CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 1953
Cassazione n. 00954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1953 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in data 5 luglio 2023, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 595, comma 3, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato continuato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, 493 e 495 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936); donde, il pur dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego di implementazione istruttoria, è generico e non consentito in questa sede, giacché affidato a rilievi che nulla di specifico adducono in ordine alla ritenuta inutilità dell'incombente istruttorio richiesto; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, attenendosi al dictum della Corte Costituzionale, enunciato con la sentenza n. 182 del 2021, ha correttamente motivato nel senso che, in riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra il fatto di reato e il danno, la valutazione del giudice di merito (anche in sede penale), deve avvenire secondo il criterio del "più probabile che non", di modo che la valutazione in tal senso compiuta dalla Corte territoriale non può essere scrutinata in questa sede in quanto affidata ad argomentazioni più che plausibili (vedasi pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023