CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che la Corte d'appello non abbia esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è generico perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e perché non coniuga l'enunciazione di specifiche richieste con la connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M