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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21576/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata nel preambolo , La Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza con cui Teresa I annuzzi aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza dello stesso ufficio giudiziario in data 8 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023.

A ragione della decisione osserva che la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo nella fase di cognizione.Nella fase esecutiva, invece , ilbeneficio può essere concesso , ai sensi dell'articolo 67 1, comm a 3, cod. proc. pen., soltanto nei casi di riconoscimento della continuazione o del concorso formale, e,secondo l'interpretazione estensiva consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, anche nei casi di abolitio criminis e di declaratoria di il legit timità costituzionale d ella norma incriminatrice .

A tale ultime due ipotesi non è equiparabile, però,la rescissione del giudicato, che , secondo la ricorrente , aveva rimosso l'unico precedente penale- la condanna inflittale dal T ribunale di Napoli con sentenza il 2 Marzo 2017 - che aveva indotto il giudice della a negarle il beneficio, pure espressamente richiesto .

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 671,comma 3, 673, 629-bis cod. proc. pen. in riferiment o agli articoli 3 , 27, primo e terzo comma, 111,117, primo comma , della C ostituzione .

Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata, seguendo linea interpretativa da tempo affermatasi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità ampiamente richiamata, avrebbe dovuto equiparare agli eventi già considerati legittimanti la concessione del beneficio da parte del giudice dell’esecuzione la rescissione del giudicato di condanna per i l re ato ost at ivo alla sospensione condizionale della pena.

D’altra parte, risultadagli atti di causa che l’unica ragione per cui la sentenza di condanna del 8 giugno 2022 non ha concesso alla Iannuzzi la sospensione condizionale èrappresentata dall’unico precedente penale all’epoca esistente, che , tuttavia, nelle more è venuto definitivamente meno , stante l’intervenuta rescissionedel giudicato, con conseguente ripristin o dello stato di incensuratezza dell’odierna ricorrente.

Non sono ipotizzabili ulteriori condizioni ostative se si considera che alla Iannuzzi sono state riconosciute le circostanze atten uan ti generiche e che i coimputati nella sua stessa posizione hanno tutti ottenuto il beneficio.

In alternativa, la Corte di appello avrebbe dovuto sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 673, comma 3, cod. proc. pen.

Di recente con la sentenza n. 208 del 2024, di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso,la Consulta ha ribadito la validità delfilone giurisprudenziale richiamato dalla difesa,fondato sull’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 673, comma 3, cod. proc. pen., confermandola possibilità per il giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione in luogo del giudice della cognizione in casi ulteriori rispetto a quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quando imposto da esigenze di ordinelo Figc coessenziali alla razionalità del sistema.

CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilitàper la manifesta infondatezza delle censure proposte.

1. Presupposto di fatto delle argomentazioni giuridiche sviluppat e dal la ricorrenteè che la sentenza della Corte di appello di Peru g ia in data 8 giugno 2022 le abbia negatoil be n efi c io della sospe n si o ne condi z ionale della pena a ca g i o ne diuna p r ecede n te c o nda n na, c h e è stata successivamente o g g etto di rescissione ex art. 629-biscod. proc. pen.,con ordinanza della Corte dia appello di Napoli del 10 agosto 2022.

Per effetto dell’ intervenuta rescissione l’adito giu di ce dell’esecuzione , in accoglimentodell’interpretazione costit uz ionalmente orienta t a d ella dell’art. 673, comma 3, cod. proc. pen., una volta constatatoil sopravvenuto venir meno della condizione osta t iva , rappresentata dalla precedente condanna irrevocabile , avrebbedovuto concedere il beneficio invocato.

2. L’indicatopresupposto, tuttavia, non sussiste.

L’ipotesi avanzata dalla difesa se co ndo cui il giu dice dell a cognizione no n avevaconcesso la sospensione condizionale d ella pena a causa dlela precedente condanna oggetto di rescissione non trova alcun appiglio nelle sentenze di condannaemesse in esito al giudizio di primo grado e a quello di appello.

La questione è stata già affrontata da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 2803/2023 in data 18 ottobre 2023 con cui la quinta sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Perugia in data 8 giugno 2022.

