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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48485/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE..

APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 21 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti contro la pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, atteso il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE.. APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 21 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti contro la pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva reiterata, è manifestamente infondato, atteso il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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