CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 45854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata per violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 129 e 598 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano decidendo sull'accordo delle parti, con rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione per quel che concerne il trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Milano del 07/07/2021, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta alla Stefan in anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto alla stessa ascritto (art. 110, 628, comma primo e terzo n.3-quinquies cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli art. 129 e 598 cod. proc. pen.; ricorre una motivazione meramente apparente in quanto il giudice di secondo grado si è limitato ad indicare gli atti in termini totalmente generici, omettendone qualsiasi illustrazione dimostrativa con particolare riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo del tutto generico, non consentito e manifestamente infondato. Occorre richiamare in tal senso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01). La ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dalla stessa in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C