CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 22718/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 25648/2019 promosso da C.O.M. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. , in persona del l iquida- tore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dellavvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresen- tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].E.A.- Agenzia per le erogazioni in agricoltura , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e P OMES [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] PONTE49, presso lo studio dellavv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrentie ricorrent i incidental i e contro [OSCURATO:PERSONA]aria Antonia; intimata nei confronti di AG.E.A.- Agenzia per le erogazioni in agricoltura , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege; controricorrente al ricorso incidentaledegli eredi [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte dappello di Roman. 4516/2018, pubblicata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con accoglimento del ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 02/12/2005 il C.O.M. -[OSCURATO:PERSONA]- ridionale ar.l. (di seguito, COM) - conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ( di seguito , [OSCURATO:PERSONA])per sentirla condannare al pagamento in suo favore di 278.755,96, oltre interessi dalle rendicontazioni periodiche fino al soddisfo, a titolo di compensi per il servizio di stoccaggio (introduzione, custodia e vendita) di cui alcontratto stipulato con lA.l.M.A. (ora [OSCURATO:PERSONA]) il 28 / 11 /19 94, più volte prorogato, relativo al periodo 01 /11/2004 - 31/10/ 20 05 e alle giacenze di magazzino di 351,00+83,600tonnellate di olio, rispettivamente provenienti dalle campagne dicommercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. Costituitasi in giudizioil 04/05/2006, l[OSCURATO:PERSONA] chiedeva che, previo diffe- rimento dell'udienza ai sensi dell'art.169, comma 2, c.p.c., il Giudice adito respingesse la domanda e, accogliendo la riconvenzionale, condannasse il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] Eugenio e il COM a pagare, in solido tra loro, la somma di 877.076,73per capitale e 380.897,58 per interessi, oltre gli ulteriori interessi dovuti fini al saldocon la rivalutazione monetaria, a titolo di danno, pari al quantitativo di olio sottratto per appropriazione indebita da [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, con la responsabilità solidale di COM per inadempi- mento dellobbligazione di custodire lolio,sorta con il contratto di assunto- ria del 28/11/1994. Alla base della chiamata del terzo, la convenutadeduceva i fatti illeciti accertati con la sentenza penale n. 395/2000 resa dalTribunale di Brindisi (Sezione distaccata di Ostuni), a carico di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, Presidente del Consorzio,per appropriazione indebita di 3950 quintali di olio di proprietà dellA.I.M.A.(ora [OSCURATO:PERSONA]), depositati nello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ( so- cietà consorziata al COM), che il [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente denunciatocome oggetto di furto il 23/02/1995. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, dedottapreliminarmente la de- cadenza dell[OSCURATO:PERSONA] dalla chiama in causa del terzo, eccepiva la prescrizione estintiva del credito risarcitorio da fatto illecito,essendo trascorsi non solo il termine ordinario ma anche quello più lungoderivante dalla sentenza pe- nale di condanna passata in giudicato, peraltro nonopponibile all'[OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato al processo.Deduceva, inoltre, che le somme richie- ste non corrispondevano al prezzo di mercato dell'olio al momento della sottoscrizione. Con sentenza n. 3332/2011, il Tribunale di Roma , pronunziando sulla domanda principale e suquella riconvenzionale, condanna va [OSCURATO:PERSONA] Euge- nio, in solido con il COM, questoperò fino a concorrenza di 1.131.201,60, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], di 1.258.874,31, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, nonché al paga- mento delle spese, operando una compensazione tral'importo preteso dal COM e quello richiesto in via riconvenzionale. Avverso detta pronuncia il COM, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] Eugenio,e [OSCURATO:PERSONA] Eugenio in proprio. Successivamente anche il COM, in persona del liquidatore pro tempore, proponevano autonomi appelli con distinti atti di citazione. Con la prima impugnazione veniva richiesto che, previa sospens i one dellesecutività della sentenza appellata, la Corte di Appello: 1) condan- nassel[OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del COM della somma di 278.755,96, oltre interessi dal 2005 fino all'effettivo soddisfo; 2) dichiarasse inammissi- bile ladomanda riconvenzionale dell[OSCURATO:PERSONA] e la chiamata di terzo, entrambe per tardività della costituzione in giudizio de lla chiamante ; 3) accertasse l'estinzione del diritto fattovalere dall [OSCURATO:PERSONA] per avvenuta prescrizione; 4) rigettasse comunque la domandariconvenzionale perché non provata; 5) dichiarasse la temerarietà della litepromossa dalla convenuta. Con la seconda impugnazione il COM, in persona del liquidatore pro tempore, convenivadavanti