Nel valutare manifestamente infondato uno dei motivi- esattamente il terzo con cui era stato sollecitato «il l'intervento ex officio della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 609comma 2 cod. proc. pen., perché dopo la sentenza di secondo gradoè stata emessa ordinanza della Corte d'appello di Napoli, del 10 agosto 2022,di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. a riguardo di una sentenza del Tribunale di Napoli del 2 marzo 2017 nell'ambito di altro procedimento penale, irrevocabile il 16 giugno2017, che in definitiva ha eliminato l'unico precedente penale a carico della ricorrente, evidentemente ritenuto ostativoal riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione e che ella non avrebbe potutofar valere con i motivi di appello)» - la Corte legittimità ha, tra l’altro, osservato che « Le ragioni di censura, inoltre, al di là della invocazionedi un differente approccio valutativo alla luce dell'ordinanza ex art. 629bis cod. proc. pen. allegata al ricorso - che ripristinerebbe, secondo la tesi difensiva, uno stato di formaleincensuratezza, tuttavia pur sempre in pendenza di un precedente"giudiziario" - non esplicitano le argomentazioni che in concreto avrebbero dovutoispirare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena -il cui presupposto è rappresentato dalla prognosi favorevole in ordine alla futuraastensione dalla commissione di ulteriori reati - e la non menzione della condannanel certificato del casellario giudiziale - fondata sulla prospettiva del futuroravvedimento, potenzialmente non favorita dall a pubblicità dell'intervenuta condanna».

In assenza di indicazioniesplicite di segno contrario, invero nemo prospettate dalla ricorrente , deve ritenersi che la mancata concessione d ella sospensione condizionaledella pena nel procedimento definito della sentenza della Corte di appello di Perugia in data 8 giugno 2022non sia dovuta alla riscontrata presenza di una condizione ostativa, ovvero il precedente penale poi interessato alal rescissione, ma sia il risultato dell’esercizio delpotere discrezionale d ei giudici della cognizione, cui è affidato il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del condannato.

