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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 26862/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16937/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 19117/2020depositata il 15/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 19117 del 2020, allegando che: nel provvedimento in parola era stata pronunciata condanna della deducente, allora parte ricorrente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel dispositivo, in particolare, le spese in parola erano state liquidate nella misura di 6.000,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, “per ciascuno” dei suddetti controricorrenti che, però, erano difesi dai medesimi avvocati; nella motivazione, peraltro, era stato indicato [OSCURATO:PERSONA] quale parte ricorrente, soggetto estraneo al giudizio; il provvedimento doveva quindi essere emendato dagli errori materiali rilevanti, espungendo la dicitura “per ciascuno” e la liquidazione di esborsi non sostenuti dalla difesa resistente; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che il ricorso dev’essere accolto per quanto di ragione; preliminarmente deve osservarsi che il suddetto ricorso è stato ritualmente notificato agli unici contraddittori interessati, così superandosi i rilievi d’invalidità delle notifiche formulati in memoria dalla difesa resistente, smentiti, peraltro con ulteriore memoria da parte ricorrente; quanto al merito della domanda di correzione, deve osservarsi che non è stato mai revocato in dubbio che, qualora più soggetti siano assistiti da un unico difensore, il compenso è unico, salvo aumenti neppure venuti in rilievo ma non duplicazioni o attribuzioni di maggiori multipli; risulta pertanto evidente che la dicitura “per ciascuno”, presente nel dispositivo dell’ordinanza in questione, costituisce frutto di una mera svista, così emendabile, come confermato dal fatto che nulla si dice sul punto in motivazione nella quale, per converso, si fa cumulativo riferimento, al riguardo, ai controricorrenti (pag. 12); il ricorso va invece disatteso quanto alla pretesa di elisione della liquidazione forfettaria dei 200,00 euro per esborsi, rispetto alla quale deve trarsi opposta conclusione, trattandosi di un contenuto sostanziale della decisione, come tale in alcun modo sussumibile nei diversi termini di cui sopra; non deve disporsi sulle spese attesa la natura meramente amministrativa del presente procedimento (Cass., Sez.

Un., 14/11/2024, n. 29432).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso.

Dispone la correzione d el dispositivo dell’ordinanza n. 19117 del 2020 di ques

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16937/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica legale -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 19117/2020depositata il 15/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 19117 del 2020, allegando che: nel provvedimento in parola era stata pronunciata condanna della deducente, allora parte ricorrente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel dispositivo, in particolare, le spese in parola erano state liquidate nella misura di 6.000,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi, “per ciascuno” dei suddetti controricorrenti che, però, erano difesi dai medesimi avvocati; nella motivazione, peraltro, era stato indicato [OSCURATO:PERSONA] quale parte ricorrente, soggetto estraneo al giudizio; il provvedimento doveva quindi essere emendato dagli errori materiali rilevanti, espungendo la dicitura “per ciascuno” e la liquidazione di esborsi non sostenuti dalla difesa resistente; hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memoria. Rilevato che il ricorso dev’essere accolto per quanto di ragione; preliminarmente deve osservarsi che il suddetto ricorso è stato ritualmente notificato agli unici contraddittori interessati, così superandosi i rilievi d’invalidità delle notifiche formulati in memoria dalla difesa resistente, smentiti, peraltro con ulteriore memoria da parte ricorrente; quanto al merito della domanda di correzione, deve osservarsi che non è stato mai revocato in dubbio che, qualora più soggetti siano assistiti da un unico difensore, il compenso è unico, salvo aumenti neppure venuti in rilievo ma non duplicazioni o attribuzioni di maggiori multipli; risulta pertanto evidente che la dicitura “per ciascuno”, presente nel dispositivo dell’ordinanza in questione, costituisce frutto di una mera svista, così emendabile, come confermato dal fatto che nulla si dice sul punto in motivazione nella quale, per converso, si fa cumulativo riferimento, al riguardo, ai controricorrenti (pag. 12); il ricorso va invece disatteso quanto alla pretesa di elisione della liquidazione forfettaria dei 200,00 euro per esborsi, rispetto alla quale deve trarsi opposta conclusione, trattandosi di un contenuto sostanziale della decisione, come tale in alcun modo sussumibile nei diversi termini di cui sopra; non deve disporsi sulle spese attesa la natura meramente amministrativa del presente procedimento (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Dispone la correzione d el dispositivo dell’ordinanza n. 19117 del 2020 di ques
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