CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 1 luglio 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'utilizzo del contributo del tecnico della società elettrica non nominato ausiliario di polizia giudiziaria, nonostante avesse operato un accertamento tecnico irripetibile; - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen.; - al disconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - alla mancata esclusione della recidiva; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale aveva osservato come: - l'accertamento del tecnico non fosse irripetibile e comunque constasse della sola verifica dello stato dei fatti; - il danno cagionato all'ente era continuo ed elevato; - la recidiva poggiava su un recente precedente e sulla gravità del fatto oggetto del presente procedimento; - il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. era congruo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5