CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2019
Cassazione n. 04497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11217/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO - L'AQUILA n. 693/2019depositata il 16/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: A seguito di verifica fiscale condotta dalla G.d.F. ed esitata in PVC, EURO S.R.L. era attinta da avviso di accertamento per il 2005 mediante il quale l’Ufficio di Giulianova dell’Agenzia delle entrate rettificava il reddito di impresa per tale periodo d'imposta, recuperando a tassazione componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Paesi appartenenti alla cd. black list e costi di sponsorizzazione, con conseguente rideterminazione di imposte dirette ed indirette. Con sentenza n. 137/07 in data 19.07.2007, depositata il 31.08.2007, la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente. Proponeva appello l’Ufficio, dichiarato inammissibile dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, con sentenza n. 82/2/09, depositata il 21 dicembre 2009, per inesistenza della notifica e per maturata decorrenza del termine di impugnazione. Proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio e questa Suprema Corte, con ordinanza n. 15451 del 25.01.2018-13.06.2018, in accoglimento dello stesso, cassava con rinvio detta sentenza. Il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. riassumeva la causa deducendo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza. Si costituiva l’Ufficio insistendo nelle ragioni già addotte a fondamento dell’appello. La CTR, con la sentenza impugnata, a termini di dispositivo, alla lettera decideva: “Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dall'Ufficio e dalla società contribuente […] così provvede: rigetta l'appello dell'Ufficio e quello della società contribuente”. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo. Resiste il Fallimento con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, oltreché per difetto di autosufficienza. L’Avvocatura Generale, per l’Ufficio, deposita telematicamente “note d’udienza” in data 15 dicembre 2023 in riferimento alla tempestività del ricorso. Considerato che: Anzitutto deve rilevarsi che le “note d’udienza” depositate dall’Avvocatura Generale nell’interesse dell’Ufficio sono inammissibili per violazione del termine di dieci giorni prima dell’odierna adunanza previsto dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In via preliminare, è da disattenderel’eccezione di tardività del ricorso, formulata in controricorso. La sentenza impugnata è stata resa in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della prima sentenza della CTR in allora impugnata. Il giudizio è stato instaurato in epoca anteriore al 2009. La sentenza di primo grado è individuata in ricorso come la “n. 137/07 in data 19.07.2007[,] depositata il 31.08.2007”; nel totale silenzio del controricorso, l’indicazione del giorno di deposito trova conferma nella sentenza impugnata, che, nel frontespizio, individua la sentenza oggetto dell’appello effettivamente nella n. 137/2007 e, nel dodicesimo foglio, afferma che l’Ufficio chiedeva “di rigettare il ricorso per riassunzione, e, in riforma della sentenza n. 137/03/07 depositata il 31.08.2007 […,] la conferma della legittimità dell’avviso […]”, potendosi quindi considerare un mero refuso l’espressione di cui al quarto foglio della sentenza medesima , ove leggesi che “la [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 137/07 del 19.07.2017[,] accoglieva il ricorso […]”. Ora, l’art. 58 della legge n. 69 del 2009, prevede che “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” – tra cui l’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. in tema di dimezzamento del cd. termine lungo per impugnare ex art. 46, comma 17, l. n. 69 del 2009 –“si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (4 luglio 2009). Talché il termine lungo per proporre ricorso per cassazione era pari ad un anno, secondo la previgente formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ. Detto termine risulta ampiamente rispettato. Quanto precede consente di esaminare il motivo di ricorso. Con essosi denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.“La CTR, nella motivazione[,] dichiara di accogliere in parte l'appello dell'Ufficio[;] nel dispositivo, invece, afferma di rigettare l'appello dell'Ufficio e quello della società contribuente. Inoltre, nella stessa motivazione, la CTR, dopo aver respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata dalla contribuente, ritiene fondato sia il rilievo relativo alla indeducibilità dei costi emersi in esito alle transazioni effettuate con operatori localizzati presso i Paesi cd. black list (oggetto del primo motivo di appello […]), sia il rilievo relativo allo splafonamento (oggetto del terzo motivo […]); ritiene illegittimo il rilievo relativo ai contratti di sponsorizzazione e gli annessi costi (ad eccezione delle spese relative ai contratti stipulati con la A.S. [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia, nella stessa motivazione (ultimo capoverso, pag. 14) la CTR testualmente afferma che: ‘Per questi motivi si conferma parzialmente la decisione di primo grado, accogliendo il secondo motivo di ricorso dell'Ufficio e rigettando tutti gli altri. Orbene. il secondo motivo di appello dell'Ufficio si riferiva proprio all’indebita deduzione dei costi relativi ai contratti di sponsorizzazione”. Il motivo –che si sottrae ai rilievi di inammissibilità per difetto di autosufficienza di cui al controricorso, poiché contiene essenziali ma precisi richiami agli atti del procedimento e del giudizio e, alla luce di essi, sviluppa un’articolata e coerente censura ad illustrazione del vizio preannunciato in rubrica mediante corretta individuazione del paradigma di riferimento (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) –è fondato. La sentenza impugnata è affetta da insanabile contraddizione tra dispositivo e motivazione. In dispositivo, la CTR afferma di rigettare sia l’appello dell’Ufficio che quello della società contribuente, allorquando, peraltro, quest’ultima non aveva presentato appello; inoltre, sempre in dispositivo, il rigetto dell’appello dell’Ufficio è integrale, laddove invece in motivazione è solo parziale. Più precisamente, a termini della motivazione, la CTR conferma due dei tre rilievi posti a base dell’accertamento, di cui al primo ed al terzo motivo d’appello: quello relativo all’indeducibilità dei costi sostenuti con operatori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata (“Va accolto poi il motivo di ricorso esposto dall’Ufficio ed inerente l’indeducibilità dei costi relativi ad operazioni con soggetti residenti in ‘paradisi fiscali’”) e quello relativo allo splafonamento (“Quanto infine alla possibilità di utilizzare il plafond […], si conferma, come dichiara l’Ufficio, che si è nell’ambito del ‘contratto quadro’ […;] l’Ufficio non erra quando afferma che manca il presupposto oggettivo […]”); la CTR, invece, disattende il rilievo relativo ai costi per contratti di sponsorizzazione ad eccezione delle spese relative ai contratti stipulati con la A.S. [OSCURATO:PERSONA] (“Si conferma viceversa quanto affermano i primi giudici ed il contribuente in merito al secondo motivo di impugnazione dell’Ufficio, ovvero la deducibilità dei contratti di sponsorizzazione. Fermo resta il recupero effettuato sulle spese sostenute a favore della società AS [OSCURATO:PERSONA] […]”). Fermo quanto innanzi, la motivazione entra poi in contraddizione interna (oltreché, come detto, esterna rispetto al dispositivo) nell’ultimo capoverso, che recita: “ Per questi motivi si conferma parzialmente la decisione di primo grado, accogliendo il secondo motivo di ricorso dell’Ufficio e rigettando tutti gli altri”: in realtà, come testé visto, il secondo motivo d’appello dell’Ufficio era stato espressamente disatteso solo qualche riga prima (“Si conferma viceversa quanto affermano i primi giudici ed il contribuente in merito al secondo motivo di impugnazione dell’Ufficio […]”). L’obiettiva perplessità della motivazione di per sé riguardata e, di poi, di essa rispetto al dispositivo rende impossibile risalire con certezza alla decisione della CTR. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio affinché il nuovo giudice rinnovi il giudizio d’appello, all’esito altresì regolando le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M. In accoglimento d