CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 21271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2025 la Corte d'assise d'appello di Firenze, decidendo sulla istanza di liquidazione delle spese a favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la revoca del beneficio nei confronti del Luminita. La Corte territoriale ha rilevato che, dalla consultazione della banca dati della Agenzia delle entrate ( effettuata grazie alla convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Amministrazione finanziaria) era emerso che il Luminita, negli anni successivi all'ammissione al beneficio, aveva fruito di redditi superiori a quelli originariamente dichiarati e, pur non superando il limite di legge, aveva omesso di comunicare le variazioni reddituali rilevanti, così incorrendo nella violazione di cui all'art. 112, lett. a) DPR 115/2002, cui consegue la revoca del beneficio. 2. Ha proposto ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Le variazioni di reddito non potevano considerarsi rilevanti; si trattava comunque di somme erogate a fronte di lavoro carcerario, si che i relativi importi erano comunque conosciuti dal Ministero della Giustizia e non ricorreva alcun intento fraudolento dell'imputato; inoltre, il provvedimento impugnato era contrario al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n.14723/2020, secondo cui la falsità o l'incompletezza della dichiarazione non potevano mai comportare la revoca del beneficio, ove non fosse superato il limite reddituale previsto dalla legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dev'essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Firenze per l'ulteriore corso. 2. Dalla lettura del provvedimento impugnato è dato desumere che la Corte fiorentina ha revocato d'ufficio l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al Luminita, a seguito di consultazione della banca dati della Agenzia delle entrate. 3. Orbene, avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, ma, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. citato, unicamente il reclamo dinanzi al medesimo ufficio giudiziario che l'ha emesso. Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 115/2002, riguarda il caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'Amministrazione finanziaria ( cfr. Sez. 4 - , n. 3305 del 17/12/2021, Picariello, Rv. 282573 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, Doratiotto, Rv. 269672 - 01; Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, Giuffrida, Rv. 251938 - 01; Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 - 01)). 6. Nel caso in esame, non trattandosi di revoca disposta su richiesta dall'Amministrazione finanziaria, l'impugnazione proposta dev'essere qualificata come opposizione ed indirizzata al Presidente della Corte d'appello di Firenze, al quale gli atti devono essere trasmessi per il relativo giudizio. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Fir