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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20843/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti del loro comune difensore, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per distinti delitti di cui all'art. 371 -bis, cod. pen., dichiarando inammissibili gli appelli da entrambi proposti, per la genericità dei relativi motivi.

Essi deducono la violazione della relativa disciplina di rito, rilevando come la relativa valutazione dei motivi d'appello debba essere calibrata sulla specificità dei motivi della decisione

2. I ricorsi - identici tra loro - sono inammissibili, per la genericità del motivo, che si risolve nell'enunciazione di princìpi giurisprudenziali sul tema, senza la benché minima indicazione delle ragioni per cui la Corte d'appello li avrebbe erroneamente applicati nel caso specifico. 3.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno di essi, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti del loro comune difensore, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per distinti delitti di cui all'art. 371 -bis, cod. pen., dichiarando inammissibili gli appelli da entrambi proposti, per la genericità dei relativi motivi. Essi deducono la violazione della relativa disciplina di rito, rilevando come la relativa valutazione dei motivi d'appello debba essere calibrata sulla specificità dei motivi della decisione 2. I ricorsi - identici tra loro - sono inammissibili, per la genericità del motivo, che si risolve nell'enunciazione di princìpi giurisprudenziali sul tema, senza la benché minima indicazione delle ragioni per cui la Corte d'appello li avrebbe erroneamente applicati nel caso specifico. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno di essi, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20843/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris