CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 05801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5145/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GROSSI -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA -FIRENZE n. 1106/2019 depositata il 10/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I contribuenti proposero, con separate DOCFA, il classamento catastale di alcuni immobili di loro proprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] di Pesa (FI) e in particolare accatastati al fg. 33, part. 294: -sub 538 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; -sub 535 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la categoria proposta era A/2 ma l’Ufficio, con due avvisi di accertamento notificati nel 2016 ai proprietari, respinse la proposta attribuendo agli immobili la categoria A/1 e rideterminando le relative rendite. 1.1 Avverso i predetti avvisi, i proprietari proposero separati ricorsi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze lamentando carenze motivazionali negli avvisi medesimi, erroneità della categoria attribuita in base alle caratteristiche degli immobili e al contesto circostante, errato confronto con altreunità immobiliari e ulteriori comparazioni. 1.2 Con sentenza n. 487/05/2017 il primo giudice, previa riunione dei ricorsi, li respinse. 1.3 Su appello dei contribuenti la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, accolse l’appello confermando l’attribuzione della categoria A/2, come proposto dagli appellanti. 1.4 Secondo la Corte di merito, anche alla luce della pronuncia di questa Corte n. 12024/2015, doveva valorizzarsi la valutazione del CTU secondo cui l’immobile, pur intrinsecamente di pregio, non poteva più, come in passato, ritenersi posto in zona di pregio, essendo “principalmente immerso in edifici di nuova costruzione e in alcuni casi anche di carattere di edilizia popolare, ma che comunque per le sue caratteristiche costruttive e di rifinitura esterna, emerga rispetto al contesto dei fabbricati di tipo residenziale che lo circonda”. Il giudice d’appello rileva poi, sempre sulla scorta della relazione tecnica, che le altre unità immobiliari sono sorte in buona parte dopo quella in oggetto, valutando inoltre il giudice che anche le fotografie allegate mostrino una zona cittadina periferica tutt’altro che di pregio, sicché doveva ritenersi provato che la zona, certamente di pregio quando l’edificio venne costruito negli anni Sessanta, avesse subito una metamorfosi in senso deteriore. 1.5 Benché ciò fosse sufficiente, secondo la pronuncia impugnata, all’accoglimento dell’appello, il giudice di merito ha altresì evidenziato come anche le caratteristiche intrinseche ed estrinseche costruttive, tecnologiche e di rifiniture, neppure possano essere considerate come “superiori” a quelle dei fabbricati di tipo residenziale, argomentando in base alle fotografie sul fatto che si tratta di caratteristiche “assolutamente ordinarie e anzi retrò” mancando ristrutturazioni recenti ed essendo di base la dotazione impiantistica, come osservato dal CTU. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre compensato le spese tra le parti addebitando però le spese dell’ausiliario all’Agenzia delle Entrate. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi di ricorso. Resistono i tre proprietari con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. In via preliminare, va evidenziato come il ricorso appaia proposto esclusivamente avverso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e come [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria esclusiva della diversa particella sub 538) non sia stata evocata nella presente fase, salvo intervenire al solo scopo di chiedere sia accertato il passaggio in giudicato, nei suoi confronti, della sentenza di merito. Effettivamente deve ritenersi la causa scindibile, trattandosi di unità immobiliari diverseoggetto di separate DOCFA, e pertanto di posizioni (non di comproprietà) riunite per mera economia processuale, non sussistendo quindi alcun litisconsorzio catastale con i proprietari della diversa particella sub 535. Nulla impedisce quindi di ritenere intervenuto il giudicato sulla parte di sentenza che riguarda l’intervenuta. 3. