CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27314/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni di cui inricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Palermo, decidendo inserie di rinvio disposto da questa Corte, sezione terza, con sentenza n. 37198 del9 ottobre 2025, a seguito di annullamento dell'ordinanza con la quale era statadichiarata inammissibile l'istanza di riesame formulata dall’indagato SimonePipitò avverso il decreto, emesso il 10 aprile 2025, con il quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto, nei confronti delmedesmo, sottoposto ad indagini per il delitto di partecipazione ad unaassociazione a delinquere, connotata dal carattere della transnazionalità,finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti dicontrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 61-bis cod. pen. e 291-quater,commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 43 del 1973, 3 legge n. 146 del 2006), e peralcuni reati fine (capi K, O ed M della imputazione provvisoria), il sequestropreventivo ai fini della confisca, ex artt. 240-bis cod. pen e 301, comma 5-bis deld.P.R. n. 43 del 1973, di un autoveicolo marca [OSCURATO:PERSONA] e di unterreno seminativo, in comune di Misilmeri, intestati alla coniuge AlessiaBongiovanni, ha rigettato la richiesta.2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione,deducendo quattro motivi di seguito enunciati.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 321, 324 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. considerata la motivazioneapparente del decreto di sequestro preventivo, non emendabile davanti alTribunale del riesame.Rilevato che il decreto di sequestro impugnato era stato emesso, il 10aprile 2025, in seguito all'annullamento, da parte dello stesso Tribunale delRiesame, di un precedente e analogo provvedimento reso in data 8 novembre2024, si assume che il precedente provvedimento di sequestro, non può essererichiamato nel successivo, e, in ogni caso, gli unici elementi nuovi attinenti ilpericulum in mora valorizzati dal Gip riguardano la posizione di altri indagati,ovvero argomenti non addotti dal PM quali quello della sperequazione reddituale;mentre per quanto riguarda il fumus commisi delicti il Gip non ha neppureeffettuato, come in precedenza, alcun richiamo agli elementi esposti nellarichiesta del PM, ma si è limitato a valorizzare alcune conversazioni inerenti altriindagati e non l'odierno ricorrente.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 321, 324 cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1, 2, 3 e 4, deld.P.R. n. 43 del 1973 e 240-bis cod. pen., considerata la motivazione apparentedel decreto di sequestro preventivo in ordine al fumus commisi delicti, conspecifico riguardo alla prova del reato associativo e della affectio societatis incapo al [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo valutata al di là di un semplice richiamo ai reatifine.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.in specie del principio di ragionevolezza temporale della confisca persproporzione in quanto il reato associativo risulta contestato a partire dal maggio2022, mentre i beni sottoposti a vincolo sono stati acquisiti nel 2020, per quantoriguarda l'auto, e nel 2021, per quanto riguarda il terreno; si rappresenta inoltreche l'auto all'epoca del sequestro non era stata interamente pagata e di ciò nonsi è tenuto conto nel calcolo della sproporzione reddituale.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., considerata lamotivazione apparente del decreto di sequestro preventivo in ordine al periculumin mora, rilevata la omessa esplicitazione delle ragioni fondanti l'anticipazionedell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, tanto piùtrattandosi di una somma di denaro, bene fungibile e non intrinsecamenteillecito.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con memoria scritta cui siè richiamato, ha chiesto di rigettare il ricorso, perché affidato a motivi infondati.Quanto al primo ed al secondo motivo, il Tribunale, diversamente daquanto ritenuto dal ricorrente, ha correttamente e coerentemente motivato inordine alla riferibilità delle cose sequestrate anche all’indagato, benché intestatealla di lui moglie, nonché alla sussistenza del fumus boni iuris del reato inrelazione al quale è stata adottata la misura ablativa, inequivocabile stante allerisultanze delle indagini in atti. Quanto al terzo motivo è difficile cogliere a pienola doglianza, a meno che questa non si individui nel difetto di motivazione giàescluso con le osservazioni sopra riportate. Quanto al quarto motivo, pure sonochiare le finalità del sequestro preventivo, essendo quest’ultimo stato agganciatoal periculum in mora, anch’esso assistito da adeguata motivazione circa lacapacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], chiaramente estesa fino al possibile compimentodi operazioni idonee alla dispersione di quanto in sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato gli altri, articolati in censure nonconsentite, manifestamente infondate o inconferenti, sono inammissibili.2. Si rileva, in relazione alla violazione della preclusione processualeintervenuta a seguito dell'annullamento del primo decreto di sequestro, evocatacol primo motivo, che il Tribunale ha correttamente rimarcato che l'annullamentodel precedente provvedimento impositivo del vincolo sui beni era stato dispostoper carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, giungendo quindi allacondivisibile conclusione che non era intervenuta, sul punto, alcuna valutazioneesplicita o anche solamente implicita che costituisse ostacolo alla rinnovazionedella richiesta di sequestro.2.1. Le valutazioni del Tribunale risultano aderenti alle posizioni dellagiurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato che "ilprovvedimento cautelare reale annullato per motivi formali può essere reiterato aseguito di domanda del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010,Riviezzi, Rv. 248804 - 01, secondo cui la preclusione processuale determinatadal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato uneffettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio edell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioniche definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramenteprocedurali; nello stesso senso, Sez. 4, n. 4273 del 28/11/2008, Schembri, Rv.242502 - 01; Sez. 2, n. 35482 del 12/07/2007, Lucifora, Rv. 238082 - 01; Sez.3, n. 43365 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Carta; in materia di misura cautelari personali siveda, da ultimo, Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, Rv. 285962 - 01).In tale indirizzo meritano di essere segnalate, in quanto relative afattispecie assai simili a quella in esame, le sentenze che hanno enunciato ilprincipio secondo cui l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo pertotale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non ostaall'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo aventead oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel casoin cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur sesolo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione dellamisura (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Bellomo, Rv. 286171 - 01; Sez. 3, n.27635 del 21/5/2025, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non mass.; Sez. 3, n. 26990 del21/5/2025, [OSCURATO:PERSONA] non mass.; Sez. 3, n. 37197 del 9/10/2025 D’Asaro, nonmass.).2.2. Di conseguenza, ribadito che il giudicato cautelare ha una portata piùristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo lequestioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato deglipronuncia di questa Corte, che ha valutato esclusivamente la questionedell'interesse a impugnare, non ha comportato la formazione di alcun giudicatocautelare in ordine al periculum in mora, come del fumus dei delitti oggetto dellacontestazione provvisoria, è del tutto eccentrica, oltre che generica, la deduzionein ordine alla omessa indicazione da parte dei due giudici di merito di elementinuovi, non essendovi alcun effetto preclusivo che necessitava di essere superato(Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019 Rv. 278228 - 01; si vedano, perun'affermazione del medesimo principio in materia di misure cautelari personali,Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Rv. 279411 - 01; Sez. 1, n. 5444 del07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278363 - 01).3. Venendo alle ulteriori censure, comprese le doglianze di cui allaseconda parte del primo motivo di ricorso, va innanzi tutto ricordato che in temadi provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo perviolazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende,secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores iniudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01;Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01), ma non lacontraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nelgiudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorsodi cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. Nello specificare tale presupposto siè chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibilequando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente omeramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per renderecomprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; piùrecentemente, Sez. 3, n. 32603 del 23/6/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Non può pertanto essere proposta come violazione della legge,sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dalTribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame.Nel caso di specie, l'odierno ricorso ripropone sostanzialmente gli stessiargomenti devoluti al Tribunale del riesame respinti con motivazione che in alcunmodo può definirsi apparente, men che meno inesistente nei termini spiegati eche pertanto non è sindacabile in questa sede di legittimità.In tale ambito si inseriscono le censure difensive non ancora esaminate.3.1. Si rileva, quanto al fumus commisi delicti, con riguardo alla prova delreato associativo e della affectio societatis, bersaglio del secondo motivo, che lestesse argomentazioni difensive nella misura in cui richiamano specifici passaggiargomentativi dell'ordinanza impugnata e dello stesso provvedimento genetico,che si assume così carente da non essere emendabile con l'intervento delTribunale della cautela, non palesano affatto l'inesistenza dell'apparatomotivazionale sottoponendo in realtà a questa Corte una mera critica dellevalutazioni operate dai giudici di merito, oltretutto sulla base dell'erroneopresupposto (pag. 6 ricorso) che ai fini della apposizione della vincolo cautelarereale sia necessario delineare un quadro di gravità indiziaria a carico dellapersona nei cui confronti è operato il sequestro, laddove la disciplina in esame,richiede esclusivamente che sussista il "fumus commisi delicti", che, seppurancorato a concreti e persuasivi elementi di fatto, non deve necessariamenteassurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misurecautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Rv. 286366 - 01; Sez. 5 ,n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152 - 01).Ed invero il Tribunale di Palermo, ha ampiamente ed autonomamentemotivato alle pagine da 9 a 14 in ordine all'esistenza del consesso associativocapeggiato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], all'indeterminatezza delprogramma, all'esistenza di una stabile struttura associativa, agli elementiindiziari, costituiti dall'attività intercettiva, come dai plurimi sequestri di carichi disigarette di contrabbando e dagli arresti dei sodali, in seguito ai quali eracomunque proseguita l'attività delittuosa, per poi soffermarsi, alle pagine 12 e13, sugli elementi riferiti alla persona del [OSCURATO:PERSONA], monitorato, in occasione dei variservizi di osservazione predisposti in vista dell'arrivo dei corrieri, mentre eraintento nell'espletamento di compiti di vigilanza e di supporto all'attività di caricoe trasbordo dei tabacchi lavorativi esteri, nonché intercettato durantesignificative conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] inerenti l'attività in corso. Inproposito è smentito in atti l'assunto difensivo di una radicale carenzamotivazionale, in ipotesi non colmabile, del decreto di sequestro, atteso che lostesso, a pagina 5, non si sottrarre all'individuazione del fumus del reatoassociativo, anche in relazione alla condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA], oltre cherelativamente ai reati fine, rinviando in tal senso all'ordinanza applicativa dellamisura cautelare personale, peraltro, a differenza del primo decreto di sequestro,confermata dal Tribunale del riesame.3.2. Analoghe considerazioni - da cui consegue l'inammissibilità anche delquarto motivo di ricorso - devono essere svolte in ordine al periculum in morarelativamente al quale il Tribunale ha adeguatamente e congruamente motivatoalle pagine da 15 a 18, rilevando, che l'autovettura come il terreno sottoposti asequestro, tenuto conto delle condizioni del patrimonio del soggetto attinto dallamisura, ove non è stato rinvenuto qualsivoglia altro bene patrimoniale, mobileimmobile, né avendo la difesa documentato l'eventuale esistenza di garanziepatrimoniali nella diretta o indiretta disponibilità dell'indagato, ben potrebberoessere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, rendendosuccessivamente impraticabile la confisca.Il motivo in discorso, altresì, si configura come certamente generico peraspecificità estrinseca nella misura in cui fa riferimento alla confisca di unasomma di denaro, laddove al [OSCURATO:PERSONA], come detto, sono stati sequestratiesclusivamente un'auto e un terreno, peraltro fittiziamente intestati alla coniuge.3.3. Tanto basta, in questa sede, per escludere la possibilità di sindacareuna motivazione che, come detto, non è apparente, né mancante.4. Il terzo motivo, concernente la violazione del principio di"ragionevolezza temporale", è manifestamente infondato.4.1. La giurisprudenza di questa Corte, pur richiedendo una correlazionecronologica tra l'attività illecita e l'arricchimento patrimoniale, non impone unaperfetta e meccanica sovrapposizione temporale, ma esige un giudizio di"ragionevolezza" da condursi in concreto.Il Tribunale ha ritenuto che l'acquisto dei beni negli anni 2020, per quantoriguarda l'auto, e nel 2021, per quanto riguarda il terreno, non fosse"eccessivamente antecedente" rispetto all'inizio dell'attività associativacontestata (maggio 2022), concludendo che i cespiti "non possono ritenersi ictuoculi estranei al reato"; inoltre risulta puntualmente analizzato, sia nel decreto disequestro che nell'ordinanza impugnata, l'ulteriore requisito, peraltro noncontestato dal ricorrente se non nei limiti di una asserita omessa considerazionedell'acquisto dell'autovettura a mezzo di un finanziamento con rateizzazionemensile, della sproporzione reddituale, coerente con l'esigenza anticipatoria dellaconfisca ex artt. 240-bis cod. pen., affermata sulla base di una puntualevalutazione della sperequazione finanziaria scalare annua del nucleo familiare delricorrente, negli anni dal 2015 al 2022, risultata di segno sempre ampiamentenegativo.Tali valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto, sorretti da unamotivazione, peraltro neppure illogica, che si sottrae, in questa sede, alsindacato di legittimità. Il lasso temporale individuato, nel contesto diun'associazione criminale complessa e strutturata, non appare prima facie taleda escludere ogni collegamento tra i proventi illeciti in via di accumulazione e gliinvestimenti mobiliari e immobiliari.4.2. La censura del ricorrente, che, in sostanza, postula una necessariaanteriorità della condotta illecita rispetto a ogni singolo acquisto, propone uncriterio eccessivamente rigido e formalistico, non in linea con la ratio dellanorma, che è quella di colpire patrimoni la cui formazione appaiaragionevolmente riconducibile, anche in via indiretta o preparatoria, all'attivitàdelittuosa e con gli arresti di questa Corte, che sin dalla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, essendo irrilevante il requisito della"pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca deisingoli beni "non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epocaanteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valoresuperi il provento del medesimo reato" (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226490 - 01) purché sia comunque rispettato il criterio di"ragionevolezza temporale" che impone di escludere dalla sua applicazione i beniche siano "ictu oculi" estranei al reato perché «acquistati in un periodo di tempoeccessivamente antecedente alla sua commissione» (così le sentenze delleSezioni Unite del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; 17/12/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv.226490; Sez. U, 27421 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281561 - 01; Sez. 2,Sentenza n. 5936 del 23/01/2026, Rv. 289399 - 01; Sez. 1, n. 25239 del23/01/2024, Rv. 286594 - 01; Sez. 1, n. 11987 del 6/12/2024, dep. 2025),Bat).5. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, ilricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, conconseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]