CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 31099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16232/2024 Rel. Borrelli ud. 08.07.2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt, 479, 48, 61 n. 2 cod. pen. (capo b) per particolare tenuità del fatto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente depositato memoria nell'interesse dell'imputato, che contiene argomentazioni adesive a quelle del Procuratore generale ricorrente. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. Il ricorso è fondato. Effettivamente, la prescrizione è maturata il 18 settembre 2023, prima della sentenza di appello, in particolare decorsi sette anni e sei mesi dal 14 gennaio 2016, cui vanno aggiunti i 64 giorni per la sospensione legata alla normativa ennergenziale. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'8 l