CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00867/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13199/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 79, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 1297 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 24 marzo2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13199/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 16 giugno 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice con rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., premesso di essere creditrice in forza di decreto ingiuntivo di [OSCURATO:PERSONA], pignorò, ai sensi degli artt. 602 e ss. del codice di rito, «immobili di proprietà» di [OSCURATO:PERSONA], ubicati nel Comune di Torino, in atto precisando che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di nuda proprietà su detti beni con atto pubblico dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ. con sentenza delTribunale di Roma. Avverso tale pignoramento, [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione con ricorso iscritto a ruolo il 3 luglio 2020. In data 17 luglio 2020, la creditr ice procedente effettu ò la trascrizione del pignoramento, menzionandonella relativa nota la nuda proprietà quale diritto staggito. 2. All’esito del giudizio, svolto secondo la scansione bifasica connotante le controversie oppositive ed in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione, previa qualificazione della stessa come agli attiesecutivi. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., nella anzidetta qualità, mentre non svolgedifese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. 5. All’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo - indiscriminatamente riferito, in rubrica, a violazione e falsa applicazione dell’art. 555 cod. proc. civ., omessa e r.g. n. 13199/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - la ricorrente assume la nullità dell’atto di pignoramento per incertezza assoluta sul diritto reale sottoposto ad espropriazione, siccome identificato, nell’atto notificato (ovvero, precisamente, nella ingiunzione formulata dall’Ufficiale giudiziario), come piena proprietà e poi invece indicato, nella trascrizione compiuta in data posteriore alla proposizione dell’opposizione, come nuda proprietà: così il procedente compiendo non già una correzione di una mera irregolarità o inesattezza, ma una modifica dell’individuazione del diritto sostanziale pignorato. 2. Con il secondo motivo – articolato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2902 e 2910 cod. civ. anche qui in uno ad omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – l’impugnante denuncia l’illegittimità del pignoramento, nella parte in questo vincolavaanche i l diritto di usufrutto nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], quindi oltre i limiti della espropriazione contro il terzo proprietario, consentita solo per il diritto (nel caso, di nuda proprietà) oggetto dell’azione revocatoria. 3. Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, in ragione della intima connessione che le avvince –sono infondate. 3.1. L’intera argomentazionesvolta a suffragio delle stesse riposa su un presupposto: la divergente identificazione del diritto aggredito in executivis nell’atto di pignoramento notificato (piena proprietà) e nella nota di trascrizione di esso (nuda proprietà). Detta discrasia –sulla quale il giudice territoriale si è espresso in termini dubitativi ed ipotetici, ritenendo superata la questione in virtù di altre considerazioni –non è tuttavia dato riscontrare, sulla scorta del contenuto degli atti riprodotto in ricorso. r.g. n. 13199/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, devesi rilevare come l’atto notificato alla ricorrente recasse la sottoposizione a pignoramento degli «immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]»: il diritto dominicale eradunque sic et simpliciter individuato come staggito, senza aggettivazioni o ulteriori qualificazioni di sorta. Ma nel corpo dello stesso atto laprocedente, dichiaratasi creditrice di [OSCURATO:PERSONA], specificò che l’azione espropriativa era promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto acquirente dalla debitrice, con atto già utilmente attinto da azione revocatoria, del diritto di nuda proprietà sui cespiti immobiliari indicaticon i dati catastali. Una esegesi complessiva dell’atto di pignoramentocosì formulato, condotta alla stregua del canone della lettura coordinata delle varie parti di esso, esclude qualsivoglia sicura identificazione dell’oggetto dell’azione esecutiva con il diritto di piena proprietà, circostanza sulla quale la ricorrente fonda, invece,il proprio ragionamento. Al contrario, proprio le puntualizzazioni giustificatrici del ricorso alla procedura espropriativa ex art. 602 e ss. cod. proc. civ. contenute nell’atto potevano ragionevolmente fondare il convincimento circa la limitazione dell’aggressione esecutiva alla sola nuda proprietà (il cui trasferimento alla Sonnessa era divenuto inefficace nei confronti della procedente) o comunque suscitare una mera perplessità (ma non certo un’assoluta incertezza) al riguardo. Tuttavia –e l’osservazione pare dirimente – qualsivoglia dubbio in ipotesi prospettabile è da reputarsi poi superat o con la (più chiara ed anzi esplicita) enunciazione operata nella nota di trascrizione, di certo idonea, in ragione della reciproca interazione e della funzionale complementarietà con l’atto notificato, a superare ogni incertezza da quest’ultimo indotta sull’identificazione del dirittostaggito ed escludere così, in forza del principio di conservazione degli atti del processo, la (eventuale) nullità del pignoramento (v. Cass. 03/04/2015, n. 6833). r.g. n. 13199/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vicenda scrutinata esula allora dalla fattispecie di nullità del pignoramento immobiliare per errata identificazione del bene staggito, configurabile allorquando si ingeneri incertezza assoluta sull’oggetto dell’azione esecutiva (ex multis, cfr. Cass. 15/09/2020, n. 19123). D’altro canto (e sol per completezza argomentativa), come ha avuto modo di chiarire di recente questa Corte, il codice civile non conosce la c.d. nuda proprietà come diritto tipologicamente distinto dalla proprietà: i suoi tratti contenutistici sono desunti, infatti, dal combinato disposto delle norme in tema di proprietà e di quelle in tema di usufrutto, ossia in via di mera sottrazione, dal contenuto del primo, dei poteri e delle facoltà che formano il contenuto del secondo (Cass.14/04/2023, n. 10017); il concetto di nuda proprietà, di matrice dottrinale, descrive soltanto una mera qualità del diritto di proprietà, rappresentando la minore estensione delle facoltà dominicali spettanti al titolare, per essere le stesse compresse dall’esistenza del diritto reale minore di usufrutto gravante sullo stesso bene. 4. Il terzo motivo – per violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 e 100 cod. proc. civ. accompagnata dai rilievi sulla omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia esull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – contesta la corretta applicazione del principio della soccombenza ai fini della disciplina delle spese di lite. Si deduce che al momento della proposizione dell’opposizione sussisteva interesse ad agire della opponente, dacché soltanto dopo tale momento era stata compiuta la trascrizione del pignoramento con l’indicazione, quale diritto pignorato, della nuda proprietà: ad avviso dell’impugnante, il regolamento delle spese doveva pertanto essere conformato alcriterio della c.d. soccombenza virtuale. 4.1. Il motivo è infondato. r.g. n. 13199/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (legittimo, per quanto innanzi chiarito) rigetto della opposizione è conseguita la condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite: né, in senso contrario, può invocarsi la sussistenza dell’interesse ad agire al momento della proposizione dell’opposizione, in quanto - pur volendo in thesi prendere in considerazione il presupposto dell’assunto – la ricorrenza di tale condizione dell’azione, ontologicamente dinamica, va valutata al momento della decisione della lite(da ultimo, sulla nozione dinamica di interesse ad agire, Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283). Inconferente poi si profila il richiamo alla soccombenza virtuale, canone regolatore delle spese di lite nella ipotesi (non integrata dalla fattispecie in vaglio) di definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza. 7. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 . P. Q. M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità sopra indicata, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 13199/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,