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Sostiene che la motivazione adottata dalla Corte di merito debba considerarsi meramente apparente perché, pur affermando di far proprie le conclusioni della CTU, in realtà se ne discosta significativamente pervenendo a un esito difforme. Evidenzia come la [OSCURATO:PERSONA] abbia richiamato la parte di CTU relativa al degrado della zona circostante, omettendo invece di rilevare le ulteriori e più significative circostanze per affermare il carattere di signorilità dell’immobile, mettendo in risalto la superiorità dello stesso rispetto agli altri immobili circostanti classati A/2. 4. Con il secondo motivo l’Agenzia si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..Sostiene che il fatto decisivo in questione sarebbe da rinvenirsi nel confronto con le unità tipo e gli immobili simili, posti alla base dell’accertamento dell’Ufficio e valorizzato dallo stesso CTU. 5. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Si duole che la Corte di merito abbia ritenuto irrilevanti le valutazioni del CTU sulla comparazione con immobili simili per ubicazione in quanto esorbitante rispetto al quesito. Sostiene che tali confronti siano indispensabili ai sensi dell’art. 61 citato. 6.I motivi, che possono trattarsi congiuntamente investendo le medesime questioni, sono inammissibili sotto più profili. 6.1 Sotto un primo profilo deve ricordarsi come sussista l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale”, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta l’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento si concretizzi nell’assenza di esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando sia carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166). 6.2 Appare evidente come, nel caso specifico, la Corte di merito abbia condiviso le valutazioni del consulente quanto alla qualificazione della zona come “di pregio” escludendo che la stessa possa a tutt’oggi considerarsi tale e ciò benché in passato lo fosse, salvo poi discostarsi dalle successive valutazioni tecniche alla luce dell’esame delle fotografie allegate e di talune affermazioni dello stesso consulente, quali quelle relative alla descrizione del bene e alla dotazione impiantistica definita “di base”, valutazione sul punto ritenuta attendibile. Non può pertanto ritenersi che la motivazione sia apparente situandosi anzi ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale, essendo chiaramente espresse le convinzioni del giudice di merito e gli elementi su cui si basano senza che le stesse presentino evidenti errori logici o giuridici. La richiesta di un esame più penetrante evidenzia il sollecito ad effettuare valutazioni in fatto che sono precluse nella presente fase. 6.3 Come sopra riportato, poi, la Corte territoriale ha richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte (Sentenza sez. V n. 12024 del 10/06/2015) secondo cui sono iscrivibili nella categoria A/1, (Abitazioni di tipo signorile) le unità immobiliari appartenenti a fabbricati: -ubicati in zone di pregio; - con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Due sono pertanto i requisiti necessari perché possa attribuirsi la categoria suindicata: la zona di pregio e le caratteristiche intrinseche dell’immobile. La Corte di merito, dopo avere escluso la ricorrenza del primo requisito e pronunziandosi espressamente ad abundantiam (“tanto basterebbe per accogliere la domanda”), in parziale contrasto con la CTU si è pronunciata anche sull’insussistenza del secondo requisito. 6.4 Ne deriva che la decisione si basa su due rationes decidendi,l’assenza di entrambi i requisiti separatamente valutati, di cui l’Agenzia ricorrente censura, con il presente motivo, solamente il secondo, lamentando che non si sia dato risalto alla comparazione con altre unità. Nessuna censura è svolta con riferimento alla valutazione secondo cui la zona, pacificamente in passato ritenuta in zona di pregio e classificata A/1, abbia visto deteriorata la situazione e non possa più ritenersi tale. Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, Rv. 658309 –01). Ne deriva che, anche ove fossero condivisibili le considerazioni dell’Ufficio sul pregio dell’immobile e in relazione alla comparazione suindicata, è comunque sceso il giudicato sulla valutazione di merito in ordine al fatto che la zona non può più considerarsi di pregio. 7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo, a favore dei controricorrenti evocati in giudizio (e nei cui confronti si individua una situazione di soccombenza in capo all’Agenzia delle Entrate) [OSCURATO:PERSONA] edElisa Cappelletti. P.Q.M respinge il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite a favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 4.500,00 per comp