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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35081/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzp del difensore da FrEssica Pietro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'avere connMesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio.

Rilevato che la difesa si duole, nei motivi di ricorso proposti (motivo primo e secondo) della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, contestando l'affermazione di responsabilità dell'imputato, il quale, a detta della difesa, essendo subentrato nel contratto di fornitura di energia elettrica era all'oscuro dell'allacciamento abusivo e delle modalità fraudolente con cui era stato realizzato.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dall'imputato.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietrc l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congruz e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzp del difensore da FrEssica Pietro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'avere connMesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento e su cose destinate a pubblico servizio. Rilevato che la difesa si duole, nei motivi di ricorso proposti (motivo primo e secondo) della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, contestando l'affermazione di responsabilità dell'imputato, il quale, a detta della difesa, essendo subentrato nel contratto di fornitura di energia elettrica era all'oscuro dell'allacciamento abusivo e delle modalità fraudolente con cui era stato realizzato. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dall'imputato. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietrc l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congruz e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i