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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22827/2026

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roAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –Sezione Staccata di Catania n. 1495/2018 depositata il 06/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento dell'avviso diaccertamento riguardante Irpef per l’anno 2007, condannando l’Agenziadelle entrate alla rifusione delle spese di giudizio.2.

La contribuente proponeva appello lamentando l'inadeguatezzadell'entità della condanna di controparte alle spese di giudizio.

L'Ufficiodepositava controdeduzioni con appello incidentale, lamentando la carenzadi motivazione della sentenza e insistendo sulla legittimità dell’attoimpositivo impugnato.

Chiedeva il rigetto dell'appello principale e, inNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026accoglimento dell'appello incidentale, la conferma della fondatezza dellapretesa tributaria.3.

Accogliendo l'eccezione sollevata dall'amministrazione finanziaria, igiudici territoriali, rilevato che non risultava prodotta da parte dellacontribuente la ricevuta di deposito di copia dell'appello presso lasegreteria della commissione tributaria provinciale, come riconosciutodalla stessa parte, dichiaravano l'inammissibilità dell'appello principale.3.1.

Tuttavia, la Commissione regionale riteneva che la dichiarazionedi inammissibilità dell'impugnazione principale non travolgesse, nel caso inesame, l'appello incidentale sia in quanto presentato nei termini perappellare, sia in quanto nessuna prescrizione normativa pone a caricodell'appellante incidentale l'onere di depositare presso la segreteria dellaCommissione provinciale copia dell'appello incidentale.3.2.

La CTR esaminava, quindi, il merito della questione e, con lasentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello incidentale,riformava la sentenza impugnata rigettando il ricorso originario dellacontribuente.4.

Avverso la predetta sentenza ricorre, con sette motivi, lacontribuente e resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.с., deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 3-bis, comma 7, della legge n. 248/2005, censurando la sentenzaimpugnata perché, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appelloprincipale, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’appelloincidentale, il mancato deposito, da parte dell’appellante, di copiadell’appello incidentale sia presso la segreteria della Commissioneprovinciale (e ciò in violazione dell’art. 53, comma 2 cit.), sia presso laNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026segreteria della Commissione regionale (e ciò in violazione degli artt. 23,53 e 54 cit.).2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 10 della Legge n. 212/2000, degli artt. 112 e 156 c.p.c. e degli artt.97 e 111 Cost., per avere la CTR rilevato l’«esistenza di comportamentoprocessuale fuorviante della appellante principale» e quindi «un abusoprocessuale e la violazione dei principi di correttezza e buona fede».3.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 3,c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessatrascrizione delle richieste e delle conclusioni delle parti.4.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 c.p.с., 118 disp. att. c.p.с. e 36,comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546/1992, deducendo la nullità della sentenzaimpugnata per omessa esposizione dello svolgimento del processo.5.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata peromessa statuizione sul difetto di legittimazione sostanziale attiva delfunzionario che ha sottoscritto l’atto impugnato.6.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata perchéfondata su motivazione apparente, in quanto speculare a quella spesa inNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026relazione ad analogo giudizio, relativo ad altro anno d’imposta, deciso allamedesima udienza.7.

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c., e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata perchésorretta da motivazione apparente e tautologica in ordine al merito dellacontroversia.8.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, conassorbimento dei restanti.8.1.

Premesso che l’omesso deposito della copia dell’appello, inviolazione dell’art. 53 citato, nella versione ratione temporis vigente (nellaspecie l’appello è stato depositato in data 07/03/2013), è rilevabiled'ufficio, previa verifica degli atti processuali, con plurime sentenze questaCorte ha ricordato come l'onere processuale prescritto dalla richiamatanorma si applichi anche al ricorso incidentale per una fondamentaleragione di parità delle parti, sicché il suo mancato deposito presso ilgiudice di primo grado ne provoca l'inammissibilità (in questo senso v.Cass., Sez. 5, n. 4679/2012; Cass. Sez. 5, n. 15432/2015; Cass., Sez., 5,n. 16909/2016; Cass., Sez. 6-5, n. 17722/2016).8.2.