alla Corte dappello di Roma l [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, adducendo quattro motivi di gravame: 1 ) nullità della sentenza impugnata per la violazionedell art. 112 c.p.c. , stante l'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione; 2)errata valutazione del giudice di prime cure in ordine al quantitativo di olio inuscita dal magazzino al netto dei cali na- turali e delle dispersioni verificate duranteil periodo di conservazione, fino al limite massimo delle tolleranze comunitarie; 3) inopponibilità al COM della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Ostuni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio; 4)errata va- lutazione operata dal giudice di prime cure,nel riconoscere il nesso causale tra la responsabilità contrattuale del COM con la responsabilità extracon- trattuale del [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva quindi: a) che fosse accertata e dichiaratala nullità della prima sentenza per mancata pronuncia sull'eccezione di pre- scrizione; b) che fosse dichiarato estinto il diritto azionato dall[OSCURATO:PERSONA]; c)che fossero comunque rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale pro- poste dall[OSCURATO:PERSONA] in primo grado; d) che l[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al paga- mento in favore del Consorzio della somma richiesta nell atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché degli interessi finoal saldo. Riuniti i due giudizi, con ordinanza del 23/12/2012 la Corte di merito sospendeva l'efficacia esecutiva dellasentenza impugnata esclusivamente nei confronti del COM e rinviava la causaall'udienza per la precisazione delle conclusioni, ove il processo veniva interrottoper la sopravvenuta morte di POMESEugenio. Riassunto il giudizio, la causa venivatrattenuta per la decisione. Con sentenza n. 4516/2018 del 03/07/2018, la Corte dappello di Roma , definitivamente pronunciando, respingeva le impugnazioni, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali. In primo luogo, la menzionata Corte respingevale eccezioni formulate in rito, compresa quella di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sollevata in ragione della ritenuta non dipendenza dal titolo dedotto in giu- dizio dal COM, evidenziando che la [OSCURATO:PERSONA] «aveva chiesto di essere autoriz- zata a chiamare in causa il [OSCURATO:PERSONA] per aver arrecato all'allora Aima - ora [OSCURATO:PERSONA] -, quale presidente del Consorzio, il danno pari al quantitativo di olio sottratto per 877.976,73 oltre agli interessi pari a 380.897,58 e succes- sivi al saldo, deducendo che la responsabilità era da estendersi al COM per inadempimento all'obbligo di custodire l'olio in base al contratto di assunto- ria;pertanto, aveva eccepito in compensazione, ed in via di condanna ri- convenzionale per la differenza, il proprio controcredito nei confronti del COM, assumendo che ilcompenso richiesto con la citazione non fosse do- vuto "fino alla concorrenza di 121.728,67 pari al controvalore dell'olio mancante" già detratto il calo dello 0,6%,oltre accessori.» Sulla scorta di tale rilievo, la Corte escludeva che «la pretesa possa definirsi estranea al thema decidendum introdotto dalla domanda princi- pale, essendo stato opposto uncontrocredito in compensazione pur sempre fondato su un inadempimentocontrattuale - ancorch é derivato da un fatto illecito -ma strettamente connesso,poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rappresentava il Consorzio e cheavrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto.
omissis
Se ne trae il convincimento che in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipen- denza dal medesimo titolo di cui all' art. 36cpc che rende opportuna la trat- tazione in unico procedimento.» Esaminando il merito della vertenza, la Corte dappello ritenevache non potevadirsi maturata la prescrizione, eccepita dagli appellanti rispetto alla riconvenzionaledell A GEA , considerato che in atti era prodotta un attesta- zione proveniente dal direttore di cancelleria del [OSCURATO:PERSONA] della Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Brindisi del 10/ 12 / 2004 , con la quale si dichiaravache la sentenza penale a carico d i P OMES Eugenio del 10/11/2000 (confermata in appello il 18 /0 2 / 2002) era passata in giudicato in data 13/02/2004, con la conseguenza che le pretese in via di compensa- zione e condanna proposte da [OSCURATO:PERSONA] non po tevano dirsi prescritte , poiché azionate nel 2006 (a meno di due anni di distanza dalla possibilità di far valere i diritti nascenti dalla pronuncia di condanna in sedepenale), in ap- plicazione dellart. 