CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/5/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati essendo ictu oculi rilevabile la genericità dei motivi di appe'lo, dichiarata dalla Corte di appello con aderenza al principio enunciato da questa Corte (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268823) e convalidato dalla I. 103/2017; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C