CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 05515/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3575/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende , -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA], ORIGONI, [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3508/2019 depositata il 12/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha liquidato la maggiore imposta proporzionale di registro dovuta in relazione ad un atto di affitto di ramo d’azienda concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in considerazione dell’enunciazione da parte dell’intervenuto garante [OSCURATO:SOCIETA]., controllante della [OSCURATO:SOCIETA]., di un credito nei riguardi di quest’ultima, derivante da un finanziamento soci. In particolare, il notaio ha denunciato: 1) il difetto di motivazione; 2) la mancanza dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986; 3) l’applicabilità, al massimo, della sola imposta di registro in misura fissa, essendo l’operazione di finanziamento soggetta ad i.v.a., con conseguente preclusione, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986, dell’imposta di registro in misura proporzionale; 4) l’impossibilità di configurare, in capo al notaio rogante, la responsabilità solidale per il pagamento dei debiti tributari derivanti dall’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado in ordine al terzo motivo, ritenendosi l’operazione di finanziamento soggetta, nel caso di specie, all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato gli appelli di entrambe le parti - anche quello incidentale del notaio in ordine ai motivi non accolti del ricorso. 4. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso principale l’Agenzia delle Entrate e ricorso incidentale il controricorrente notaio [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha depositato contro-ricorso rispetto al ricorso incidentale. 5. La causa è stata fissata all’adunanza camerale del 20 gennaio 2023. Il notaio ha depositato memoria in cui, oltre ad insistere nelle difese già articolate, ha chiesto rinviarsi la causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della configurabilità della responsabilità solidale del notaio per il debito d’imposta di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. CONSIDERATO 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, 1815, comma 1, cod.civ., 46, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, nonché 115, comma 2, cod.proc.civ., dovendosi escludere l’onerosità del finanziamento erogato dal socio in favore della società partecipata (e la conseguente applicabilità dell’i.v.a. e della regola di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986) in base alle nozioni di senso comune che il giudice dimerito può porre a fondamento delle proprie decisioni, ai sensi dell’art. 115 cod.proc.civ., e desumendosi, al contrario, la gratuità del finanziamento anche dalle difese della parte avversaria. 2. Il notaio [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso incidentale, ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.: 1) la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, per inesistenza del requisito oggettivo della specifica menzione dei requisiti essenziali dell’atto enunciato e per inesistenza del requisito soggettivo dell’identità di parti tra atto enunciante (stipulato tra Royal e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta come mero garante della [OSCURATO:SOCIETA]., ed enunciato (stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].); 2) la violazione degli artt. 10 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, in combinato disposto con l’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali deriva il difetto della qualità di responsabile d’imposta, in capo al notaio, in caso di enunciazione; 3) la violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986, in considerazione della decadenza dal potere impositivo dell’Agenzia delle Entrate, non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine alla data del finanziamento in esame. 3. Occorre premettere che la questione della configurabilità della responsabilità solidale del notaio per l’imposta di registro dovuta in relazione all’atto enunciato, risulta pregiudiziale rispetto a tutte le altre – anche a quelle concernenti la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’enunciazione, che resterebbero indifferenti per il notaio, laddove si escludesse la sua responsabilità solidale. Invero, recentemente, movendo dalla duplice premessa che il notaio èobbligato per il solo pagamento dell'imposta principale e che l'imposta principale è applicata al momento della registrazione (anche d'ufficio), un recente arresto di questa Sezione ha ritenuto che « l'imposta applicata alle disposizioni enunciate, in quanto da applicare in sede di registrazione del contratto enunciante, deve parimenti ritenersi «imposta principale», essendo tenuto il notaio, quale responsabile di imposta, acorrispondere all'Erario quanto dovuto a fronte della registrazione dell'atto effettuato per il suo tramite,considerando che l'imposta è la medesima che sarebbe statadovuta in sede di registrazione dell'atto enunciato da parte del contribuente» (in termini: Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n.18113). S ulla scorta di tale sillogismo, si è così affermatoche il notaio è responsabile d'imposta ex art. 57, comma 1, deld.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con valenza onnicomprensiva,sia in relazione all'atto enunciante che in relazione all'attoenunciato. Tale conclusione è stata, però, posta in dubbio nella recente ordinanza della Sez. V. n. 11118 del 2022, che ha osservato che l'art. 10, lett. b), e l'art. 57, comma1, del d .P.R. 26 aprile 1986 n. 31, con una terminologia rigorosamente restrittiva, limitano l'obbligazionegravante a carico dei notai, rispettivamente, per la registrazione e per il pagamento dell'imposta di registro agli «atti da essi redatti, ricevuti o autenticati», rispetto ai quali soltanto la funzione di responsabile (oltre che di percettore) d'imposta può trovare giustificazione nel ruolo istituzionale di pubblico ufficiale rogante o autenticante. Invero, estendendo l'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro per gli atti enunciati si travalicherebbe il confine segnato da l le norme richiamate, ponendo a carico del notaio una responsabilità fiscale per contratti o negozi unilaterali rispetto ai quali egli non ha svolto alcuna funzione (per volontà delle stesse parti). Per cui, una diversa esegesi dell'ordito legislativo - oltre a porsi in dissonanza con la rivisitata ricostruzione dell'imposta di registro in termini di «imposta d'atto», secondo la visione della Corte Costituzionale (Corte Cost„ 21 luglio 2020, n. 158; CorteCost., 16 marzo 2021, n. 39), a cui si è conformata anchequesta Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065; Cass.Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021,nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^ - 5, 12 gennaio 2022, n. 715) - verrebbe a dilatare la responsabilità fiscale del notaio in relazione a fattispecie formate da o tra soggetti privati, rispetto alle quali egli non era obbligato ab origine alla registrazione né al pagamento dell'imposta di registro, essendo rimasto assolutamente estraneo alla loro formazione. La questione è stata, pertanto, rimessa alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza, in relazione ai riflessi pregiudizievoli di carattere patrimoniale ed alle ricadute nocivedi ordine sanzionatorio a discapito dei risvolti pubblicistici della funzione notarile, la cui decisione è, quindi, necessario attendere. 4.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima importanza delle configurabilità della responsabilità solidale del notaio per l’imposta di registro dovuta sugli atti enunciati in quell