2947, comma 3, c.c., che, per le domande r i sarcitorie , quale era quella di cui è causa,prevede l'applicazione del termine quinquen- nale a far data dalla irrevocabilità della sentenza di condanna. La Corte dappello rilevava, poi, che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione operata delladomanda nei confronti del Consorzio, quale responsabile civile per il fatto-reato diappropriazione indebita, com- messo dal proprio Presidente in virtù del rapportoorganico intercorrente. Quanto all'ammanco riscontrato dopo la vendita, la Corte di merito evi- denziava che il COM aveva invocato la previsione di cui all'art. 1780 c . c . , sull'assunto che la perdita dell'olio non era ad esso imputabile, e tuttavia nulla aveva obiettato rispetto al passaggio argomentativo della sentenza , laddove avevaritenuto che sarebbe stato onere dell'assuntore provare che ladifferenza nel quantitativo in entrata e in uscita fosse stata determinata da uneccezionale calo del prodotto o da altre circostanze esterne, non ri- conducibili alpotere di controllo sulla merce depositata per contratto. La stessa Corte precisava, inoltre, che, i n ordine ai fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione e della richiesta di condanna (quantità dell'olio sottratto, ammanco riscontrato nel deposito di Fasanoal momento dell'asporto per la consegna all'acquirente, percentuale di calo ponderale annuo stabilito in via negoziate nello 0,6%) non erano state articolate spe- cifiche censure. Richiamando le difese del COM e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che avevano eccepito la mancanza di prova che sia lolio sottratto sia quello non rinve- nuto (facente parte della vendita in seguito a gara) fossero di proprietà dell[OSCURATO:PERSONA], posto che il Consorzio svolgeva attività assuntoria anche per altri soggetti, la Corte distrettuale riteneva trattarsi di eccezione nuova, formu- lata inammissibilmente in violazione dellart. 345 c . p . c. , aggiungendo che non era neppure stato dimostrato che le note di contestazione dell[OSCURATO:PERSONA] fossero state riscontrateovvero contestate in termini idonei. Avverso tale sentenza il COM ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato a quattro motivi di doglianza. L[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo di censura. Anche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, si sono difesi con controricorso, formu- lando anche ricorso incidentale affidato ad un motivo di impugnazione. L[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso al ricorso incidentale de gli eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato la propria memoria, chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con accoglimento del ricorso inci- dentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente principale e iricorrenti in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- fonso e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriedifensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedott a la violazione dell art. 2947 c.c. , in relazioneallart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte dappello escluso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall[OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto che lart. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungodi quello previsto dal diritto civile, mentre, ove il termine di prescri- zione penale sia uguale,o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. In tale ottica, secondo il ricorrente, tenuto conto che il reato di appro- priazione indebita (in base alla legge vigente ratione temporis) si prescrive nel termine di cinque anni, lazione di risarcimento si era prescritta decorsi cinque anni dallappropriazione e, quindi, il 22/5/2000, ovvero decorsi dieci anni, ove si volesse configurare la responsabilità indiretta del COM, e quindi il 22/05/2005, comunque prima della chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], effet- tuata con la comparsa del 04/05/2006. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto lomesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte dappello ritenuto che non fosse stata attinta da specifica censura la quali- ficazione della domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del COM quale responsabile civile per il fatto-reato del suo Presidente, in virtù del rapporto organico esistente, mentre, invece, la COM aveva effettuato una specifica censura con il terzo motivo di doglianza con cui era stata censurata la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile del COM per il reato commesso da [OSCURATO:PERSONA] Eugenio. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2602, comma 2, n. 4, e 2613 c.c. , in relazione allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la Corte dappello ritenuto che il Consorzio potesse ritenersi re- sponsabile civile del fatto commesso dal Presidente, poiché, invece, in base alle norme sopra richiamate, il P residente del Consorzio non è anche A m- ministratore, se tale potere non gli è conferito dallo Statuto, e solo con il conferimento del potere di amministrare e gestire può ritenersiesistente il rapporto organicofonte della menzionata responsabilità. Secondo il ricorrente, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] aveva per legge solo ed esclu- sivamente larappresentanza processuale del COM , circostanza che aveva trovato inconfutabileconferma in due circostanze: 1) il fatto/reato erastato commesso dal POMESquale depositario di un ingente q uantitativo d i olio , nonché qualeamministratore e legale rappresentante della Sacol s .r.l. ; 2) con ordinanzaresa il 23/10/2012, la Corte di Appello di Roma aveva so- speso l'efficacia esecutivadella sentenza di primo grado impugnata solo ed esclusivamente neiconfronti del COM. La parte ha aggiunto che i Consorzi non svolgono attività dimpresa, avendo la funzione di mettere in comune singole fasi delle attività delle imprese consorziate o di coordinare le attività di queste ultime. Nel caso di specie, il COM annoverava solo società cooperative ed aveva preso in loca- zione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio le cisterne presenti presso la sede di questultima società per lo stoccaggio dellolio in questione, sicchéil Con- sorzio doveva ritenersi piuttosto il principale danneggiato del fatto-reato commesso. Inoltre, secondo il ricorrente, il Consorzio non poteva rispondere delle obbligazioni assunte dalle consorziate nei confronti dei terzi , come era la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva concesso in locazione le cisterne per lo stoccaggio. