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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49742/2022

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la seguente SENTENZA re .1 .-;••••••..-.-,-. r-trn.r-to-sr-+.e. .0-1, • .24.-1111 I 1k.....111 h/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAnonché udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ci-le ha chiiesto dichiararsi inamimissibile Il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Cnn il prnvverlimentn implirretn, il TrihitnAledi Nnle, in flin7inne dinilidire dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ifi nnn in enti n nne-,ni r-4- i •••,-, le, ae. ,,,,, ti V %A C-7-1 nnel ni-nn nnn Ani mn-31-i con due sentenze di condanna emesse : - 1) dI Trihi_m!P di Nr1l, in dif i nttnhrp )ni A!k rig~ di nigz.i 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa; - 2) del C-; i.p del Trihiinele di Nnle in dita 2 mer7n 7ni n ARA pene di anni i di reclusione - pena sospesa.

Cnn giirreggivn prnvverlimentn, in d_ata 2n gilignn 2(127, il Trihi male di Nota, nell'accogliere l'istanza di correzione di errore materiale, ha precisato di non avere rnnreggn, rnn l'nrclinan7a impiignata in Tifaci-a gerie, il henefirio della gngpenginne condizionale della pena. ▪ Ricorre Vinren7n Caldarelli, a MP77n del flifPlignrP AVV [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ) enuncia, con un unico motivo, violazione di legge P vi7in tu mntiva7inne con riguardo all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della gngpenginne rondi7innale CIPIIA nena rnme rideterminata dal giudice dell'esecuzione, sussistendone tutti i presupposti.

Rileva che, rnntrariamente A rliiantn gngteniitn del (iiidire dell'egerii7inne nel secondo provvedimento, con cui ha integrato la motivazione a sostegno del rigetto rieirigtan7a, la genten7a gut) 7) nnn aVPVA PCprPgGA mente ~[OSCURATO:PERSONA] il henefirin TI giudice della cognizione, senza entrare nel merito, si era limitato a constatare il giiperamentn del limite impngto 1A4 rnd per) , che vieta di gngpendere la pena detentiva al condannato che ne ha già usufruito due volte.

Tale limite è, però, venuto meno P non rappregenta iina cnnrli7inne ngtativa A RPry iitn dell'unificazione delle sentenze ex art. 671 cod. pen. e della determinazione della pena unica per il reato continuato in migura inferiore a dile anni, non opera, A mente dell'art. 163 cod. pen., il divieto nel caso di reiterazione della concessione del beneficio per la seconda volta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1 F' parífrn, in tema di A pplicA7innp della digriplina previgta dall'ad A71 rnd. proc. pen., che una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del digegnn rriminngn tra dile fatti oggetto di dile CliVPMP gPrItP117P P Applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già rligpngta per iinn dei due fatti non t23 alitnmatiramente revocata, eggenrin compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena rnrripleggivamente determinata ovvero ge en dehha eggere revnrato perché> venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 7R/07pn1 -rnmmagí, rZy 9AR414; gP7 i , n 74A71 del 7R/C1A/7(104, X/illAri, Rv 243819; Sez. 1, n. 5579 del 15/01/2008, Zerilli, Rv. 238882).

I a gngruzIncinne rnnrii7innale della pena pun eggere ~regga dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., anche se essa non gía stata rirnnngriuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/17/2013, dep 2014, Copperlè), Rv , 262331; SP7 1, n 2266 del 14/17/7001 dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 707471; 1, n 4070 ript ncvnAii qq7, qtagliptti, Rv 2M3'3q-3) La sospensione condizionale della pena, in altri termini, può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi tà gtatn cnndannatn con iina !mica senten7a per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un iiniro reato confini iato, atteso (-hp, in tal caso, per la concezione unitaria del reato - ai fini del trattamento sanzionatorio - la pluralità di condanne (Il aggimilahile ad luna condanna !mira (in tal senso S e77, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889). 2 TI giudice dell'esecuzione, anche in questa ipotesi eccezionale in cui, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continua7inne, pun concedere il beneficio della gospenginne cnndi7innale della pena anche se non riconosciuto (con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare) non pun comunque superare l'eventuale prnnlincia negativa dal giudice di cognizione.

TI divieto va correttamente inteso tenendo presente la rAtin dell'ad- 671, comma 3, cod. proc. pen.

