CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico per reiterazione anche manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. ult. pag. sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 ger naio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ViUori [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA] T.I.IIRIA 16 ÉBZO23 IL