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto lomesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dellart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte dappello colto le argomentazioni articolate dal COM nel secondo motivo di appello, ove aveva ravvisato un errore del Tribunale nel calcolare gli am- manchi, che invece non erano presenti, perché avrebbe dovuto tenere conto delcalo ponderale, evidenziando, comunque , che spettava ad [OSCURATO:PERSONA] dimo- strare la quantità complessivamente stoccate, in modo tale da consentire il calcolo dei cali e quindi dellultima giacenza dellolio. 2.Con lunico motivo di ricorso incidentale condizionato, l[OSCURATO:PERSONA] ha de- dotto la falsa applicazione dellart. 2947, comma 2, c.c. e dell art. 2049 c.c. , in relazione allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere La Corte dappello erroneamente applicato alla fattispecie l a prescrizione quinquennale sul falso assunto che la responsabilità di COMfosse extracontrattuale derivante da reato e che la stessa responsabilità d ovesse essere inquadrata nei tipi dell' art. 2049 c.c. Secondo l[OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito non si è avveduta che la responsa- bilità di COM discende dall'inadempimento all'obbligo di custodia traente fonte dal contratto di assuntoria(fatto pacifico ed incontroverso tra le parti), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ed è stata sospesa e interrotta per le ragioni espresse nei motivi di controricorso (sospensione per dolo del debitoreche ha simulato il furto, interruzione per effetto della ricezione del provvedimento di fermo amministrativo del 01/10/1997 e, poi, della richiesta di pagamentodi [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Quanto alla configurabilità della responsabilità di COM ai sensi dell art.2049 c.c. , la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non condivisibile la tesi estensiva dellaCorte dappello, trattandosi, come appena evidenziato, di responsabilità diretta da inadempimento contrattuale e non di responsabilità indiretta da fatto ille- cito. 3.Con lunico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dedotto la violazione e / o falsa applicazione dell' art. 2497 c.c. edegli artt. 157 (testo previgente alla l. n. 251 del 2005) e 646 (testo previgente alla l. n. 3/2019) c.p. , in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3,c.p.c., nonch é la violazione e / o falsa applicazione dei principi di dirittofissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione nella ipotesi in cui il fatto contestato èconsiderato dalla legge come reato, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Secondo le parti, lart. 2947, comma 3, c.c. opera solo nel caso in cui per il reato sia stabilito un termine di prescrizione più lungo, mentre, ove il termine di prescrizione penale sia uguale o più breve di quello civile, il diritto al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione fissata nei primi due commi dello stesso articolo e decorre dal giorno del fatto. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che la prescrizione penale per il reato di appropriazione indebita (in base alla legge vigente ratione tem- poris) era di cinque anni, doveva applicarsi il termine di prescrizione civile, che era di cinque annidal fatto-reato, sicché lazione di risarcimento si era prescritta, essendo lazione risarcitoria promossa con la comparsa deposi- tata nel primo grado di giudizio il 04/05/2006. 4.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la tardività del ricorso inciden- tale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto obbligati in solido con il ricorrente principale, la cui posizione dava origine a cause scindibili, con la conseguenza che avrebbero dovuto proporre limpugna- zione nel termine previsto dall art. 327 c.p.c. Leccezione è infondata. Come precisato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'impu- gnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugna- zione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 ). Nel caso di speciesi verifica proprio questevenienza, poiché [OSCURATO:PERSONA] An- gelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incidentale tardivo, formulando una censura che ricalca quella formulata nel primo mo- tivo di ricorso principale, allesito della presentazione del ricorso incidentale condizionato dell[OSCURATO:PERSONA], che, con il suo motivo di doglianza, ha attinto lo stesso capo della decisione censurato dal COM, riguardante la statuizione sulla prescrizione, ma sotto un diverso profilo, al fine di ottenere una sta- tuizione dagli effetti opposti a quelli che avrebbe prodotto laccoglimento del ricorso principale. 5. Il primo motivo di ricorso principale può essere esaminato unita- mente ai motividi ricorso incidentale, formulat i rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dai germani [OSCURATO:PERSONA], rivelandosi tutti fondati, sia pure nei limiti di seguito evidenziati. 5.1.Come sopra evidenziato, la Corte dappello ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] perché con essa era stato «opposto un controcredito in compensazione pur sempre fondato su un ina- dempimento contrattuale -ancorché derivato da un fatto illecito - ma stret- tamente connesso, poiché addebitabile al soggetto persona fisica che rap- presentava il Consorzio e che avrebbe dovuto curare l'esatto adempimento del contratto», aggiungendo che «in ogni caso in cui, come quello di specie, l'oggetto della pretesa della parte convenuta derivi dal medesimo rapporto sostanziale, vi sia quella dipendenza dal medesimo titolo di cui all' art. 36 cpc che rende opportuna la trattazione in unico procedimento.» Secondo la Corte di merito, dunque, la domanda riconvenzionale for- mulata da [OSCURATO:PERSONA] aveva titolo in una responsabilità contrattuale del COM, derivante dallinadempimento dello Consorzio al contratto da questultimo azionato, anche se il dedotto inadempimento scaturiva da un fatto - reato commesso dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la stessa Corte dappello ha escluso che fosse maturata la prescrizione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di dover applicare il disposto dellart. 2947, comma 3, c.c., con la conseguenza che, essendo intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di appropriazione indebita in data 13/02/2004, il credito era stato tempesti- vamente azionato il 04/05/2006 con la costituzione in primo grado nel pre- sente giudizio. La stessa Corte ha, poi, aggiunto che non era stata attinta da specifica censura la qualificazione della domanda nei confronti del Consorzio quale responsabile civile per il fatto-reato di appropriazione indebita commesso dal proprio Presidente in virtù del rapportoorganico intercorrente. 5.2. La Corte territoriale ha, in sintesi, esaminato il decorso della pre- scrizione, guardando al comportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era legato in sé da alcun rapporto contrattuale con il COM, e, considerando il fatto- reato da questultimo commesso, ha ritenuto di poter applicare il disposto dellart. 2947, comma 3, c.c., estendendo la stessa disciplina anche al Con- sorzio, inteso come responsabile civile per il fatto-reato commesso obbli- gato in solido con il reo. Tale soluzione non può essere condivisa. 5.3.Questa Corte ha già precisato che la possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell' art. 2947 c.c. , per le azioni di risarcimento del danno, se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sole ipotesi di azioni per responsabilità extracon- trattuale (dovendo altrimenti trovare applicazione la disciplina generale della prescrizione o quella di volta in volta contemplata dalla legge per il singolo contratto) e presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile, con la conseguenza che l'indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l'imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell'azione risarcitoria in sede civile( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2432 del 21/03/1996 ). Occorre, peraltro tenere presenteche, quando vi siano più soggetti te- nuti al risarcimento del danno, obbligatiin solido tra loro, ai sensi dell art.2055 c.c. , la diversa natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per ciascunoe, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c., ma la diversità dei titoli di responsabilitànon esclude linterruzione del termine di prescrizione per ciascunresponsabile rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310,comma 1, c.c., che rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22524 del 10/09/2019 ). Tale principio di applica anche nel caso in cui a cagionare levento dan- noso concorrano condotte che integrino responsabilità contrattuale e re- sponsabilità extracontrattuale, poiché, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità contrattuale ed extracontratt uale in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate(Cass., Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 ; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1070 del 17/01/2019 ). In sintesi, la possibilità di configurare una responsabilità solidale di sog- getti obbligati alrisarcimento del danno, ai sensi dell art. 2055 c.c. , anche in forza di titolo diversi non solo extracontrattuali, ma anche contrattuali non esclude che ciascun titolo di responsabilità mantenga la propria disci- plina, e con essa le regole che attengono al termine di prescrizione, ferma restando lapplicabilità delle norme che regolamentano le obbligazioni soli- dali, primo tra tutti il disposto dellart. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale latto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce effetto anche nei confronti dei coobbligati. 