L’assenza di giustificazioni adeguate ed esaustivadelle scelte discrezionali o lacontrarietà di quest e ultime alla legge po ssono essere sindacat e – come in concreto avvenuto nel caso in verifica – con i me zzi di impugnazione pre v isti dall’ordinamento; a tali vizi non può inveceporsi rimedio in sede esecutiva.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.la ricorrente deve essere condannat a al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente va altresì condannata al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata nel preambolo , La Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza con cui Teresa I annuzzi aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza dello stesso ufficio giudiziario in data 8 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023. A ragione della decisione osserva che la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo nella fase di cognizione.Nella fase esecutiva, invece , ilbeneficio può essere concesso , ai sensi dell'articolo 67 1, comm a 3, cod. proc. pen., soltanto nei casi di riconoscimento della continuazione o del concorso formale, e,secondo l'interpretazione estensiva consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, anche nei casi di abolitio criminis e di declaratoria di il legit timità costituzionale d ella norma incriminatrice . A tale ultime due ipotesi non è equiparabile, però,la rescissione del giudicato, che , secondo la ricorrente , aveva rimosso l'unico precedente penale- la condanna inflittale dal T ribunale di Napoli con sentenza il 2 Marzo 2017 - che aveva indotto il giudice della a negarle il beneficio, pure espressamente richiesto . 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 671,comma 3, 673, 629-bis cod. proc. pen. in riferiment o agli articoli 3 , 27, primo e terzo comma, 111,117, primo comma , della C ostituzione . Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata, seguendo linea interpretativa da tempo affermatasi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità ampiamente richiamata, avrebbe dovuto equiparare agli eventi già considerati legittimanti la concessione del beneficio da parte del giudice dell’esecuzione la rescissione del giudicato di condanna per i l re ato ost at ivo alla sospensione condizionale della pena. D’altra parte, risultadagli atti di causa che l’unica ragione per cui la sentenza di condanna del 8 giugno 2022 non ha concesso alla Iannuzzi la sospensione condizionale èrappresentata dall’unico precedente penale all’epoca esistente, che , tuttavia, nelle more è venuto definitivamente meno , stante l’intervenuta rescissionedel giudicato, con conseguente ripristin o dello stato di incensuratezza dell’odierna ricorrente. Non sono ipotizzabili ulteriori condizioni ostative se si considera che alla Iannuzzi sono state riconosciute le circostanze atten uan ti generiche e che i coimputati nella sua stessa posizione hanno tutti ottenuto il beneficio. In alternativa, la Corte di appello avrebbe dovuto sollevare questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 673, comma 3, cod. proc. pen. Di recente con la sentenza n. 208 del 2024, di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso,la Consulta ha ribadito la validità delfilone giurisprudenziale richiamato dalla difesa,fondato sull’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 673, comma 3, cod. proc. pen., confermandola possibilità per il giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione in luogo del giudice della cognizione in casi ulteriori rispetto a quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quando imposto da esigenze di ordinelo Figc coessenziali alla razionalità del sistema. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilitàper la manifesta infondatezza delle censure proposte. 1. Presupposto di fatto delle argomentazioni giuridiche sviluppat e dal la ricorrenteè che la sentenza della Corte di appello di Peru g ia in data 8 giugno 2022 le abbia negatoil be n efi c io della sospe n si o ne condi z ionale della pena a ca g i o ne diuna p r ecede n te c o nda n na, c h e è stata successivamente o g g etto di rescissione ex art. 629-biscod. proc. pen.,con ordinanza della Corte dia appello di Napoli del 10 agosto 2022. Per effetto dell’ intervenuta rescissione l’adito giu di ce dell’esecuzione , in accoglimentodell’interpretazione costit uz ionalmente orienta t a d ella dell’art. 673, comma 3, cod. proc. pen., una volta constatatoil sopravvenuto venir meno della condizione osta t iva , rappresentata dalla precedente condanna irrevocabile , avrebbedovuto concedere il beneficio invocato. 2. L’indicatopresupposto, tuttavia, non sussiste. L’ipotesi avanzata dalla difesa se co ndo cui il giu dice dell a cognizione no n avevaconcesso la sospensione condizionale d ella pena a causa dlela precedente condanna oggetto di rescissione non trova alcun appiglio nelle sentenze di condannaemesse in esito al giudizio di primo grado e a quello di appello. La questione è stata già affrontata da questa Corte di cassazione nella sentenza n. 2803/2023 in data 18 ottobre 2023 con cui la quinta sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Perugia in data 8 giugno 2022. Nel valutare manifestamente infondato uno dei motivi- esattamente il terzo con cui era stato sollecitato «il l'intervento ex officio della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 609comma 2 cod. proc. pen., perché dopo la sentenza di secondo gradoè stata emessa ordinanza della Corte d'appello di Napoli, del 10 agosto 2022,di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. a riguardo di una sentenza del Tribunale di Napoli del 2 marzo 2017 nell'ambito di altro procedimento penale, irrevocabile il 16 giugno2017, che in definitiva ha eliminato l'unico precedente penale a carico della ricorrente, evidentemente ritenuto ostativoal riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione e che ella non avrebbe potutofar valere con i motivi di appello)» - la Corte legittimità ha, tra l’altro, osservato che « Le ragioni di censura, inoltre, al di là della invocazionedi un differente approccio valutativo alla luce dell'ordinanza ex art. 629bis cod. proc. pen. allegata al ricorso - che ripristinerebbe, secondo la tesi difensiva, uno stato di formaleincensuratezza, tuttavia pur sempre in pendenza di un precedente"giudiziario" - non esplicitano le argomentazioni che in concreto avrebbero dovutoispirare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena -il cui presupposto è rappresentato dalla prognosi favorevole in ordine alla futuraastensione dalla commissione di ulteriori reati - e la non menzione della condannanel certificato del casellario giudiziale - fondata sulla prospettiva del futuroravvedimento, potenzialmente non favorita dall a pubblicità dell'intervenuta condanna». In assenza di indicazioniesplicite di segno contrario, invero nemo prospettate dalla ricorrente , deve ritenersi che la mancata concessione d ella sospensione condizionaledella pena nel procedimento definito della sentenza della Corte di appello di Perugia in data 8 giugno 2022non sia dovuta alla riscontrata presenza di una condizione ostativa, ovvero il precedente penale poi interessato alal rescissione, ma sia il risultato dell’esercizio delpotere discrezionale d ei giudici della cognizione, cui è affidato il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del condannato. L’assenza di giustificazioni adeguate ed esaustivadelle scelte discrezionali o lacontrarietà di quest e ultime alla legge po ssono essere sindacat e – come in concreto avvenuto nel caso in verifica – con i me zzi di impugnazione pre v isti dall’ordinamento; a tali vizi non può inveceporsi rimedio in sede esecutiva. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.la ricorrente deve essere condannat a al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente va altresì condannata al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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