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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 230/2012

ECLI:EU:C:2012:434
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2012 –

[OSCURATO:PERSONA] / UAMI

(causa C-582/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Marchio comunitario – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità assoluta – Carattere descrittivo» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Articolo 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (T-201/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2009 (procedimento R 230/2007-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH – Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) – Carattere distintivo del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C-582/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Marchio comunitario – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità assoluta – Carattere descrittivo» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Articolo 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma) (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (T-201/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2009 (procedimento R 230/2007-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH – Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) – Carattere distintivo del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
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