5.4. Nel caso di specie, dunque, non può essere condivisa la decisione del Giudice di merito, nella parte in cui ha applicato aentrambi i destinatari dellazione risarcitoria promossa dall[OSCURATO:PERSONA] la disciplina prevista per la re- sponsabilità da fatto illecito di cui all art. 2947 c.c. , sebbene la stessa Corte dappello abbia qualificato la responsabilità del COM come responsabilità contrattualee quella del [OSCURATO:PERSONA] derivante dal fatto illecito costituente reato . [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe dovuto verificare la decorrenza del termine di prescrizionein conformità ai diversi titoli di respons abilit à - contrattuale per COM ed extracontrattuale del [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto delle cause di sospensione o di interruzione dedott e ovvero emergenti dagli atti ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 e Cass., S ez. 2, Sentenza n. 19567 del 30/09/2016 )e considerando che gli eventi interruttivi, anche se riferiti ad uno solo dei coobbligati, ai sensi dell art. 1310 c.c. , hannoeffetto nei confronti di tutti. 5.5.Infine, con riferimento a lla prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, la Corte di merito non risulta avere dato corretta applicazione all art. 2947 c.c. Comè noto, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell art.2947 c.c. , «1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione piùlunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è inter- venuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decor- renza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.» La Corte dappello non risulta avere considerato che il termine di pre- scrizione del reato di appropriazione indebita , commesso dal [OSCURATO:PERSONA] nel 1995, risultante dal previgente art. 157 c.p. (non trovando, nella specie , applicazionele modifiche apportate dall'art. 6 l. n. 251 del 2005), è di cin- que anni. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che lart. 2947, comma 3, seconda parte, c.c.,si riferisce, tenuto conto della formulazione letterale e collocazione nel complessivocontesto di detto terzo comma, nonché della finalitàperseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conser- vazione dell'azione civile negli stessi termini utiliper l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla solaipotesi in cui per il reato sia stabilita una pre- scrizione piùlunga di quella del diritto al risarcimento. A tale stregua, ove la prescrizione del reato sia viceversa uguale o piùbreve di quella fissata per il diritto al risarcimento, lanorma in argomento resta inoperante, ed il dirittomedesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell' art. 2947 c.c. , con decorrenza dal giorno del fatto (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021 ; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 15/05/2013 ; Cass. Sez. 3,Sentenza n. 17142 del 09/10/ 2012 ). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dappello, dunque, nella specie non può darsi applicazione al disposto dellart. 2947, comma 3, se- conda parte, c.c., perché la prescrizione prevista per il reato di cui all art.646 c.p. , in base alla disciplina applicabile ratione temporis, non è superiore al termine di prescrizione previsto dallart. 2947, comma 1, c.c. per il fatto illecito. 5.6.In conclusione, ai fini dell accertamento della prescrizione del di- ritto al risarcimento del danno vantato da [OSCURATO:PERSONA], occorre tenere conto del termine di prescrizione decennale ai sensi dell art. 2946 c.c. , in mancanza dei presupposti per lapplicazione di un diverso termine in relazione al tipo di contratto intercorso tra le parti, con riferimento all azione contrattuale proposta nei confronti di COM, e occorre tenere conto del termine di pre- scrizione quinquennale ai sensi dell art. 2947 c.c. , con riferimento allazione proposta nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] Eugenio, tenendo conto però che gli eventuali eventi interruttivi, ai sensi dellart. 1310, comma 1, c.c., si applicano a tutti gli obbligati in solido. 6.Laccoglimento del primo motivo di ricorso principale e dellunico mo- tivo di entrambi i ricorsi incidentali, nei limiti di cui in motivazione, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata,per il compimento degli accertamenti in fatto conseguenti, rendendo superfluo lesame delle ulte- riori censure, che presuppongono la risoluzione della questione relativa alleccepita prescrizione, da ritenersi, pertanto, assorbiti. 7.In conclusione, devono essere acco l t i, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso principale, lunico motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e lunico motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in applicazione ai seguenti principidi diritto: «In tema dirisarcimento del danno, la responsabilità solidale d e i sog- getti obbligati, ai sensi dell art. 2055 c.c. , sussiste anche quando vi sono titoli di responsabilità diversi, siano essi contrattuali o extracontrattuali, ma ciascun titolo di responsabilità mant iene la propria disciplina, compresa quella che attiene al termine di prescrizione, ferma restando lapplicazione delle norme che regolamentano le obbligazioni solidali, primo tra tutti il di- sposto dellart. 1310, comma 1, c.c., in forza del quale latto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno degli obbligati in solido produce ef- fetto anche nei confrontidei coobbligati.» «In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del dannoche co- stituisce anche reato, lart. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui prevede lapplicazione della prescrizione prevista per lillecito penale, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lun