CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44157/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/04/2021 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha concluso per; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, confermava la condanna pronunciata in primo grado, in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di detenzione illegale di arma comune da sparo. In particolare, il Dester era trovato in possesso di 114 piante di cannabis, dalle quali era risultato ottenibile un quantitativo di principio attivo pari a gr. 8339; veniva anche rinvenuto un fucile da caccia, appartenuto al padre dell'imputato e da n2*( quest'ultimo non denunciato a seguito del decesso del genitore. 2. Avverso la suddetta pronuncia, l'imputato ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nella parte in cui sarebbe stato erroneamente determinato il peso dello stupefacente. Si eccepisce, infatti, che il sequestro aveva riguardato un numero di piantine (114) aventi un peso complessivo pari a circa Kg. 550, tuttavia, nella successiva indagine volta a stabilire il quantitativo di principio attivo, desunto in proporzione rispetto alle parti di pianta idonee a produrre THC, non sarebbe stato chiaramente indicato se erano stati espunti o meno il fusto e le radici delle piante di cannabis, dalle quali notoriamente non si estrae sostanza stupefacente. Si afferma, pertanto, che l'accertamento del quantitativo di principio attivo, rilevante anche ai fini dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, sarebbe del tutto destituito di adeguato sostegno probatorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 697 cod. pen., nonché agli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, con riguardo alla ritenuta illegale detenzione del fucile. In particolare, si rappresenta che l'arma, appartenuta al defunto padre dell'imputato, era pervenuta a quest'ultimo per successione ereditaria ed, in precedenza, risultava correttamente denunciata. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che non occorresse procedere ad una nuova denuncia, essendo sufficiente quella eseguita dal padre, sicchè poteva al più ipotizzarsi a suo carico una condotta colposa integrante la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. L'eventuale derubricazione, peraltro, ben avrebbe consentito di ritenere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta erronea quantificazione del principio attivo ricavabile dalle piante di cannabis sequestrate, ripropone una questione in punto di fatto che è stata già esaustivamente esaminata nella sentenza impugnata. Il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura del dato probatorio, senza tener conto del fatto che la Corte di appello ha esaminato la questione concernente il "peso" del principio attivo, ritenendo che l'analisi chimica risulta eseguite su foglie ed infiorescenze, sicchè non vi era alcun elemento che potesse far fondatamente dubitare che nel computo complessivo si sia tenuto conto di parti delle piante inidonee alla produzione di stupefacente. Di ciò viene dato espressamente conto, avendo la Corte di appello precisato che, a fronte del peso complessivo di kg.550 delle piante sequestrate, il peso delle "foglie ed inflorescenze" era pari a kg.51, in tal modo è stata data puntuale risposta alla tesi difensiva secondo cui non sarebbe stata effettuata una corretta cernita tra il materiale vegetale idoneo alla produzione di stupefacente e quello privo di tale caratteristica. A fronte di una motivazione logica e non contraddittoria contenuta nella sentenza impugnata, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto V comporta che non At consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). 3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta detenzione illegale del fucile da caccia. Il ricorrente propone una lettura in diritto secondo cui l'omessa denuncia dell'arma sarebbe frutto di una mera omissione colposa, in quanto tale integrante la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, l'art. 697 cod. pen. sanziona la detenzione abusiva di armi commessa anche in forma colposa, a differenza della previsione incriminatrice contenuta agli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n.895 che contempla una fattispecie dolosa. 3.1. Si tratta di un'impostazione errata in diritto, in quanto l'art. 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, sostituendo l'art. 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, ha innovato, in relazione alle armi comuni da sparo, la materia per quanto riguarda la condotta già prevista dall'art. 697 cod. pen., trasformando in delitti i reati contravvenzionali; ne consegue che l'art. 697 cod. pen. continua a trovare applicazione solo per le "armi non contemplate" dalla legge speciale, ossia per quelle (come le armi bianche) non qualificabili né come armi comuni da sparo né come armi da guerra, nonché per le relative munizioni (Sez. 1, n. 6670 del 5/5/1983, Giordano, Rv. 159947; Sez.1, n. 6200 del 24/2/1982, Covre, Rv. 154348); viceversa, la detenzione illegale di arma comune da sparo è attualmente sanzionata dalla norma speciale di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895 del 1967. Né può essere dedotta in questa sede la questione concernente la carenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di questione di fatto rispetto alla quale la Corte di appello ha sottolineato come l'obbligo di denunciare il possesso di arma comune da sparo sussiste a prescindere dal titolo di acquisto, quanto detto comporta l'irrilevanza dell'eventuale ignoranza dell'obbligo di denuncia in capo al Dester. 4. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il