CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha spiegato come gli elementi difensivamente addotti non avessero trovato alcun riscontro, a fronte del fatto che il ricorrente non era stato reperito in casa al momento del controllo, elemento inequivocannente idoneo a comprovare il reato contestato; Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito ai fini della concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, attenuanti che la Corte ha non arbitrariamente negato, facendo leva sul negativo giudizio inerente alla personalità del reo, ferma restando l'irrogazione di pena di poco superiore al minimo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente