CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 22158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32131/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege .-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 140/2020 depositata il08/06/2020, RG n. 434/2019. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per accoglimento secondo motivo, rigetto primo motivo, assorbito il terzo; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (d.u. avv. [OSCURATO:PERSONA], per Adinolfi). [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza n. 140 del 2020, ha accolto l’impugnazione proposta dal MIUR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Salerno, ha rigettato il ricorso introduttivo del ricorso di primo grado. 2. La lavoratrice docente di scuola superiore di primo grado assunta con contratto a tempo pieno e indeterminato a partire da settembre 2015, nell’ambito provinciale di Alessandria, aveva presentato domanda di partecipazione al piano di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2016/2017 in fase B1 indicato come ambito di partenza 00023 Campania, Provincia di Salerno e in via gradata altri ambiti territoriali. La ricorrente aveva agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’assegnazione di una sede compresa nell’ambito territoriale 0023 della Regione Campania, o in altro ambito indicato nella domanda di trasferimento secondo l’ordine di preferenza ed il punteggio posseduto, ed il conseguente ordine all’Amministrazione convenuta di procedere alla assegnazione ad una delle sedi comprese nel già menzionato ambito territoriale.La stessa si era doluta che altri aspiranti con punteggi inferiori al suo venivano assegnati per la medesima classe di concorso in sedi rientranti nell’ambito territoriale della provincia di Salerno, così violando il principio generale di scorrimento concorsuale della graduatoria fondato sul punteggio più alto. Il Tribunale aveva affermato l’illegittimità del trasferimento della lavoratrice in una sede nella Provincia di Avellino ed il diritto della stessa, in possesso di 26 punti ai fini delle operazioni di mobilità, ad essere assegnata ad una sede compresa nell’ambito territoriale della Campania in provincia di Salerno, condannando l’Amministrazione alla relativa assegnazione secondo l’ordine indicato ed in considerazione del punteggio assegnato. 3. La Corte d’Appello ha premesso che non occorreva integrare il contraddittorio con le persone indicate in primo grado come “controinteressati” trattandosi per essi di mera denuntatio litise non avendo manifestato interesse a partecipare al giudizio di primo grado, né di opporsi ad una pronuncia che, nell’evoluzione delle fasi di mobilità annuali susseguitesi dopo il piano di assunzione 2014/2017 potrebbe verosimilmente aver determinato ulteriori spostamenti di graduatorie all’interno di ciascun ambito territoriale e non essere neppure più attuale dopo le ulteriori fasi di mobilità. Nel merito, il giudice di appello ha affermato che non esisteva una graduatoria generale per punteggi di tutti i candidati che hanno fatto domanda in un medesimo ambito territoriale, ma era stato previsto un sistema di priorità delle preferenze al cui interno, ed in comparazione con altre domande che avessero presentato analogo ordine di preferenza, venivano valutati i punteggi conseguiti da ciascun candidato. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di ricorso. 5. Resiste il MIUR con controricorso.6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto l’accoglimento del secondo, il rigetto del primo motivo di ricorso, l’assorbimento del terzo. 7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pesce [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controinteressati venendo in rilievo un procedimento concorsuale. 2. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 1850 del 2023) "in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cass., n. 36356 del 2021 ), richiamando anche ex art.118 disp. att. c.p.c., le motivazioni in quella sede più diffusamente addotte. 3. La necessità del litisconsorzio è resa altresì evidente dal fatto che, rispetto alla pretesa ai medesimi posti o all'annullamento di una medesima procedura, è evidente che unico debba essere il processo, rischiandosi altrimenti di far sovrapporre decisioni tra loro incompatibili e giuridicamente in contrasto, perché tali da attribuire più volte a persone diverse il medesimo bene della vita o a giudicare in modo tra loro difforme sulla validità o meno della medesima selezione. 4. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere partecipato allamobilità per l’ambito territoriale della provincia di Salerno, indicando comepreferenza e che tuttavia il posto era stato attribuito ad altridocenti con minore punteggio. Il litisconsorzio, realizzato in primo grado, non è stato ricostituito in appello e ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale, non poteva avere corso se non previa integrazione del contraddittorio mancato. 5. La (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione , per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profiloprospettato dal ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del presente giudiz