Tale disposi7ione riconngre l giudice dell'esectuinne IA poggihilità di formulare una prognosi favorevole al condannato in termini di astensione dalla futura reitera7inne di rPAti A fronte della cnnsidera7inne tlei cingoli fatti illeciti, separatamente giudicati, come parte esecutiva di un più ampio programma rriminngn, unitariamente ideato P voluto . quali unica vinla7inne di pii) norme incriminatici.

Quel giudizio predittivo che il giudice della cognizione non aveva condotto n potuto condurre in ragione della valiita7inne ignlata dei reati (1, invece, consentito in esecuzione in funzione di una diversa configurazione degli illeciti, perch4 rapportati ad unica fattigperie cnntini lata n di rnnrnrgn formale (cfr gP7 U., n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, che ha riconosciuto via interpretativa l pnsgihilità CflgrPtiriPt-P lA pena quandn ci gia provveduto Alla revoca della sentenza di condanna per un reato che sia stato apprezzato in sede di cogni7inne come ngt-Ativo) E' stato, al riguardo, precisato che il potere conferito al giudice dell'esecuzione deirert 671, rnmma "3, roti proc nen trova lin limite, non gnlo in quello stabilito dal comma 2 dello stesso art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non !l'in eccedere le gomma quelle inflitte con ciascuna senten7A n decreto di condanna: per tutte, Sez. 1, n. 12704 del 6/3/2008, D'Angelo, Rv. 239376), ma anche in quello costituito dalla espressa negazione, da parte del giudice della cognizione, del beneficio invocato in sede di esecuzione (Sez., 1, n. 46146 del 12/04/701 8, W, Rv 2739D86: gP7 2, n 23068 del qmpnni, Genovesi, Rv . 219604; Sez. 5, n. 3213 del 22/5/1998, dep. 1999, P.M. in proc.

Impellitteri S., Rv. )13980).

In altri termini: - qualora nella sentenza PIT1PCSA dal giudice deIl cogni7ione non vi gia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione rondi7innale della pena non vi ià preclusione per il giudice - , rispetto alla concessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'art. 671, romma 3, (-ori pror pen ; - qualora nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata l'espressa nena7ione del heneficin in egitn ari una valuta7ione di merito deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res ii icirta gnstamiale, cristalli77atasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato; - qualnra il giudice della ronni7inne nel negare la sospensione condi7innale della pena, si sia limitato a constatare l'assenza, al momento della pronuncia, dei presupposti di ciii agli artt 163 P 1 64 cnri pen strettamente legati all'autonomia del reato sub iudice e che, pertanto, vengono meno una volta operata l'unificazione di quest'ultimo in un iiniro reato continuato, il giudice riell'esecii7ione dovrà valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, potendosi presumere, tenuto conto delle rirrnstan7e di cui all'ad 133 cod. pen., che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. 3 Alla luce dei principi sopra indicati, il giudice dell'esecuzione, una volta ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle (2.nten7e, guh 1) P 7) [OSCURATO:PERSONA]!irtA Atj!i CfPCCi l rlicriplina (IPl reato rmitini!ato‘ avrebbe dovuto valutare, come richiesto dalla difesa, se il beneficio della gngpenginne conrii7innale della pena potesse applicarsi n estendersi alla pena complessivamente determinata.

TI giudice dell'esecuzione - Ria pure integrando la mntiva7inne, sii nuova sollecitazione della difesa, con il provvedimento del 20 giugno 2022 -ha ricondotto l'orneggn pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sua espressa esclusione nella sentenza sub 2).

Tuttavia, non ha specificato CP la mancata ronregginne della pena gnspesa fogge stata giustificata dal giudice della cognizione con l'esito negativo della valutazione prognostica sulla futura astensione del condannato dalla reitera7inne di condotte delittuose o con l'operatività di altri limiti eventualmente legati all'autonoma rnngiripra7inne riel rpatn SIlh judire ma venuti meno a gPrjoitn riPthinifira7innp ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen. con il reato oggetto della sentenza sub 1) e •-nr-te-nniaz-srd-rs rin11-3, ,S.01111,,9.1.4,1111..., nnirs- I 41,16,1 11111111,10-1,01 41,111, 1.0,110, ,•,11111.01,,,I V M c2.1 reato continuato in misura inferiore ai due anni. 4 Tn rnncliiginne I nrrlinan7a imniinnata deve eggere annullata rnn rinvin ner ' nuovo giudizio al Tribunale di Noia per il rinnovato esame della richiesta alla luce dei richiamati nrinripi di dirittn P ferma la piena lihert valiita7inne del niudire di merito sulla sussistenza delle condizioni per concedere il beneficio.

P.Q.M.