Ancora di recente si è ribadito che, in tema di contenziosotributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancatodeposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissionetributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibileanche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che taleobbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale,pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, vigente ratione temporis, in quanto diretto ad evitare il rischio diun'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenzaNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado (Cass.,Sez. 5, 18/01/2022, n. 1446, Rv. 663656 – 01).9.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatadeve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.,dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.Le spese di lite vanno opportunamente compensate, in ragione delsuccessivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui evocato.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate, ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nontrova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte,decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata aisensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e dichiara inammissibile l’appelloincidentale dell’Agenzia delle entrate; compensa le spese dell’interogiudizio fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –Sezione Staccata di Catania n. 1495/2018 depositata il 06/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento dell'avviso diaccertamento riguardante Irpef per l’anno 2007, condannando l’Agenziadelle entrate alla rifusione delle spese di giudizio.2. La contribuente proponeva appello lamentando l'inadeguatezzadell'entità della condanna di controparte alle spese di giudizio. L'Ufficiodepositava controdeduzioni con appello incidentale, lamentando la carenzadi motivazione della sentenza e insistendo sulla legittimità dell’attoimpositivo impugnato. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e, inNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026accoglimento dell'appello incidentale, la conferma della fondatezza dellapretesa tributaria.3. Accogliendo l'eccezione sollevata dall'amministrazione finanziaria, igiudici territoriali, rilevato che non risultava prodotta da parte dellacontribuente la ricevuta di deposito di copia dell'appello presso lasegreteria della commissione tributaria provinciale, come riconosciutodalla stessa parte, dichiaravano l'inammissibilità dell'appello principale.3.1. Tuttavia, la Commissione regionale riteneva che la dichiarazionedi inammissibilità dell'impugnazione principale non travolgesse, nel caso inesame, l'appello incidentale sia in quanto presentato nei termini perappellare, sia in quanto nessuna prescrizione normativa pone a caricodell'appellante incidentale l'onere di depositare presso la segreteria dellaCommissione provinciale copia dell'appello incidentale.3.2. La CTR esaminava, quindi, il merito della questione e, con lasentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello incidentale,riformava la sentenza impugnata rigettando il ricorso originario dellacontribuente.4. Avverso la predetta sentenza ricorre, con sette motivi, lacontribuente e resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.с., deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 3-bis, comma 7, della legge n. 248/2005, censurando la sentenzaimpugnata perché, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appelloprincipale, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’appelloincidentale, il mancato deposito, da parte dell’appellante, di copiadell’appello incidentale sia presso la segreteria della Commissioneprovinciale (e ciò in violazione dell’art. 53, comma 2 cit.), sia presso laNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026segreteria della Commissione regionale (e ciò in violazione degli artt. 23,53 e 54 cit.).2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 10 della Legge n. 212/2000, degli artt. 112 e 156 c.p.c. e degli artt.97 e 111 Cost., per avere la CTR rilevato l’«esistenza di comportamentoprocessuale fuorviante della appellante principale» e quindi «un abusoprocessuale e la violazione dei principi di correttezza e buona fede».3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 3,c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessatrascrizione delle richieste e delle conclusioni delle parti.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 c.p.с., 118 disp. att. c.p.с. e 36,comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546/1992, deducendo la nullità della sentenzaimpugnata per omessa esposizione dello svolgimento del processo.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata peromessa statuizione sul difetto di legittimazione sostanziale attiva delfunzionario che ha sottoscritto l’atto impugnato.6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata perchéfondata su motivazione apparente, in quanto speculare a quella spesa inNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026relazione ad analogo giudizio, relativo ad altro anno d’imposta, deciso allamedesima udienza.7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c., e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata perchésorretta da motivazione apparente e tautologica in ordine al merito dellacontroversia.8. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, conassorbimento dei restanti.8.1. Premesso che l’omesso deposito della copia dell’appello, inviolazione dell’art. 53 citato, nella versione ratione temporis vigente (nellaspecie l’appello è stato depositato in data 07/03/2013), è rilevabiled'ufficio, previa verifica degli atti processuali, con plurime sentenze questaCorte ha ricordato come l'onere processuale prescritto dalla richiamatanorma si applichi anche al ricorso incidentale per una fondamentaleragione di parità delle parti, sicché il suo mancato deposito presso ilgiudice di primo grado ne provoca l'inammissibilità (in questo senso v.Cass., Sez. 5, n. 4679/2012; Cass. Sez. 5, n. 15432/2015; Cass., Sez., 5,n. 16909/2016; Cass., Sez. 6-5, n. 17722/2016).8.2. Ancora di recente si è ribadito che, in tema di contenziosotributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancatodeposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissionetributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibileanche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che taleobbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale,pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, vigente ratione temporis, in quanto diretto ad evitare il rischio diun'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenzaNumero registro generale 34349/2018Numero sezionale 5214/2026Numero di raccolta generale 22827/2026Data pubblicazione 07/07/2026impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado (Cass.,Sez. 5, 18/01/2022, n. 1446, Rv. 663656 – 01).9. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatadeve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.,dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.Le spese di lite vanno opportunamente compensate, in ragione delsuccessivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui evocato.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate, ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nontrova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.MLa Corte,decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata aisensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e dichiara inammissibile l’appelloincidentale dell’Agenzia delle entrate; compensa le spese dell’interogiudizio fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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