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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1987

Cassazione n. 07812/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1987 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn.2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: - il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione e pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. come modificati dal d.

Igs. n. 150 del 2022 (pena detentiva non superiore al minimo a due anni); - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini in rassegna non può tenersi conto, per espressa previsione normativa (art. 131-bis, comma quinto, cod. pen.), del giudizio di bilanciamento ex art. 69, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1987 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn.2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: - il delitto di furto pluriaggravato prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione e pertanto non rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. come modificati dal d. Igs. n. 150 del 2022 (pena detentiva non superiore al minimo a due anni); - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini in rassegna non può tenersi conto, per espressa previsione normativa (art. 131-bis, comma quinto, cod. pen.), del giudizio di bilanciamento ex art. 69, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 07812/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris