CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava la responsabilità del prevenuto e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di furto aggravato (così riqualificata dal primo giudice l'originaria contestazione ex art. 648 cod.pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente ed il considerevole valore dei beni sottratti alla persona offesa); considerato, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata ove, alla luce delle circostanze sopra riportate, si evidenzia la particolare mitezza del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma