnato della fattispecie astratta recata da una norma di leggeimplicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità,195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adNumero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/2026essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).2.2. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n.9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Numero registro generale 33323/2018Numero sezionale 4309/2026Numero di raccolta generale 16094/2026Data pubblicazione 25/05/20263. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi èluogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Agenziadelle entrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteRoberta CRUCITTI
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