Anni !!!A linrrlinAn7A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA re .1 .-;••••••..-.-,-. r-trn.r-to-sr-+.e. .0-1, • .24.-1111 I 1k.....111 h/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAnonché udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ci-le ha chiiesto dichiararsi inamimissibile Il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Cnn il prnvverlimentn implirretn, il TrihitnAledi Nnle, in flin7inne dinilidire dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ifi nnn in enti n nne-,ni r-4- i •••,-, le, ae. ,,,,, ti V %A C-7-1 nnel ni-nn nnn Ani mn-31-i con due sentenze di condanna emesse : - 1) dI Trihi_m!P di Nr1l, in dif i nttnhrp )ni A!k rig~ di nigz.i 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa; - 2) del C-; i.p del Trihiinele di Nnle in dita 2 mer7n 7ni n ARA pene di anni i di reclusione - pena sospesa. Cnn giirreggivn prnvverlimentn, in d_ata 2n gilignn 2(127, il Trihi male di Nota, nell'accogliere l'istanza di correzione di errore materiale, ha precisato di non avere rnnreggn, rnn l'nrclinan7a impiignata in Tifaci-a gerie, il henefirio della gngpenginne condizionale della pena. ▪ Ricorre Vinren7n Caldarelli, a MP77n del flifPlignrP AVV [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ) enuncia, con un unico motivo, violazione di legge P vi7in tu mntiva7inne con riguardo all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della gngpenginne rondi7innale CIPIIA nena rnme rideterminata dal giudice dell'esecuzione, sussistendone tutti i presupposti. Rileva che, rnntrariamente A rliiantn gngteniitn del (iiidire dell'egerii7inne nel secondo provvedimento, con cui ha integrato la motivazione a sostegno del rigetto rieirigtan7a, la genten7a gut) 7) nnn aVPVA PCprPgGA mente ~[OSCURATO:PERSONA] il henefirin TI giudice della cognizione, senza entrare nel merito, si era limitato a constatare il giiperamentn del limite impngto 1A4 rnd per) , che vieta di gngpendere la pena detentiva al condannato che ne ha già usufruito due volte. Tale limite è, però, venuto meno P non rappregenta iina cnnrli7inne ngtativa A RPry iitn dell'unificazione delle sentenze ex art. 671 cod. pen. e della determinazione della pena unica per il reato continuato in migura inferiore a dile anni, non opera, A mente dell'art. 163 cod. pen., il divieto nel caso di reiterazione della concessione del beneficio per la seconda volta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1 F' parífrn, in tema di A pplicA7innp della digriplina previgta dall'ad A71 rnd. proc. pen., che una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del digegnn rriminngn tra dile fatti oggetto di dile CliVPMP gPrItP117P P Applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già rligpngta per iinn dei due fatti non t23 alitnmatiramente revocata, eggenrin compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena rnrripleggivamente determinata ovvero ge en dehha eggere revnrato perché> venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 7R/07pn1 -rnmmagí, rZy 9AR414; gP7 i , n 74A71 del 7R/C1A/7(104, X/illAri, Rv 243819; Sez. 1, n. 5579 del 15/01/2008, Zerilli, Rv. 238882). I a gngruzIncinne rnnrii7innale della pena pun eggere ~regga dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., anche se essa non gía stata rirnnngriuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/17/2013, dep 2014, Copperlè), Rv , 262331; SP7 1, n 2266 del 14/17/7001 dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 707471; 1, n 4070 ript ncvnAii qq7, qtagliptti, Rv 2M3'3q-3) La sospensione condizionale della pena, in altri termini, può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi tà gtatn cnndannatn con iina !mica senten7a per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un iiniro reato confini iato, atteso (-hp, in tal caso, per la concezione unitaria del reato - ai fini del trattamento sanzionatorio - la pluralità di condanne (Il aggimilahile ad luna condanna !mira (in tal senso S e77, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv. 217889). 2 TI giudice dell'esecuzione, anche in questa ipotesi eccezionale in cui, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continua7inne, pun concedere il beneficio della gospenginne cnndi7innale della pena anche se non riconosciuto (con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare) non pun comunque superare l'eventuale prnnlincia negativa dal giudice di cognizione. TI divieto va correttamente inteso tenendo presente la rAtin dell'ad- 671, comma 3, cod. proc. pen. Tale disposi7ione riconngre l giudice dell'esectuinne IA poggihilità di formulare una prognosi favorevole al condannato in termini di astensione dalla futura reitera7inne di rPAti A fronte della cnnsidera7inne tlei cingoli fatti illeciti, separatamente giudicati, come parte esecutiva di un più ampio programma rriminngn, unitariamente ideato P voluto . quali unica vinla7inne di pii) norme incriminatici. Quel giudizio predittivo che il giudice della cognizione non aveva condotto n potuto condurre in ragione della valiita7inne ignlata dei reati (1, invece, consentito in esecuzione in funzione di una diversa configurazione degli illeciti, perch4 rapportati ad unica fattigperie cnntini lata n di rnnrnrgn formale (cfr gP7 U., n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, che ha riconosciuto via interpretativa l pnsgihilità CflgrPtiriPt-P lA pena quandn ci gia provveduto Alla revoca della sentenza di condanna per un reato che sia stato apprezzato in sede di cogni7inne come ngt-Ativo) E' stato, al riguardo, precisato che il potere conferito al giudice dell'esecuzione deirert 671, rnmma "3, roti proc nen trova lin limite, non gnlo in quello stabilito dal comma 2 dello stesso art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non !l'in eccedere le gomma quelle inflitte con ciascuna senten7A n decreto di condanna: per tutte, Sez. 1, n. 12704 del 6/3/2008, D'Angelo, Rv. 239376), ma anche in quello costituito dalla espressa negazione, da parte del giudice della cognizione, del beneficio invocato in sede di esecuzione (Sez., 1, n. 46146 del 12/04/701 8, W, Rv 2739D86: gP7 2, n 23068 del qmpnni, Genovesi, Rv . 219604; Sez. 5, n. 3213 del 22/5/1998, dep. 1999, P.M. in proc. Impellitteri S., Rv. )13980). In altri termini: - qualora nella sentenza PIT1PCSA dal giudice deIl cogni7ione non vi gia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione rondi7innale della pena non vi ià preclusione per il giudice - , rispetto alla concessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'art. 671, romma 3, (-ori pror pen ; - qualora nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata l'espressa nena7ione del heneficin in egitn ari una valuta7ione di merito deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res ii icirta gnstamiale, cristalli77atasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell'imputato; - qualnra il giudice della ronni7inne nel negare la sospensione condi7innale della pena, si sia limitato a constatare l'assenza, al momento della pronuncia, dei presupposti di ciii agli artt 163 P 1 64 cnri pen strettamente legati all'autonomia del reato sub iudice e che, pertanto, vengono meno una volta operata l'unificazione di quest'ultimo in un iiniro reato continuato, il giudice riell'esecii7ione dovrà valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, potendosi presumere, tenuto conto delle rirrnstan7e di cui all'ad 133 cod. pen., che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. 3 Alla luce dei principi sopra indicati, il giudice dell'esecuzione, una volta ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle (2.nten7e, guh 1) P 7) [OSCURATO:PERSONA]!irtA Atj!i CfPCCi l rlicriplina (IPl reato rmitini!ato‘ avrebbe dovuto valutare, come richiesto dalla difesa, se il beneficio della gngpenginne conrii7innale della pena potesse applicarsi n estendersi alla pena complessivamente determinata. TI giudice dell'esecuzione - Ria pure integrando la mntiva7inne, sii nuova sollecitazione della difesa, con il provvedimento del 20 giugno 2022 -ha ricondotto l'orneggn pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sua espressa esclusione nella sentenza sub 2). Tuttavia, non ha specificato CP la mancata ronregginne della pena gnspesa fogge stata giustificata dal giudice della cognizione con l'esito negativo della valutazione prognostica sulla futura astensione del condannato dalla reitera7inne di condotte delittuose o con l'operatività di altri limiti eventualmente legati all'autonoma rnngiripra7inne riel rpatn SIlh judire ma venuti meno a gPrjoitn riPthinifira7innp ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen. con il reato oggetto della sentenza sub 1) e •-nr-te-nniaz-srd-rs rin11-3, ,S.01111,,9.1.4,1111..., nnirs- I 41,16,1 11111111,10-1,01 41,111, 1.0,110, ,•,11111.01,,,I V M c2.1 reato continuato in misura inferiore ai due anni. 4 Tn rnncliiginne I nrrlinan7a imniinnata deve eggere annullata rnn rinvin ner ' nuovo giudizio al Tribunale di Noia per il rinnovato esame della richiesta alla luce dei richiamati nrinripi di dirittn P ferma la piena lihert valiita7inne del niudire di merito sulla sussistenza delle condizioni per concedere il beneficio. P.Q.M. Anni !!!A linrrlinAn7A
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