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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 17800/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale di Trento il 20 luglio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] così diversamente qualificato il fatto che era stato contestato all'imputato quale violazione dell'art. 582, 61 n. 5 cod. pen. 2.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la sera del 27 ottobre 2018, dopo un diverbio nel parcheggio antistante una pizzeria, [OSCURATO:PERSONA] aggredì [OSCURATO:PERSONA] e, nel farlo, urtò con la spalla [OSCURATO:PERSONA] che si trovava dietro di lui.

Per l'urto subito, la donna, che stava percorrendo la rampa di accesso al locale resa viscida dalla pioggia, perse l'equilibrio e cadde riportando la frattura del trochite omerale destro.

3. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo del difensore di fiducia.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al riconoscimento del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento.

La difesa deduce, in particolare, travisamento della prova avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la Eccher fosse la moglie di Franceschini e che, spintonandolo, [OSCURATO:PERSONA] abbia urtato anche lei.

Così argomentando - sostiene la difesa - la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell'istruttoria dibattimentale dalla quale è emerso: che [OSCURATO:PERSONA] è moglie di [OSCURATO:PERSONA]; che al momento del fatto non era dietro a Franceschini, ma dietro a Belluzzo; che si rese conto dell'aggressione e indietreggiò; che per questo scivolò e perse l'equilibrio.

Così ricostruiti i fatti la difesa sostiene che le lesioni riportate dalla persona offesa non furono conseguenza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] e non possono essere ascritte a sua negligenza, imprudenza o imperizia.

4. Il Procuratore Generale ha deposito conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Successivamente è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell'imputato.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che il ricorrente ha gilictifirAtn I rini Tiri? nril pocitiwp pvrAvf2rci culle trAttAtivP pli r nnn ancora concluse, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023 la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale di Trento il 20 luglio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] così diversamente qualificato il fatto che era stato contestato all'imputato quale violazione dell'art. 582, 61 n. 5 cod. pen. 2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la sera del 27 ottobre 2018, dopo un diverbio nel parcheggio antistante una pizzeria, [OSCURATO:PERSONA] aggredì [OSCURATO:PERSONA] e, nel farlo, urtò con la spalla [OSCURATO:PERSONA] che si trovava dietro di lui. Per l'urto subito, la donna, che stava percorrendo la rampa di accesso al locale resa viscida dalla pioggia, perse l'equilibrio e cadde riportando la frattura del trochite omerale destro. 3. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo del difensore di fiducia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto al riconoscimento del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. La difesa deduce, in particolare, travisamento della prova avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la Eccher fosse la moglie di Franceschini e che, spintonandolo, [OSCURATO:PERSONA] abbia urtato anche lei. Così argomentando - sostiene la difesa - la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell'istruttoria dibattimentale dalla quale è emerso: che [OSCURATO:PERSONA] è moglie di [OSCURATO:PERSONA]; che al momento del fatto non era dietro a Franceschini, ma dietro a Belluzzo; che si rese conto dell'aggressione e indietreggiò; che per questo scivolò e perse l'equilibrio. Così ricostruiti i fatti la difesa sostiene che le lesioni riportate dalla persona offesa non furono conseguenza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] e non possono essere ascritte a sua negligenza, imprudenza o imperizia. 4. Il Procuratore Generale ha deposito conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Successivamente è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell'imputato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che il ricorrente ha gilictifirAtn I rini Tiri? nril pocitiwp pvrAvf2rci culle trAttAtivP pli r nnn ancora concluse, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere est
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