CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 03312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 17/12/2020, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita a seguito decreto di fermo dal 11/12/2013, per il reato di estorsione aggravata, tentata e consumata, com- messi in Arzano dal novembre/dicembre 2012 con condotta perdurante al dicem- bre 2013. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Laezza rendeva l'interrogatorio, protestandosi innocente, il gip non convalidava il fermo, ma applicava la misura cautelare della custodia in carcere. Tale misura veniva sostituita con gli arresti domiciliari con ordinanza del 7.1.2014 del Tribunale del riesame. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 11/11/2015, perché il fatto non costituisce reato, divenuta irrevo- cabile il 29/3/2016 e rimesso in libertà, subendo, pertanto una custodia cautelare in carcere dal 14/12/2013 al 7/1/2014 e poi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 11/11/2015 gli arresti domiciliari. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il rigetto sia stato determinato da un'incompleta e illogica rilettura della vicenda giudiziaria, in chiave colpevolista violando il principio di prevedibilità delle conseguenze della condotta secondo il principio dell'id quod plerumque acci- dit. La Corte territoriale, nella sua ricostruzione, avrebbe estrapolato due frasi dal contesto della sentenza assolutoria per sostenere una generica presenza del ricor- rente in tutte le fasi della condotta, senza tener conto che tale presenza era giu- stificata dal ruolo di paciere dell'indagato, richiesto proprio dalla parte lesa e dal suocero della stessa perché parente di quest'ultimo e conoscente di tutte le parti coinvolte. Si lamenta la mancanza di motivazione e di adeguato vaglio sul ruolo del Laezza che fino al 11/12/2013, allorquando veniva applicata a misura cautelare, aveva un'attività di barbiere molto nota. L'ordinanza impugnata sottolinea che il Laezza fungeva da tramite per i pa- gamenti, ed era presente, in maniera silente, all'episodio di sottrazione dell'auto- vettura che avveniva dinanzi al suo negozio, intervenendo per aiutare l'Albano a liberare la vettura dalle sue cose prima di consegnarla ad Annicella.In tal modo gli sarebbe stato attribuito un ruolo sinergico nella vicenda, come se il Laezza avesse avuto frequentazioni ambigue tali da costituire un comporta- mento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto alla riparazione. Ma si obietta che ciò non corrisponde al vero, e lo dimostrerebbe la sentenza di assoluzione, laddove precisa che il ricorrente veniva percepito dalla vittima come un intermediario, che agisce senza alcun tornaconto personale nella vicenda. Ci si duole della mancata considerazione della circostanza che il ricorrente fosse un barbiere molto conosciuto, parente del suocero della vittima, come am- piamente chiarito in sede di interrogatorio di garanzia. Si lamenta che i giudici della riparazione avrebbero attribuito rilievo a due momenti, privi di rilevanza penale, decontestualizzandoli, senza specificare quale regola di diligenza sarebbe stata violata e senza fornire adeguata motivazione sulla gravità della colpa e sull'incidenza della condotta nell'instaurazione o nel mante- nimento della misura custodiale. Si rileva, infine, che, anche volendo ravvisare un grado di colpa, certamente non grave, nella condotta del ricorrente, in ogni caso i chiarimenti forniti in sede di interrogatorio e poi ancora in dibattimento, inciderebbero sensibilmente sulla tenuta logica della motivazione dell'impugnata ordinanza. Si assume violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 32383 del 27/5/2010 D'Ambrosio, Rv. 247664, sull'obbligo di valutazione della condotta an- teriormente e successivamente alla sottoposizione alla misura e al momento della legale conoscenza della pendenza del procedimento. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. e all'art. 5 Convenzione EDU, per eccesso di estensione dei profili dolosi o colposi. Ci si duole dell'estensione dei profili di colpa grave attribuiti alla condotta dell'istante, violando l'art. 334 cod. proc. pen. e finendo per escludere qualsiasi rimedio utile a indennizzare un presofferto, rivelatosi poi ingiustificato. Si evidenzia che la previsione di cause ostative non trova riscontro nell'art. 5 § 5 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede il "right to compensation" ogniqualvolta sussista una detenzione Illegale, prescindendo dal comportamento tenuto dall'istante. Tuttavia, una siffatta previsione potrebbe non ritenersi necessariamente (del tutto) incompatibile con gli obblighi convenzionali: invero, l'istituto della ripara- zione trova la sua ratio nel principio solidaristico e, qualora un soggetto abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione di cui è stato vittima, se da un lato, verrebbe ad essere considerato "ragionevole" che lo Stato possa tener conto di tali comportamenti, onde evitare di porre a carico della collettività le conseguenze economiche di un "errore" altrui, dall'altro comporterebbe per l'istante, di fatto, l'esclusione di qualsiasi rimedio utile ad indennizzare un presofferto rivelatosi og- gettivamente ingiustificato, seppure conforme alle norme che, a suo tempo, sono state applicate. Sul punto si ricorda essere intervenuta la Corte EDU, la quale ha stabilito, in casi simili, che "tenuto conto dell'Interpretazione restrittiva delle giurisdizioni in- terne chiamate a decidere sulla domanda di riparazione del ricorrente", si verifi- cherebbe la violazione dell'art. 5 § 5 [OSCURATO:PERSONA]. Per il ricorrente la posizione della Corte europea in materia di "right to com- pensation", allo stato, appare chiara: laddove la detenzione è illegittima, deve esistere uno strumento di riparazione accessibile a chi sua stato vittima della mi- sura contra legem. Perciò, i giudici di Strasburgo ritengono non in linea con le garanzie dell'art. 5 § 5 [OSCURATO:PERSONA] l'imposizione di limiti - di qualsiasi tipo allo strumento di riparazione per i casi di ingiustizia ex ante, poiché un soggetto erroneamente posto in custodia cautelare, merita di aver accesso all'indennizzo riparatore. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 5/11/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso. 4. In data 24-27/12/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che la de- nuncia di violazione di norme costituzionali o di norme [OSCURATO:PERSONA] non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che, nel caso in esame, non è avvenuto. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della [OSCURATO:PERSONA], poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della [OSCURATO:PERSONA], che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). Peraltro, la formulazione dell'art. 5 § 5 [OSCURATO:PERSONA] circoscrive chiaremente il campo della sua applicazione: il "right to compensation" è, infatti, garantito dalla Con- venzione soltanto per i casi di ingiustizia ex ante della privazione di libertà, ovve- rosia in relazione alle misure restrittive della libertà personale illegittimamente adottate, a nulla rilevando, in linea di principio, l'esito del processo e la loro ingiu- stizia ex post. Ne consegue che una sentenza assolutoria non rende di per sé illegittima una misura restrittiva preventivamente disposta e, al contrario, una sentenza di condanna non esclude il diritto di ottenere una riparazione per l'ado- zione di una misura cautelare illegittima. La normativa italiana in materia di riparazione per ingiusta detenzione, pe- raltro ampliata con le sentenze costituzionali, è stata ritenuta compatibile in sede europea, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, già nel 2002, con la sen- tenza N.C. contro Italia del 18 dicembre, ricorso n. 24952/94, allorquando la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 5 § 5 [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che il ricorrente "[avrebbe potuto] richiedere la com- pensazione ex art. 314 cod. proc. pen.". Ed è stato nell'occasione riconosciuto che "il sistema legale italiano [avrebbe garantito], con un sufficiente grado di certezza, il diritto alla riparazione per la detenzione in pendenza di giudizio" e perciò non si configurava in astratto alcuna violazione dell'art. 5 § 5 [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, la Corte EDU ha concluso per la sovrapponibilità tra la riparazione prevista dall'art. 314, co. 1, cod. proc. pen. e quella garantita dalla [OSCURATO:PERSONA], considerato anche che "[non vi è] distinzione tra l'importo dell'indennizzo dovuto dopo un'assoluzione nel me- rito e l'importo dovuto per detenzione illegittima in attesa di giudizio" 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cogni- zione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del prov- vedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della moti- vazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 4. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 5. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valu- tazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ,, ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 6. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto sopra ricordati, individuando, con motivazione priva di aporie logiche, la condotta colposa dell'istante avente effetto sinergico rispetto alla originaria deten- zione cautelare. I giudici partenopei hanno evidenziato come l'odierno ricorrente abbia parte- cipato a tutte le fasi dell'estorsione (per la quale i suoi coimputati sono stati con- dannati) e come il Laezza si sia presentato a casa della persona offesa ed abbia sentito il [OSCURATO:PERSONA] dire "ora ad Arzano ci siamo noi", frase che evocava l'inter- vento della criminalità organizzata nel recupero del credito. E come abbia parteci- pato alle fasi in cui la persona offesa venne prelevata in auto, portata in luogo isolato e minacciata di pagare una somma notevolmente superiore al debito con- tratto. Ed abbia poi telefonato alla parte offesa per richiedere i pagamenti, rice- vendo le rate dei pagamenti ed annotandoli su un promemoria. Correttamente, pertanto, tali comportamenti sono stati ritenuti integrare quelle condotte gravemente colpose e tali da ingenerare l'affidamento su una par- tecipazione sinergica sin dall'inizio dell'attività estorsiva, come emerge anche dalla sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. Con motivazione logica e congrua il giudice della riparazione afferma che la decisione cautelare è stata determinata dall'attività importante di supporto dell'at- tività estorsiva percepibili come aderenti al programma criminoso. Il provvedimento censurato ha tenuto conto che il giudice della cognizione non ha decisamente escluso che nella condotta dell'istante potesse rinvenirsi una precisa responsabilità penale, e un comportamento quanto meno anomalo. L'ordinanza impugnata, in definitiva, non si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui pone a fondamento della propria de- cisione elementi fattuali di segno positivo la cui sussistenza non risulta esclusa nella sentenza assolutoria. Si tratta, in altri termini, di comportamenti certi e non smentiti da successive acquisizioni né dalle motivazioni della sentenza di assoluzione, addebitabili all'i- stante, che sono stati logicamente ritenuti concretamente idonei a far ritenere che il predetto si sia sottratto all'osservanza di elementari regole di cautela, con la conseguente creazione di una situazione di apparente partecipazione ad un'attività illecita che ha dato ragionevolmente luogo alla privazione della libertà personale. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore