CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 38619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CHIETInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 26 novembre 2021 il Tribunale di Chieti, in funzione di Tribunale del Riesame, annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti dell'8 novembre 2021 con il quale era emesso decreto di sequestro preventivo (a seguito di sequestro preventivo disposto di urgenza dal PM con decreto del 3 novembre 2021 e convalidato dal GIP), finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (così riqualificata la contestazione provvisoria di cui all'art.646 cod. pen.) avente ad oggetto i beni di cui alla scrittura privata di compravendita di beni mobili dell'Il ottobre 2021 nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la contestazione provvisoria, il Tinari, nella qualità di legale rappresentante della società Jeti s.r.I., al fine di procurare un ingiusto profitto per sé e per la [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbe appropriato dei beni della Jeti, che deteneva in virtù della sua carica e che alienava alla [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di 119.885,09 euro, comprensivo di IVA, prezzo nettamente inferiore al valore dei beni, e per il quale la società acquirente si impegnava al pagamento del corrispettivo mediante emissione di cambiali. 2. Avverso la decisione del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Chieti deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero ha dedotto violazione di legge in relazione alle norme processuali in tema di sequestro. In particolare, l'ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza del fumus commissi delicti operando una valutazione difforme dai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale richiede la valutazione del fumus delicti in concreto, verificando la serietà degli indizi, senza tuttavia attingere alla loro valenza probatoria. La regola di giudizio adottata nella impugnata ordinanza è stata quella della cognitio piena del giudizio di merito e non del giudizio cautelare reale. Il versamento del cospicuo corrispettivo della transazione da parte dell'acquirente corrisposto con effetti cambiari (senza la tutela di una clausola di riserva di proprietà che preservi il venditore) rappresenta l'anomalia della vicenda che configura il reato di appropriazione indebita piuttosto che il reato societario ravvisato dal Giudice per le indagini preliminari attesa la assenza di conflitto di interessi apprezzabile. La dismissione di beni strumentali e del capannone della società appare coerente con l'ipotesi di una liquidazione dell'attività aziendale operata senza la preventiva convocazione dei soci ai sensi dell'art.2848 cod. civ. con il rischio di un pregiudizio per i creditori della società. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di fumus commissi delicti delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Attraverso una diffusa e analitica disamina degli elementi investigativi raccolti, l'ordinanza perviene all'esclusione della sussistenza del fumus commissí delicti con una motivazione che non può ritenersi assente o apparente e, dunque, tale da configurare una violazione di legge. Nel caso di specie, pur operando il ricorso il riferimento al vizio di violazione di legge, in realtà individua, quale oggetto di doglianza, la motivazione del provvedimento impugnato. Per altro verso, il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art.273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5 n. 3722 del 11/12/2019 - dep 2020- Rv. 278152). La motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente. 3. Al riguardo, il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, rileva che non è stato accertato neanche in modo approssimativo il valore della cessione; non è dimostrato che con la cessione sia venuta meno l'attività sociale; la circostanza che il corrispettivo sia avvenuto attraverso la emissione di cambiali non è di per sé dirimente se non si verificano le capacità di solvibilità dell'acquirente, senza considerare che nel contratto era prevista una clausola di risoluzione per inadempimento in caso di mancato pagamento anche di una sola rata; non sono chiare sul versante soggettivo le motivazioni per le quali il Tindari avrebbe voluto assicurare un vantaggio economico all'acquirente.4. Alla luce di siffatte argomentazioni il ricorso in esame è da considerarsi inammissibile. P